Holding di famiglia: vantaggi fiscali, gestione del patrimonio e le nuove frontiere dell’abuso del diritto

L’apertura di un nuovo anno rappresenta il momento ideale per valutare un cambiamento negli assetti societari. Tra gli strumenti più interessanti figurano le holding, in particolare quelle di famiglia, utilizzate spesso per agevolare il passaggio generazionale.

I vantaggi economici e fiscali

Il beneficio principale della costituzione di una holding risiede nel regime di tassazione dei flussi finanziari provenienti dalle società operative partecipate:

  • Dividendi: Grazie all’Art. 89 del Tuir, l’imposizione è ridotta all’1,20% (l’Ires del 24% si applica solo sul 5% del dividendo percepito).
  • Plusvalenze (Pex): In caso di cessione di partecipazioni, se detenute per almeno 12 mesi e classificate come immobilizzazioni, la tassazione è limitata all’1,20%.
  • Gestione della liquidità: È possibile trasferire e segregare la liquidità dalle società operative alla holding, proteggendola da eventuali creditori delle prime. Questo facilita anche l’ingresso di soci terzi nelle operative riducendone il patrimonio netto.

Svantaggi e oneri gestionali

Non mancano tuttavia elementi di complessità da monitorare:

  • Adempimenti: La holding richiede contabilità ordinaria e deposito del bilancio (non è ammessa la forma “micro”). Le holding industriali (ex Art. 162-bis Tuir) devono inoltre effettuare comunicazioni all’Anagrafe Tributaria e scontano un’aliquota Irap maggiorata.
  • Limiti fiscali: La presenza di una holding inibisce il regime di trasparenza fiscale (Art. 116 Tuir). Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 ha escluso il regime di favore per le partecipazioni fino al 5%.

Il nodo dell’abuso del diritto

Un tema centrale nel 2026 riguarda l’abuso del diritto. L’Atto di indirizzo del Mef del 27 febbraio 2025 ha chiarito che il differimento della tassazione sine die (il rinvio a tempo indeterminato del prelievo del 26% sui soci persone fisiche) può essere considerato un vantaggio fiscale indebito.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza recente (Cgt Grosseto 139/2/2025) sembrano adottare un approccio più morbido:

  1. Il risparmio d’imposta derivante dalla holding non è considerato indebito se la tassazione avviene comunque al momento della distribuzione finale al socio.
  2. Operazioni di riorganizzazione come il conferimento di partecipazioni (Art. 177 Tuir) sono considerate lecite se rispondono a esigenze di assetto del gruppo o del patrimonio personale.