Guida per il collegamento tra POS e Registratori di cassa per le tabaccherie

1. Oggetto dell’obbligo

Dal 1° gennaio 2026, è obbligatorio il collegamento logico (non fisico) tra i POS e i sistemi di memorizzazione dei corrispettivi (Registratore Telematico o procedura “Documento Commerciale on line”).

  • Ambito di applicazione: l’obbligo riguarda le operazioni soggette a memorizzazione e trasmissione telematica.
  • Esclusioni: non è richiesto il collegamento per i POS installati su distributori automatici.

2. Scadenze per la comunicazione

La comunicazione dell’associazione tra i dispositivi deve avvenire entro i seguenti termini:

  • POS già attivi a gennaio 2026: entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura web sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
  • Nuovi POS (attivati dopo gennaio 2026): dal 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
  • Variazioni (sostituzioni o cessazioni): si applicano i medesimi termini previsti per i nuovi POS.

3. Casistiche tipiche in Tabaccheria

Data la natura “mista” dell’attività, occorre distinguere l’utilizzo del POS:

  • Utilizzo Promiscuo: se il POS è usato sia per operazioni soggette (es. merce varia) che escluse (es. tabacchi), il collegamento è obbligatorio.
  • Utilizzo Esclusivo (Esonerati): se il POS è dedicato esclusivamente a tabacchi, giochi o servizi di pagamento, il collegamento non è obbligatorio. In questo caso, lo strumento non può essere utilizzato neanche occasionalmente per operazioni soggette a corrispettivi.
  • Scostamenti: il disallineamento tra incassi POS e corrispettivi trasmessi è considerato fisiologico per la categoria e non costituisce automaticamente un’anomalia.

4. Dati necessari e Procedura

Per ogni POS (fisico o virtuale) è necessario reperire:

  • Terminal ID (matricola del dispositivo).
  • Codice Fiscale e Denominazione dell’Acquirer (non sempre coincidente con la banca del contribuente).

Percorso operativo (per utenti RT):

  1. Accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”.
  2. Sezione “Corrispettivi” > “Gestore ed Esercente”.
  3. Funzione “Collegamento dispositivi – POS”.

5. Gestione Documentale Volontaria

Qualora il tabaccaio scelga di emettere volontariamente documenti commerciali per operazioni esonerate (tabacchi/giochi), deve utilizzare il codice “N2 – operazioni non soggette” per evitare errori di tassazione IVA.

Inammissibilità del ricorso: necessaria la notifica sia all’ente impositore che all’agente della riscossione

La Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di Napoli, con la sentenza n. 2228/1/2026 del 10 febbraio 2026, ha stabilito un importante principio di rito in materia di impugnazione degli atti della riscossione.

Secondo i giudici, il ricorso è inammissibile qualora venga notificato e iscritto a ruolo esclusivamente nei confronti dell’ente impositore, omettendo l’ente della riscossione.

Il ruolo centrale della Nota di Iscrizione a Ruolo (Nir)

Nel contesto del processo tributario telematico, la Nota di Iscrizione a Ruolo assume una funzione essenziale e non meramente formale:

  • Individua l’oggetto e le parti del giudizio ai sensi dell’art. 22 del Dlgs 546/92.
  • Il processo si instaura validamente solo tra i soggetti indicati nella Nir al momento della costituzione in giudizio.
  • L’ente della riscossione è considerato un contraddittore principale e necessario sin dall’origine, e non un soggetto terzo.

Irrilevanza della notifica tardiva

La sentenza chiarisce che una notifica all’ente della riscossione effettuata in un momento successivo non è idonea a sanare il vizio di inammissibilità. La chiamata in giudizio non può essere giustificata ex art. 269 Cpc, poiché l’esigenza del contraddittorio con l’agente della riscossione non sorge dalle difese della controparte, ma è un elemento costitutivo della lite fin dal suo inizio.


Il divieto di frazionamento della domanda (Abuso del processo)

La Cgt di Napoli ha inoltre affrontato il tema del frazionamento dei ricorsi. Nel caso di un’unica intimazione di pagamento riferita a più cartelle, proporre ricorsi separati per singole cartelle è considerato illegittimo.

  • Abuso del diritto: Tale comportamento integra la figura dell’abuso del processo e comprime il diritto di difesa della controparte.
  • Onere della prova: Il frazionamento è giustificato solo se il contribuente dimostra un interesse specifico e meritevole alla tutela processuale frazionata.

CPB 2026-27 e Rottamazione-quinquies: regole di accesso e cause di esclusione

L’entrata in vigore della Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025) introduce nuovi scenari per i contribuenti che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. L’analisi degli intrecci tra i due istituti evidenzia una distinzione netta tra la sanatoria dei debiti pregressi e il mantenimento dei benefici del patto con il fisco.

Il limite dei 5mila euro per l’accesso al CPB 2026-27

Per i soggetti ISA che intendono formalizzare il CPB per il biennio 2026-2027, resta fondamentale il rispetto della soglia di debito prevista dall’articolo 10 del Dlgs 13/2024. L’accesso è inibito in presenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi superiori a 5.000 euro.

Ai fini della verifica di tale soglia, riferita alla data del 31 dicembre 2025:

  • Si considerano i debiti scaturenti da atti impositivi o riscossivi notificati e divenuti definitivi.
  • Non concorrono al limite i debiti oggetto di sospensione o di rateazione alla data di presentazione del modello di adesione.
  • In caso di adesione alla Rottamazione-quinquies, i debiti “rottamati” sono considerati irrilevanti per il superamento della soglia, a condizione che i relativi versamenti risultino regolari.

La decadenza dal CPB 2024-25 non è sanabile

Un punto critico riguarda i contribuenti già decaduti dal CPB relativo al biennio 2024-2025 a causa del mancato pagamento delle rate della precedente Rottamazione-quater.

Secondo le interpretazioni correnti, la Rottamazione-quinquies non ha effetti retroattivi sulla decadenza dal concordato già verificatasi. Anche se il contribuente regolarizza la propria posizione debitoria attraverso la nuova sanatoria, la perdita dei benefici del CPB 2024-25 rimane istantanea e definitiva, mancando una disposizione normativa specifica (norma ad hoc) che ne consenta il ripristino.

Acquisto di azioni proprie rivalutate: la Cgt Emilia Romagna esclude l’abuso del diritto

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 18/9/2026 depositata il 12 gennaio 2026, ha stabilito che l’acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dai soci non costituisce abuso del diritto. La decisione rigetta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, che intendeva riqualificare l’operazione come “recesso atipico”.

Il caso oggetto del contenzioso

L’operazione contestata riguardava una società che aveva acquistato le azioni proprie di due soci di minoranza. Tali azioni erano state rivalutate anni prima (nel 2010) ai sensi dell’articolo 5 della legge 448/2001, versando l’imposta sostitutiva del 4%. Successivamente, nel 2017, la società aveva acquistato le azioni pagandole tramite la cessione di un immobile. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omesso versamento delle ritenute, ritenendo che il pagamento non fosse una compravendita, ma una liquidazione da recesso dei soci.

Le ragioni della decisione

I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello della società basandosi su elementi oggettivi che escludono la finalità elusiva:

  • Sostanza economica e finalità imprenditoriale: L’operazione è stata ritenuta necessaria per stabilizzare la compagine societaria, compromessa da continui contrasti tra i soci, e per rendere l’azienda più attrattiva per potenziali investitori.
  • Intervallo temporale: Tra la rivalutazione (2010) e l’acquisto delle azioni (2017) sono trascorsi sette anni. Un lasso di tempo così ampio è stato considerato privo di un disegno elusivo unitario.
  • Assenza dei presupposti di recesso: La Corte ha rilevato che non sussistevano i presupposti normativi o statutari necessari per configurare un recesso dei soci.

Conclusioni

La sentenza conferma un orientamento di merito (già espresso da altre Corti, come la Cgt Lombardia 1814/2025) che tutela le operazioni conformi alle logiche di mercato. Quando esistono valide e documentate ragioni economiche e una reale finalità imprenditoriale, il risparmio fiscale derivante dalla rivalutazione delle quote non può essere considerato un vantaggio indebito.

Panoramica aggiornata sullo svolgimento delle assemblee dei soci in modalità telematica in Italia

Quadro Normativo e Proroga

La possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità interamente o parzialmente telematica, introdotta con la normativa emergenziale legata al Covid-19 (Art. 106 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”), è stata ulteriormente prorogata.

  • Scadenza Attuale: Le disposizioni che consentono lo svolgimento delle assemblee a distanza, anche in deroga alle previsioni statutarie, sono state prorogate fino al 30 settembre 2026. Questa proroga è contenuta nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025, convertito con modificazioni).
  • Ambito di Applicazione: La normativa si applica a diverse tipologie di enti, tra cui società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in accomandita per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e di credito cooperativo, nonché associazioni e fondazioni.

Modalità di Svolgimento

La normativa consente diverse modalità di partecipazione a distanza:

  1. Assemblea Esclusivamente Telematica (“Virtual-Only”): È possibile prevedere che l’assemblea si svolga interamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare un luogo fisico di riunione, anche se lo statuto non lo prevede espressamente. In questo caso, l’avviso di convocazione deve specificare le modalità telematiche per l’accesso e la partecipazione. Non è necessaria la compresenza fisica del presidente e del segretario (o notaio) nello stesso luogo.
  2. Assemblea Ibrida: È possibile una modalità mista, con la partecipazione fisica di alcuni soci in un luogo prestabilito e la partecipazione a distanza di altri tramite mezzi di telecomunicazione.
  3. Voto Elettronico o per Corrispondenza: È consentito l’esercizio del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se non previsto dallo statuto.
  4. Consultazione Scritta per S.r.l.: Nelle società a responsabilità limitata, è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, in deroga alle regole ordinarie.

Requisiti per la Validità

Perché l’assemblea telematica sia valida, devono essere garantiti alcuni requisiti fondamentali tramite i mezzi di telecomunicazione utilizzati:

  • Identificazione Certa: Deve essere possibile identificare con certezza i partecipanti.
  • Partecipazione Effettiva: Deve essere garantita la possibilità per i soci di partecipare attivamente alla discussione in tempo reale.
  • Esercizio del Voto: Deve essere possibile esercitare il diritto di voto durante l’assemblea (o prima, nei casi previsti).
  • Verbalizzazione: Deve essere possibile redigere regolarmente il verbale della riunione. Il verbale deve dare atto delle modalità di identificazione dei partecipanti e dello svolgimento della riunione.

Società Quotate

Per le società quotate (e altre specifiche categorie come le banche popolari e le cooperative con azioni diffuse), la normativa prevede la possibilità di:

  • Prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il “rappresentante designato”.
  • Questa facoltà è ammessa anche in deroga alle disposizioni statutarie.
  • È possibile escludere completamente la partecipazione fisica o da remoto dei soci, vincolandoli all’utilizzo del rappresentante designato.

Ruolo dello Statuto

Fino alla scadenza della proroga (attualmente 30 settembre 2026), le società possono avvalersi delle modalità telematiche anche in assenza di una specifica previsione statutaria o addirittura in deroga ad essa.

Dopo la scadenza della disciplina emergenziale, salvo ulteriori proroghe, si tornerà alle regole ordinarie:

  • Nelle S.p.A., la partecipazione telematica sarà possibile solo se espressamente prevista dallo statuto.
  • Nelle S.r.l., la modalità telematica potrebbe essere ammessa anche in assenza di previsione statutaria, purché non espressamente vietata.

È comunque consigliabile per le società valutare l’adeguamento dei propri statuti per disciplinare in modo stabile la possibilità di svolgere assemblee a distanza anche in futuro.

Aspetti Operativi

  • Avviso di Convocazione: Deve indicare chiaramente la modalità telematica prescelta, le istruzioni per l’accesso e la partecipazione, e i termini per l’eventuale esercizio del voto anticipato o per delega.
  • Piattaforma Tecnologica: È fondamentale utilizzare piattaforme affidabili che garantiscano la sicurezza, la tracciabilità degli accessi e l’identificazione dei partecipanti.
  • Gestione della Riunione: È utile stabilire regole chiare per gli interventi, la gestione dei microfoni e la votazione, per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

Quadro Normativo e Proroga

La possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità interamente o parzialmente telematica, introdotta con la normativa emergenziale legata al Covid-19 (Art. 106 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”), è stata ulteriormente prorogata.

  • Scadenza Attuale: Le disposizioni che consentono lo svolgimento delle assemblee a distanza, anche in deroga alle previsioni statutarie, sono state prorogate fino al 30 settembre 2026. Questa proroga è contenuta nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025, convertito con modificazioni).
  • Ambito di Applicazione: La normativa si applica a diverse tipologie di enti, tra cui società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in accomandita per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e di credito cooperativo, nonché associazioni e fondazioni.

Modalità di Svolgimento

La normativa consente diverse modalità di partecipazione a distanza:

  1. Assemblea Esclusivamente Telematica (“Virtual-Only”): È possibile prevedere che l’assemblea si svolga interamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare un luogo fisico di riunione, anche se lo statuto non lo prevede espressamente. In questo caso, l’avviso di convocazione deve specificare le modalità telematiche per l’accesso e la partecipazione. Non è necessaria la compresenza fisica del presidente e del segretario (o notaio) nello stesso luogo.
  2. Assemblea Ibrida: È possibile una modalità mista, con la partecipazione fisica di alcuni soci in un luogo prestabilito e la partecipazione a distanza di altri tramite mezzi di telecomunicazione.
  3. Voto Elettronico o per Corrispondenza: È consentito l’esercizio del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se non previsto dallo statuto.
  4. Consultazione Scritta per S.r.l.: Nelle società a responsabilità limitata, è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, in deroga alle regole ordinarie.

Requisiti per la Validità

Perché l’assemblea telematica sia valida, devono essere garantiti alcuni requisiti fondamentali tramite i mezzi di telecomunicazione utilizzati:

  • Identificazione Certa: Deve essere possibile identificare con certezza i partecipanti.
  • Partecipazione Effettiva: Deve essere garantita la possibilità per i soci di partecipare attivamente alla discussione in tempo reale.
  • Esercizio del Voto: Deve essere possibile esercitare il diritto di voto durante l’assemblea (o prima, nei casi previsti).
  • Verbalizzazione: Deve essere possibile redigere regolarmente il verbale della riunione. Il verbale deve dare atto delle modalità di identificazione dei partecipanti e dello svolgimento della riunione.

Società Quotate

Per le società quotate (e altre specifiche categorie come le banche popolari e le cooperative con azioni diffuse), la normativa prevede la possibilità di:

  • Prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il “rappresentante designato”.
  • Questa facoltà è ammessa anche in deroga alle disposizioni statutarie.
  • È possibile escludere completamente la partecipazione fisica o da remoto dei soci, vincolandoli all’utilizzo del rappresentante designato.

Ruolo dello Statuto

Fino alla scadenza della proroga (attualmente 30 settembre 2026), le società possono avvalersi delle modalità telematiche anche in assenza di una specifica previsione statutaria o addirittura in deroga ad essa.

Dopo la scadenza della disciplina emergenziale, salvo ulteriori proroghe, si tornerà alle regole ordinarie:

  • Nelle S.p.A., la partecipazione telematica sarà possibile solo se espressamente prevista dallo statuto.
  • Nelle S.r.l., la modalità telematica potrebbe essere ammessa anche in assenza di previsione statutaria, purché non espressamente vietata.

È comunque consigliabile per le società valutare l’adeguamento dei propri statuti per disciplinare in modo stabile la possibilità di svolgere assemblee a distanza anche in futuro.

Aspetti Operativi

  • Avviso di Convocazione: Deve indicare chiaramente la modalità telematica prescelta, le istruzioni per l’accesso e la partecipazione, e i termini per l’eventuale esercizio del voto anticipato o per delega.
  • Piattaforma Tecnologica: È fondamentale utilizzare piattaforme affidabili che garantiscano la sicurezza, la tracciabilità degli accessi e l’identificazione dei partecipanti.
  • Gestione della Riunione: È utile stabilire regole chiare per gli interventi, la gestione dei microfoni e la votazione, per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

Assemblee societarie online: le novità della proroga 2026

Il Decreto Milleproroghe 2026 (Dl 200/2025) ha esteso ulteriormente la possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità semplificata. L’articolo 3, comma 11, del decreto conferma infatti la validità delle procedure introdotte durante l’emergenza sanitaria, rinviando l’applicazione delle regole ordinarie.

Modalità di intervento e voto

Le disposizioni contenute nell’articolo 106 del Dl 18/2020 permettono alle società non quotate di convocare le assemblee prevedendo l’intervento dei soci esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria.

Nelle società di capitali e nelle cooperative, l’avviso di convocazione può stabilire che:

  • Il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
  • Per le Srl, il voto possa manifestarsi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
  • L’assemblea si svolga integralmente online, senza la necessità di presenza fisica in un luogo prestabilito.

Società quotate e rappresentante designato

Per le società quotate, rimane ferma la possibilità di imporre ai soci l’esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite un “rappresentante designato” dalla società. Tale principio è stato stabilizzato per le società quotate e quelle ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione dall’articolo 11 della legge 21/2024. La proroga del Milleproroghe risulta quindi applicabile principalmente a quelle società il cui statuto non dispone ancora autonomamente su tale modalità.

Riscossione e sanzioni: la Guardia di Finanza intensifica i controlli sulle rateazioni fittizie

La Guardia di Finanza ha emanato nuove linee operative destinate ai propri reparti per coordinare l’applicazione della riforma delle sanzioni tributarie. Al centro delle nuove direttive vi è la “valutazione rafforzata” dei piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali, con l’obiettivo di individuare condotte elusive volte unicamente a ritardare l’intervento delle misure cautelari giudiziarie.

Il monitoraggio delle finalità elusive

Secondo quanto riportato dalla «Rivista della Guardia di finanza», il focus si sposta sulla reale volontà del contribuente di sanare il debito. Gli uffici sono chiamati a raccogliere elementi che possano dimostrare se un piano di rateazione sia stato avviato con la consapevolezza di non portarlo a compimento, al solo scopo di evitare il sequestro dei beni.

Tra gli indici di allarme individuati figurano:

  • Il pericolo di dispersione della capacità patrimoniale aggredibile.
  • L’inadeguatezza del reddito e del patrimonio del contribuente rispetto all’entità della pretesa erariale.
  • Condotte volte a dissipare i beni o a rendere difficoltosa la procedura esecutiva.

La distinzione tra contribuenti

La normativa mira a tracciare una linea di demarcazione netta tra due categorie di soggetti:

  1. Contribuenti regolari: Coloro che hanno avviato e stanno portando a termine un percorso di pagamento rateale. Per questi soggetti, l’applicazione di misure cautelari richiede una valutazione ancora più approfondita sulla necessità di un intervento prima della condanna definitiva.
  2. Contribuenti elusivi: Soggetti che utilizzano la rateizzazione come strumento per guadagnare tempo. In questi casi, le misure cautelari potranno scattare al solo ricorrere dei presupposti di legge (fumus commissi delicti e periculum in mora), senza necessità di ulteriori valutazioni agevolative.

Questa stretta discende dalle modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024 agli articoli del Dlgs 74/2000, che hanno aggiornato le cause di non punibilità legate al pagamento del debito tributario.

Obbligo di collegamento tra Pos e registratore di cassa: le nuove modalità operative

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 19 febbraio 2026 un vademecum che definisce le modalità per realizzare il collegamento logico tra gli strumenti di pagamento elettronico (Pos) e i dispositivi di certificazione dei corrispettivi (Rt). La procedura online per la comunicazione dei dati sarà disponibile a partire dall’inizio di marzo 2026.

Ambito di applicazione ed esenzioni

La comunicazione deve riguardare i collegamenti esistenti nel mese indicato nella procedura web. Sono previste specifiche esclusioni dall’obbligo:

  • Pos dedicati esclusivamente all’incasso di corrispettivi esonerati dall’obbligo di rilascio del documento commerciale (es. distributori automatici, cessione di carburanti, tabacchi e vendite a distanza).
  • Qualora l’operatore scelga volontariamente di emettere un documento commerciale anche per attività esonerate, l’obbligo di collegamento del Pos permane.
  • In presenza di transazioni “miste” (sia soggette che non soggette a documento commerciale), il collegamento è comunque obbligatorio.

Dati richiesti e sanzioni

La procedura «Gestione collegamenti», all’interno del portale «Fatture e Corrispettivi», mostrerà gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei Pos attivi. Per ciascun collegamento, l’esercente deve indicare il terminal ID, il codice fiscale e la denominazione dell’Acquirer, oltre all’indirizzo dell’unità locale.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’erronea o incompleta registrazione della modalità di incasso è soggetta a una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre, purché la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

Calendario delle scadenze

  • Dispositivi attivi a gennaio 2026: La comunicazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura web (prevista per marzo 2026).
  • Nuovi dispositivi o variazioni: La registrazione deve avvenire tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’evento.

Passaggio generazionale: il conferimento in holding non è abuso del diritto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 42 del 18 febbraio 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle operazioni di riorganizzazione societaria finalizzate al passaggio generazionale, stabilendo che il conferimento di partecipazioni in una holding seguito dalla donazione delle quote ai figli non costituisce abuso del diritto.

Il caso analizzato

L’operazione esaminata riguardava una famiglia composta da un padre e due figli. I figli detenevano ciascuno il 50% di una società immobiliare e il 25,6% di una società operativa, mentre il padre possedeva il restante 48,2% della operativa. La riorganizzazione prevedeva il conferimento delle quote in una nuova holding e la successiva donazione della nuda proprietà delle quote della holding dal padre ai figli.

Vantaggio fiscale vs Sostanza economica

Il dubbio sollevato riguardava la possibile configurazione di un abuso del diritto, poiché la donazione delle quote della holding comporta una base imponibile inferiore (calcolata sul patrimonio netto della holding) rispetto a quella che sarebbe emersa donando direttamente le quote della società operativa.

L’Agenzia delle Entrate ha articolato la sua decisione su due fronti:

  • Vantaggio fiscale indebito: È stato riconosciuto che la tassazione inferiore sulle donazioni rappresenta un vantaggio fiscale, poiché non coglie l’effettiva capacità contributiva legata al maggior valore del netto patrimoniale della società operativa.
  • Sostanza economica: Nonostante il vantaggio fiscale, l’operazione non è abusiva perché dotata di una valida sostanza economica. La costituzione della holding risponde a precise finalità extra-fiscali: ottimizzare la gestione della liquidità, avviare il passaggio generazionale ed evitare che eventuali dissidi tra i soci blocchino l’operatività delle società a valle.

Conclusioni dell’Agenzia

L’esistenza di clausole antistallo nello statuto della holding ha ulteriormente dimostrato la reale volontà di garantire la continuità aziendale e la governance del gruppo. Di conseguenza, l’Amministrazione Finanziaria ha dato il via libera all’operazione, guardando alla sostanza complessiva della riorganizzazione familiare anziché fermarsi al mero risparmio d’imposta.

Fatture elettroniche e incentivi, disponibile il nuovo servizio di integrazione CUP

È ufficialmente operativo il nuovo servizio web dell’Agenzia delle Entrate che consente alle imprese beneficiarie di incentivi pubblici di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già emesse. Questa novità, introdotta con il provvedimento del 10 dicembre 2025, permette di regolarizzare i documenti senza dover richiedere la riemissione al fornitore, semplificando notevolmente la gestione amministrativa.

L’importanza del CUP per la tracciabilità

Dal 1° giugno 2023, l’indicazione del CUP è obbligatoria per tutte le fatture relative all’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi erogati dalla Pubblica Amministrazione. L’omissione o l’errore nell’indicazione del codice può comportare criticità in fase di rendicontazione e, in alcuni casi, la revoca dei contributi.

Come funziona il servizio di integrazione

Il servizio è accessibile tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Comunicazioni”, utilizzando la funzione “Integrazione CUP”.

  • Requisiti: L’operazione è possibile per fatture con data successiva al 31 maggio 2023.
  • Modalità: L’integrazione può essere effettuata direttamente dal beneficiario dell’incentivo o da un intermediario delegato.
  • Dettagli tecnici: Il CUP può essere associato all’intera fattura o a singole linee di dettaglio, ed è possibile inserire più codici per lo stesso documento.

Questa procedura rappresenta una soluzione efficace per risolvere tempestivamente errori o omissioni, garantendo la piena tracciabilità delle risorse e la sicurezza dell’agevolazione ottenuta.