Holding di famiglia: vantaggi fiscali, gestione del patrimonio e le nuove frontiere dell’abuso del diritto

L’apertura di un nuovo anno rappresenta il momento ideale per valutare un cambiamento negli assetti societari. Tra gli strumenti più interessanti figurano le holding, in particolare quelle di famiglia, utilizzate spesso per agevolare il passaggio generazionale.

I vantaggi economici e fiscali

Il beneficio principale della costituzione di una holding risiede nel regime di tassazione dei flussi finanziari provenienti dalle società operative partecipate:

  • Dividendi: Grazie all’Art. 89 del Tuir, l’imposizione è ridotta all’1,20% (l’Ires del 24% si applica solo sul 5% del dividendo percepito).
  • Plusvalenze (Pex): In caso di cessione di partecipazioni, se detenute per almeno 12 mesi e classificate come immobilizzazioni, la tassazione è limitata all’1,20%.
  • Gestione della liquidità: È possibile trasferire e segregare la liquidità dalle società operative alla holding, proteggendola da eventuali creditori delle prime. Questo facilita anche l’ingresso di soci terzi nelle operative riducendone il patrimonio netto.

Svantaggi e oneri gestionali

Non mancano tuttavia elementi di complessità da monitorare:

  • Adempimenti: La holding richiede contabilità ordinaria e deposito del bilancio (non è ammessa la forma “micro”). Le holding industriali (ex Art. 162-bis Tuir) devono inoltre effettuare comunicazioni all’Anagrafe Tributaria e scontano un’aliquota Irap maggiorata.
  • Limiti fiscali: La presenza di una holding inibisce il regime di trasparenza fiscale (Art. 116 Tuir). Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 ha escluso il regime di favore per le partecipazioni fino al 5%.

Il nodo dell’abuso del diritto

Un tema centrale nel 2026 riguarda l’abuso del diritto. L’Atto di indirizzo del Mef del 27 febbraio 2025 ha chiarito che il differimento della tassazione sine die (il rinvio a tempo indeterminato del prelievo del 26% sui soci persone fisiche) può essere considerato un vantaggio fiscale indebito.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza recente (Cgt Grosseto 139/2/2025) sembrano adottare un approccio più morbido:

  1. Il risparmio d’imposta derivante dalla holding non è considerato indebito se la tassazione avviene comunque al momento della distribuzione finale al socio.
  2. Operazioni di riorganizzazione come il conferimento di partecipazioni (Art. 177 Tuir) sono considerate lecite se rispondono a esigenze di assetto del gruppo o del patrimonio personale.

Rottamazione Quinquies: saltare la prima rata non è più “fatale” (Telefisco 2026)

Una delle novità più interessanti emerse dalla videoconferenza di Telefisco 2026 riguarda la flessibilità nei pagamenti della Rottamazione Quinquies. Per i contribuenti che hanno scelto il versamento dilazionato, il mancato pagamento della prima quota non comporta più la decadenza automatica dai benefici della sanatoria, a patto di agire tempestivamente.

La nuova flessibilità della prima rata

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, chi non riesce a onorare la prima rata (in scadenza a luglio 2026) ha una seconda chance: può regolarizzare la posizione pagando entro la scadenza della rata successiva, ovvero settembre 2026.

Questa interpretazione ammorbidisce il rigore delle precedenti edizioni della rottamazione, dove anche un solo giorno di ritardo sulla prima scadenza determinava la perdita totale dei benefici.

Quando si perde davvero la Rottamazione?

Nonostante questa apertura, restano confermati i tre casi tassativi in cui si decade definitivamente dalla definizione agevolata:

  1. Mancato pagamento della rata unica (per chi non ha scelto la dilazione) entro luglio.
  2. Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel piano di ammortamento.
  3. Mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

Un’opportunità strategica per il contenzioso

Questa “finestra” tra luglio e settembre offre un vantaggio tattico notevole per chi ha liti pendenti con il Fisco.

Poiché la sanatoria si perfeziona solo con il versamento della prima rata, il contribuente può “prendere tempo”. Se tra luglio e settembre viene depositata una sentenza favorevole per un giudizio in corso, la parte può decidere di abbandonare la sanatoria (non pagando a settembre) e proseguire con il contenzioso. Al contrario, se l’esito del giudizio appare incerto o negativo, si può procedere al pagamento entro settembre salvando l’accesso alla rottamazione.


Il consiglio dello Studio: Questa flessibilità permette una gestione più dinamica del debito fiscale. Tuttavia, è fondamentale monitorare con precisione le scadenze di settembre per non incorrere nella decadenza definitiva. [Contatta il nostro Studio per valutare la convenienza tra Rottamazione e prosecuzione del contenzioso]

Plusvalenze 2026: addio alla rateizzazione (ma il Lease Back si salva)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una stretta significativa per le imprese: a partire dal 1° gennaio 2026, scompare la possibilità di rateizzare in 5 anni le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali.

Una modifica che impatta direttamente sulla liquidità aziendale, ma che nasconde un’eccezione tecnica fondamentale legata alle operazioni di sale and lease back.

La regola generale: tassazione immediata

Fino al 2025, le aziende che vendevano un bene posseduto da almeno tre anni potevano scegliere di tassare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (fino a un massimo di cinque).

Con la nuova riforma:

  • Le plusvalenze da cessione di singoli beni materiali o immateriali (macchinari, software, attrezzature) vanno tassate interamente nell’anno di realizzo.
  • Resta invece ferma la facoltà di rateizzazione per le cessioni di azienda o rami d’azienda (se posseduti da almeno tre anni).

L’ancora di salvataggio: il Sale and Lease Back

Nonostante il blocco generale, le operazioni di sale and lease back (vendita di un bene a una società di leasing che lo riconcede in locazione finanziaria alla stessa impresa) godono di un regime di favore grazie al principio di derivazione rafforzata.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 77/E/2017 e recenti conferme):

  1. In questa operazione, la plusvalenza non viene tassata subito per l’intero ammontare.
  2. Dal punto di vista fiscale (seguendo quello civilistico), la plusvalenza viene ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria.
  3. Questo garantisce un effetto di “spalmatura” del carico fiscale lungo tutta la durata del leasing, neutralizzando di fatto la stretta della Legge di Bilancio 2026.

Perché è importante per la tua impresa?

Se la tua azienda ha bisogno di generare liquidità vendendo asset interni, la semplice vendita “diretta” oggi è meno conveniente sotto il profilo fiscale rispetto al passato. Al contrario, il sale and lease back diventa uno strumento di pianificazione finanziaria e fiscale ancora più potente, permettendo di trasformare asset fissi in capitale circolante senza subire una “stoppata” fiscale immediata.


Il consiglio dello Studio: La pianificazione delle cessioni deve cambiare marcia. Prima di vendere un bene strumentale importante, è essenziale valutare se la struttura dell’operazione possa rientrare tra quelle che consentono ancora il differimento della tassazione.

Regime Forfettario: si esce anche per compensi ricevuti per errore (Risposta 26/E/2026)

Cosa succede se un tuo cliente ti paga per errore una somma superiore a quella dovuta e questo “extra” ti fa superare la soglia degli 85.000 euro? Secondo l’Agenzia delle Entrate, la risposta è amara: si esce dal regime forfettario, anche se restituisci i soldi l’anno successivo.

Il Caso: l’errore dell’Azienda Sanitaria

La recente Risposta n. 26/E del 10 febbraio 2026 analizza il caso di un medico in regime forfettario che, nel corso del 2024, ha ricevuto compensi superiori a quelli spettanti a causa di un errore amministrativo dell’ASP (era stata inquadrata erroneamente come pediatra).

Nonostante il medico abbia segnalato l’errore e restituito le somme nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la fuoriuscita dal regime agevolato resta confermata.

Il “Principio di Cassa” non ammette deroghe

Il motivo della decisione risiede nel principio di cassa. Ai fini del limite degli 85.000 euro, conta ciò che è stato effettivamente percepito nell’anno solare.

  • L’errore non rileva: Anche se le somme non erano “spettanti”, il solo fatto che siano entrate nella disponibilità del professionista nel 2024 le rende rilevanti ai fini del calcolo del tetto massimo.
  • La restituzione tardiva: Restituire i soldi nell’anno successivo (2025) non ha effetti retroattivi sul 2024. La Certificazione Unica (CU) emessa dal sostituto d’imposta resta corretta perché fotografa i flussi finanziari reali di quell’anno.

Le conseguenze per il contribuente

A causa di questo errore di terzi, il professionista:

  1. Esce dal regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2025.
  2. Deve presentare istanza di rimborso per le tasse pagate in eccesso sulle somme restituite.
  3. Potrà rientrare nel regime forfettario solo a partire dal 2026, a patto di rispettare nuovamente tutti i requisiti.

Il consiglio dello Studio

Questa pronuncia sottolinea l’importanza di un monitoraggio costante dei flussi in entrata. Se ti accorgi di aver ricevuto un bonifico o un compenso superiore al pattuito che rischia di farti sforare la soglia:

  • Agisci immediatamente: La restituzione deve avvenire entro lo stesso anno solare (entro il 31 dicembre) per evitare che la somma venga conteggiata nel fatturato annuo.
  • Verifica le CU: Controlla sempre che le certificazioni uniche corrispondano al dovuto e segnala tempestivamente le anomalie.

Ti trovi in una situazione simile o temi di aver superato la soglia per errore? [Contatta il nostro Studio per una consulenza e per gestire correttamente la transizione al regime ordinario o la richiesta di rimborso.]

Conciliazione sui crediti d’imposta: pagamento unico e stop alle compensazioniConciliazione sui crediti d’imposta R&S: pagamento unico e divieto di compensazione

In occasione di Telefisco 2026, l’Agenzia delle Entrate ha lanciato un monito chiaro alle imprese impegnate in contenziosi sui crediti d’imposta, con particolare riferimento al Credito Ricerca e Sviluppo (R&S).

Se da un lato la conciliazione giudiziale resta una via percorribile per chiudere le liti, le modalità di pagamento degli avvisi di recupero si fanno estremamente rigide, trasformando la definizione del contenzioso in una sfida di liquidità.

1. La stretta sui crediti R&S: niente rateizzazione

Il chiarimento più impattante riguarda l’impossibilità di dilazionare il pagamento. Per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta — fattispecie che oggi colpisce moltissime aziende per gli investimenti R&S del periodo 2015-2019 — non è ammessa la rateizzazione.

Secondo l’Agenzia, la norma (art. 1, comma 422 della L. 311/2004) non prevede la facoltà di dilazione per questa tipologia di atti. Di conseguenza:

  • Una volta firmato l’accordo conciliativo, il debito va versato in un’unica soluzione.
  • A differenza degli accertamenti ordinari (es. IVA o IRES), non si può beneficiare delle 8 o 16 rate trimestrali.

2. Divieto assoluto di compensazione in F24

Per le imprese che speravano di utilizzare altri crediti d’imposta disponibili (es. Innovazione, Design o Transizione 4.0) per “pagare” il recupero del credito R&S contestato, la risposta di Telefisco 2026 è negativa.

  • Le somme dovute per la conciliazione su avvisi di recupero devono essere versate “per cassa”.
  • È escluso categoricamente l’uso della compensazione in F24. Questo significa che l’impresa deve disporre della liquidità immediata per coprire l’intero importo (imposta, interessi e sanzioni ridotte).

3. Sanzioni ridotte: l’unico “sconto” rimasto

Nonostante il rigore nei pagamenti, la conciliazione resta l’unico strumento per abbattere le pesanti sanzioni legate ai crediti R&S (spesso contestati come “inesistenti”, con sanzioni dal 70% al 140%):

  • 40% del minimo se si concilia in primo grado.
  • 50% del minimo in secondo grado.
  • 60% del minimo in Cassazione.

Il rischio del ritardo: Se il pagamento unico non avviene nei termini, si perdono i benefici. Un ritardo superiore a 90 giorni comporta l’iscrizione a ruolo delle somme con sanzioni raddoppiate.


Il commento dello Studio

Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate rende la gestione dei contenziosi R&S ancora più complessa. Per un’impresa, conciliare non è più solo una scelta giuridica, ma una scelta finanziaria.

Prima di procedere, è fondamentale:

  1. Analizzare la liquidità: Verificare la capacità di esborso immediato.
  2. Valutare la Certificazione: Ricordiamo che, se non è ancora stato notificato un PVC, la certificazione degli investimenti R&S resta la via maestra per “blindare” il credito ed evitare di arrivare alla fase del recupero forzoso.

La tua azienda ha ricevuto contestazioni sul credito R&S? [Contatta il nostro Studio per una strategia integrata tra difesa tecnica e pianificazione finanziaria]

Credito R&S: la certificazione è vincolante anche dopo lo “schema di atto” (Telefisco 2026)

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2026, ha fornito un chiarimento fondamentale per le imprese che intendono tutelare i propri crediti d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. La questione centrale riguarda l’efficacia della certificazione quando questa si perfeziona dopo che l’ufficio ha già notificato lo “schema di atto” nell’ambito del contraddittorio preventivo.

Il chiarimento: prevale la sostanza tecnica

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, la certificazione del credito R&S produce effetti vincolanti anche se il procedimento si conclude (per silenzio-assenso o provvedimento espresso) dopo la notifica dello schema di atto.

Tuttavia, esiste una condizione imprescindibile: la procedura di certificazione deve essere stata avviata in assenza di un processo verbale di constatazione (PVC) .

I punti chiave della disciplina

  • Accesso alla tutela: L’articolo 23 del DL 73/2022 permette di richiedere la certificazione sulla qualificazione degli investimenti, purché le violazioni non siano già state constatate con PVC o contestate con atto impositivo .
  • Il ruolo del Mimit: La certificazione viene rilasciata da soggetti abilitati dal Mimit. Se il Ministero non invia richieste istruttorie entro 90 giorni, si forma il silenzio-assenso e il documento diventa vincolante per l’Agenzia delle Entrate limitatamente alla qualificazione delle attività.
  • Schema di atto e contraddittorio: La semplice notifica dello schema di atto (ex art. 6-bis della legge 212/2000) non neutralizza gli effetti della certificazione se non è stata preceduta da un PVC .

Un esempio pratico

Si consideri un’impresa a cui l’Agenzia richiede documentazione su un credito R&S a inizio gennaio 2026. Se l’azienda avvia la certificazione a febbraio e riceve la notifica dello schema di atto a marzo, la certificazione che si perfeziona per silenzio-assenso a maggio sarà comunque pienamente valida e vincolante.

Perché questa novità è importante?

Questo orientamento garantisce maggiore certezza operativa alle imprese, confermando che l’avvio del contraddittorio preventivo non impedisce di ottenere una valutazione tecnica superiore capace di bloccare il recupero del credito.


Il consiglio dello Studio: La certificazione si conferma lo strumento di difesa più potente per blindare i crediti R&S. È però fondamentale agire tempestivamente, prima che una verifica si trasformi in un verbale di constatazione (PVC).

Scissioni societarie: la Cassazione rafforza la tutela dei creditori

In materia di scissioni societarie, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32551 del 13 dicembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità solidale delle società coinvolte nell’operazione, rafforzando la tutela dei creditori.

La vicenda

La pronuncia trae origine da una controversia riguardante l’esecuzione di un contratto preliminare stipulato con una società che, successivamente, si era scissa parzialmente, dando vita ad altre due società. Il rapporto obbligatorio oggetto di causa era stato trasferito a una delle nuove società beneficiarie. Il creditore, dopo il primo grado di giudizio, aveva agito in appello non solo contro la società originaria (trasformata ma non estinta), ma anche contro le due nuove società derivanti dalla scissione, invocandone la responsabilità solidale. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa delle nuove società, ritenendola una domanda nuova.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ribaltato la decisione dei giudici di secondo grado, offrendo un’articolata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

In base all’articolo 2506-quater del Codice civile, delle obbligazioni trasferite risponde, in via principale, la società a cui sono state attribuite secondo il progetto di scissione. Tuttavia, il terzo comma dello stesso articolo introduce un’importante eccezione a tutela dei creditori: se la società beneficiaria del rapporto si rende inadempiente, tutte le altre società partecipanti alla scissione (la scissa e le altre beneficiarie) rispondono in solido per il debito.

La Cassazione ha precisato che questa forma di garanzia opera indipendentemente dal fatto che il creditore abbia o meno esercitato il diritto di opposizione al progetto di scissione. Le diverse forme di tutela previste dall’ordinamento sono, infatti, cumulabili tra loro.

Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che la responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-quater c.c. ha natura sussidiaria, presupponendo l’accertamento dell’inadempimento della società principalmente obbligata. Ne consegue che, nel giudizio instaurato dal creditore per ottenere l’adempimento, si configura un litisconsorzio processuale necessario tra tutte le società coinvolte nella scissione, a causa del rapporto di pregiudizialità tra le domande rivolte ai diversi condebitori solidali.

Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione rappresenta un importante arresto giurisprudenziale che consolida la posizione dei creditori nelle operazioni di scissione societaria, garantendo loro la possibilità di agire nei confronti di tutte le società coinvolte in caso di inadempimento del debitore principale.

Compensazioni F24: La nuova soglia dei 50.000 euro e le sanzioni 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto una stretta significativa sulla facoltà dei contribuenti di compensare i propri crediti d’imposta. L’obiettivo del legislatore è chiaro: garantire che le aziende con debiti erariali iscritti a ruolo non utilizzino i crediti fiscali per ridurre i versamenti, se non dopo aver regolarizzato la propria posizione.

1. La nuova soglia di sbarramento

A partire dal 1° gennaio 2026, il limite oltre il quale scatta il divieto di compensazione orizzontale (ovvero tra imposte diverse, come l’uso di un credito IVA per pagare l’IRPEF o contributi) è stato drasticamente ridotto:

  • Fino al 2024/2025: Il blocco scattava per debiti superiori a 100.000 euro.
  • Dal 2026: Il blocco scatta se i carichi affidati alla riscossione (scaduti) sono superiori a 50.000 euro.

Quali debiti bloccano la compensazione?

Il divieto riguarda i debiti scaduti relativi a imposte erariali (IVA, IRPEF, IRES, ecc.) e i relativi oneri accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il blocco permane finché il debito totale non scende sotto la soglia di 50.000 euro, o tramite pagamento o attraverso una rateizzazione regolarmente intrapresa.

2. Il sistema sanzionatorio: 25% o 50%?

Il panorama delle sanzioni è diventato più complesso poiché convivono due diverse normative che possono sovrapporsi:

La sanzione del 50% (Art. 31 DL 78/2010)

Se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro, scatta il divieto di compensazione per i soli crediti erariali. In caso di violazione, la sanzione è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. Questa sanzione è particolarmente severa perché punisce l’uso del credito in presenza di un divieto puntuale.

La sanzione del 25% (Art. 37 DL 223/2006)

Quando invece si supera la soglia generale dei 50.000 euro, il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe teoricamente scartare il modello F24 (penalità indiretta). Se tuttavia la compensazione dovesse andare a buon fine nonostante il superamento della soglia, l’operazione viene trattata come un omesso versamento, applicando la sanzione ordinaria del 25%.

Nota importante: Le due sanzioni non si sommano: in presenza di entrambe le condizioni, tende a prevalere la preclusione generale con la sanzione del 25%.

3. Esclusioni: cosa si può ancora compensare?

Non tutto è bloccato. Restano generalmente esclusi dai limiti sopra indicati:

  • I crediti previdenziali (INPS).
  • I crediti assistenziali e i premi INAIL.Questi possono essere utilizzati in compensazione anche se l’azienda ha debiti fiscali superiori a 50.000 euro.

Crediti R&S: La certificazione “tardiva” salva il bonus? Le novità dai giudici tributari

Nel complesso panorama dei recuperi fiscali legati al credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S) per il periodo 2015-2019, emerge uno spiraglio di chiarezza grazie a recenti orientamenti della giurisprudenza di merito. Il tema centrale riguarda la validità della certificazione degli investimenti ottenuta dall’impresa quando una violazione è già stata contestata o accertata.

Il nodo della “certificazione post-constatazione”

L’articolo 23 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti, anche per attività già svolte in passato. Tuttavia, la norma pone un limite chiaro: la procedura non può essere utilizzata se le violazioni relative all’uso dei crediti «siano state già constatate con processo verbale di constatazione».

Questa limitazione ha sollevato dubbi sull’utilità di una certificazione richiesta “in extremis”. Tuttavia, la prassi e i tribunali stanno iniziando a valorizzare questo documento non solo come scudo procedurale, ma come prova tecnica di valore assoluto.

La posizione della giurisprudenza: il caso Lombardia

Una recente sentenza della Cgt di secondo grado della Lombardia (n. 883/05/2025) ha gettato nuova luce sulla questione:

  • Valutazione Tecnica: Sebbene l’impresa non possa bloccare l’accertamento se la violazione è già stata constatata, la certificazione rimane un elemento indicativo fondamentale.
  • Competenza Professionale: Il documento rappresenta una valutazione tecnica offerta da un professionista abilitato (dal Mimit) e certamente competente nel settore.
  • Supporto all’Agenzia: Tale parere tecnico dovrebbe supportare l’Agenzia delle Entrate, che spesso difetta di competenze specifiche per valutare l’effettiva innovazione dei progetti.

Perché la certificazione è utile anche durante un contenzioso

Ottenere una certificazione, anche dopo l’inizio di una verifica, offre vantaggi strategici non trascurabili:

  1. Autotutela: L’Agenzia, di fronte a una certificazione tecnica valida, potrebbe convincersi dell’erroneità delle proprie posizioni e annullare il recupero in autotutela.
  2. Difesa in Giudizio: Il vizio di motivazione dell’accertamento può essere evidenziato più facilmente davanti al giudice tributario se esiste un parere tecnico qualificato che lo smentisce.
  3. Manuale di Frascati: La certificazione aiuta a inquadrare i progetti secondo i criteri corretti (come quelli del Manuale di Frascati), essenziali per valutare la “bontà” del tax credit per i progetti pre-2020.

Il consiglio dello Studio: La gestione dei crediti R&S richiede una difesa tecnica preventiva. Anche in presenza di contestazioni già avviate, la produzione di una certificazione accurata può spostare l’ago della bilancia a favore dell’impresa.

Holding e Newco: Come cambiano le regole sulla PEX con la Legge di Bilancio 2026


Il panorama fiscale per le società di capitali e le Holding ha subito una trasformazione importante con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025).

Per gli imprenditori che utilizzano strutture societarie per gestire partecipazioni o per preparare la vendita di rami d’azienda, le novità sulla Participation Exemption (PEX) richiedono un’attenzione immediata per evitare “trappole” fiscali inaspettate.

Cosa cambia per l’esenzione delle plusvalenze?

Fino a ieri, l’esenzione del 95% sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni dipendeva principalmente dai requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (residenza fiscale, commercialità, ecc.).

Con la nuova normativa, l’esenzione spetta solo se sono rispettati nuovi limiti dimensionali, analoghi a quelli introdotti per i dividendi. La partecipazione deve:

  1. Rappresentare almeno il 5% del capitale della società partecipata;
  2. In alternativa, avere un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Senza il rispetto di almeno uno di questi due requisiti, il beneficio della PEX rischia di svanire, portando la tassazione ai livelli ordinari.

La “trappola” delle Newco e dell’Holding Period

Un punto critico sollevato dalle recenti analisi (anche su Il Sole 24 Ore) riguarda le Newco, ovvero le società costituite appositamente per ricevere un conferimento d’azienda in vista di una successiva vendita.

L’Agenzia delle Entrate mantiene spesso una linea rigida sul requisito del possesso minimo di 12 mesi (holding period). Se una società conferente costituisce una Newco e vende le partecipazioni prima che siano passati 12 mesi, l’Amministrazione Finanziaria tende a negare la PEX, anche se l’operazione è avvenuta in neutralità fiscale.

Perché è fondamentale la consulenza strategica oggi?

Queste modifiche non sono solo dettagli tecnici, ma cambiano il modo in cui un imprenditore deve pianificare:

  • Asset Protection: Bisogna valutare se le attuali partecipazioni sotto soglia (meno del 5% o sotto i 500k euro) siano ancora efficienti all’interno di una Holding.
  • Operazioni Straordinarie: La costituzione di Newco per conferimenti d’azienda deve essere gestita con un tempismo perfetto per non incappare in accertamenti basati sulla mancanza dell’holding period.
  • Gestione Dividendi: Il coordinamento tra la tassazione dei dividendi e quella delle plusvalenze è ora più stretto che mai.

Il commento dello Studio Scuderi

La pianificazione fiscale non è “evasione”, ma l’applicazione corretta delle norme per proteggere il valore creato dall’impresa. In un contesto normativo che si fa sempre più complesso, muoversi senza una bussola tecnica significa esporsi a costi fiscali che potrebbero essere legittimamente evitati.

Lo Studio Scuderi a Palermo è a disposizione per analizzare la vostra struttura societaria alla luce della Legge di Bilancio 2026 e verificare il rispetto dei nuovi requisiti PEX.