Rottamazione quinquies: addio ai 5 giorni di tolleranza. Ecco cosa cambia

Il panorama delle sanatorie fiscali si fa più rigido. Se la precedente edizione (la “quater”) permetteva un piccolo margine di errore, la nuova Rottamazione quinquies segna un cambio di rotta netto: la puntualità diventa un requisito assoluto.

Basandosi sulle risposte fornite durante Telefisco 2026 e sulle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, emerge un quadro di “tolleranza zero” per i ritardi cronologici, compensato però da una nuova flessibilità sul numero di rate.


La fine del “lieve inadempimento”

Nella versione precedente della sanatoria, i contribuenti potevano beneficiare di una franchigia di 5 giorni di ritardo per ogni rata senza perdere i benefici della procedura. Con la Rottamazione quinquies, questo paracadute scompare:

  • Zero tolleranza: Anche un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza prefissata può comportare la decadenza dalla sanatoria.
  • Esempio limite: Se il termine è fissato al 31 luglio 2026, un pagamento effettuato nei primi giorni di agosto risulterà tardivo, portando alla perdita dei benefici.

La novità: saltare una rata è possibile (ma con cautela)

Se da un lato sparisce la tolleranza sui giorni, dall’altro la normativa introduce una novità interessante: la possibilità di saltare una rata del piano di rientro senza decadere immediatamente dalla procedura.

Tuttavia, non si tratta di uno sconto, ma di un rinvio monitorato:

  1. Imputazione dei pagamenti: Se una rata viene omessa, il versamento successivo viene automaticamente imputato alla quota scaduta precedente.
  2. L’obbligo di recupero: Per evitare la decadenza definitiva, la rata omessa deve essere assolta entro la scadenza successiva.
  3. Il rischio dell’ultima rata: Se l’omissione si trascina fino alla fine del piano, il contribuente rischia di trovarsi scoperto proprio sull’ultimo versamento, perdendo tutto il beneficio.

La soluzione pratica: In caso di rata saltata, la via d’uscita corretta è corrispondere due rate in un’unica soluzione entro la scadenza successiva, o al massimo entro l’ultima data utile del piano.