1. Introduzione: La stretta del Fisco sulla Creator Economy
La rapida crescita della creator economy ha trasformato la gestione dell’immagine digitale e la produzione di contenuti online in modelli di business strutturati. Figure quali influencer, content creator, streamer, youtuber e digital artist generano ricavi articolati: sponsorizzazioni, merchandising, affiliazioni, abbonamenti e accordi di barter (cambio merce/servizi).
L’Amministrazione Finanziaria ha intensificato i controlli nel settore, combinando strumenti di tracciamento transfrontaliero e questionari informativi mirati. La corretta inquadratura fiscale di tali proventi è indispensabile per prevenire contenziosi.
2. Lo scambio dati internazionale e la Direttiva DAC7
Con il recepimento della Direttiva UE 2021/514 (DAC7), le piattaforme digitali residenti ed estere sono obbligate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti registrati.
Soglie di Segnalazione DAC7: L’obbligo di comunicazione scatta al superamento di 2.000 euro di compensi lordi annui o al compimento di più di 30 transazioni rilevanti nel periodo d’imposta.
Dall’autunno 2023, l’Agenzia invia questionari informativi a influencer, agenzie e intermediari, richiedendo:
Social network utilizzati, nickname e URL dei canali.
Tipologia di contenuti, contratti con i brand e accordi di sponsorizzazione.
Fatture emesse (anche verso controparti estere) ed estratti conto bancari.
3. Inquadramento Normativo: TUIR, Codice Ateco e INPS
Il TUIR non contiene una disciplina ad hoc per la categoria; l’inquadramento avviene in base ai principi generali di abitualità e organizzazione:
Tipologia Attività
Indici Qualificativi
Regime Fiscale
Abituale Organizzata
Continuità della presenza online, pluralità di committenti, gestione professionale dell’immagine.
Lavoro Autonomo / Impresa (Art. 53 o 55 TUIR)
Occasionale
Saltuarietà, assenza di struttura o continuità editoriale.
Redditi Diversi (Art. 67 TUIR)
Novità di Settore:
Codice Ateco Dedicato: Dal 1° gennaio 2025 è attivo il codice Ateco 73.11.03 («Attività di influencer marketing»), che identifica specificamente streamer, blogger, youtuber e assimilati.
Circolare INPS n. 44/2025: Ha chiarito che ove l’attività assuma connotati artistico-interpretativi, si applica il regime previdenziale del fondo lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), con relativi obblighi in capo al committente.
4. Metodologie di Accertamento e Giurisprudenza di Merito (CGT)
L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati dei social network (follower, engagement, frequenza dei post) con l’Anagrafe dei rapporti finanziari e le segnalazioni DAC7. Le contestazioni principali riguardano l’omessa apertura della Partita IVA (evasori totali), l’infedele dichiarazione e la mancata fatturazione dei compensi in natura (barter). Al superamento delle soglie previste dal D.Lgs. 74/2000, le violazioni assumono rilevanza penale.
Principali Orientamenti Giurisprudenziali:
Partita IVA d’Ufficio ed Abitualità: La CGT Piemonte (sent. 219/2023) riconduce i proventi da gestione dell’immagine al lavoro autonomo. La CGT Roma (sent. 1738/2025) ha confermato che la presenza quotidiana sui social integra l’abitualità e giustifica l’apertura d’ufficio della Partita IVA.
Accertamenti Bancari e Costi Forfettari: La CGT Roma (sent. 7585/2025) e la CGT Lazio (sent. 4562/2024) hanno confermato la ripresa a tassazione dei ricavi non dichiarati su conto corrente, ammettendo però il riconoscimento di costi forfettari al 30%.
Ricostruzione Induttiva da Post e Stories (Listino Corretto): La CGT Bergamo (sent. 177/2026) ha convalidato la ricostruzione dei ricavi basata sulla moltiplicazione dei contenuti pubblicati per un valore unitario, ma ha ridotto i parametri dell’Ufficio:
Valore unitario per post: ridotto da € 2.000 a € 1.500.
Valore unitario per story: ridotto da € 1.000 a € 500.I giudici hanno chiarito che i listini ufficiali rappresentano valori massimali per singole collaborazioni: in presenza di pacchetti plurimi (es. 69 post e 69 stories) si applica uno “sconto quantità” legato alle economie di scala.
IRAP e Costi di Abbigliamento:
IRAP: La CGT Roma (11702/2025) e la CGT Milano (3730/2025) escludono l’IRAP se la struttura di management ha funzione meramente ausiliaria rispetto all’attività artistica personale.
Abbigliamento: La CGT Lombardia (sent. 468/2024) ha ammesso la deducibilità al 50% dei costi di abbigliamento in quanto inerenti ma a uso promiscuo.
5. Indicazioni Operative per lo Studio e i Clienti
Inquadramento Tempestivo: Adottare il codice Ateco 73.11.03 e regolarizzare la posizione IVA.
Gestione dei Barter: Fatturare e contabilizzare il valore normale di beni e soggiorni ricevuti in cambio di attività promozionale.
Tracciabilità dei Costi: Conservare evidenze documentali per sostenere l’inerenza delle spese ad uso promiscuo (es. abbigliamento, viaggi, attrezzatura tecnica).
Una recente sentenza del TAR Lazio (n. 12390/2026) stabilisce un principio fondamentale in materia di trasparenza fiscale e diritto di difesa. I giudici amministrativi hanno dato applicazione concreta al nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dalla riforma fiscale, garantendo un accesso più ampio ed efficace alla documentazione detenuta dall’amministrazione finanziaria.
Il caso: il diniego dell’Agenzia delle Entrate
La vicenda trae origine da una verifica fiscale in materia di IVA condotta nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di software, hardware e illuminazione a led.
Nel corso del procedimento, l’azienda aveva avanzato formale richiesta di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione istruttoria non ancora conosciuta, inclusi:
Ordini di servizio;
Deleghe;
Comunicazioni interne all’amministrazione;
Atti relativi ai rapporti con una società estera.
L’Agenzia delle Entrate aveva accordato la semplice visione dei documenti, negando tuttavia il rilascio di copia per un atto inerente i rapporti esteri, sostenendo che tale documento non fosse stato impiegato come prova della pretesa fiscale. Di fronte al rifiuto, la società ha proposto ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo.
Competenza e giurisdizione: spetta al Giudice Amministrativo
In via preliminare, il TAR Lazio ha chiarito la questione relativa alla giurisdizione. Le controversie relative al diritto di accesso agli atti del procedimento tributario spettano al giudice amministrativo (TAR) e non alla giustizia tributaria. La nuova normativa richiamata dallo Statuto del contribuente fa infatti diretto riferimento ai principi generali sulla trasparenza amministrativa stabiliti dalla Legge 241/1990.
Visione ed estrazione di copia: un legame indissolubile
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda le modalità con cui il diritto di accesso deve essere garantito. Secondo il TAR:
La facoltà di estrarre copia deve essere riconosciuta già durante la fase di controllo e non solo al termine del procedimento.
Consentire la sola lettura senza rilasciare copia priva la difesa della possibilità di utilizzare efficacemente tali atti in giudizio.
Limitare l’accesso alla sola visione costringerebbe il contribuente a un’attività mnemonica sproporzionata.
La rilevanza dei documenti spetta al giudice, non al Fisco
Il TAR Lazio ha riaffermato che l’amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare autonomamente se un documento sia rilevante o meno per la difesa del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate può rigettare le istanze solo in presenza di richieste palesemente pretestuose, conformemente a quanto già espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10/2021). Spetta esclusivamente al giudice valutare l’utilità processuale di un atto.
Di conseguenza, il diritto di accesso si estende anche a:
Atti non utilizzati direttamente per motivare la pretesa fiscale;
Elementi potenziale fonte di prova a favore del contribuente non esplicitati dall’ufficio.
Le conclusioni del Tribunale
In applicazione di tali principi, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ordinando alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate la consegna integrale della documentazione richiesta, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dalla Costituzione e dallo Statuto del contribuente.
Il crowdfunding – letteralmente “finanziamento dalla folla” – è uno strumento con cui un progetto, un’impresa o un’iniziativa raccoglie piccole somme di denaro da un numero elevato di persone, solitamente attraverso una piattaforma online dedicata. Negli ultimi anni questo settore è cambiato profondamente dal punto di vista normativo, e chi vuole lanciare una campagna in Italia oggi deve fare i conti con un quadro regolatorio europeo ormai pienamente operativo.
Le quattro forme principali di crowdfunding
Prima di entrare nel merito delle regole, è utile distinguere i modelli esistenti, perché la normativa applicabile cambia sensibilmente a seconda del tipo di operazione:
– Donation-based: chi finanzia dona denaro senza aspettarsi nulla in cambio, tipico di raccolte benefiche o sociali.
– Reward-based: il sostenitore riceve una ricompensa non finanziaria (un prodotto, un servizio, un riconoscimento simbolico).
– Equity crowdfunding: chi investe riceve in cambio quote di capitale della società che raccoglie fondi, diventandone socio.
– Lending-based crowdfunding (crowdlending o social lending): si tratta di veri e propri prestiti concessi dalla “folla”, con restituzione del capitale più interessi.
Le ultime due categorie, equity e lending “per le imprese”, sono quelle su cui interviene in modo stringente la normativa finanziaria, mentre donation e reward restano sostanzialmente fuori dal perimetro di vigilanza specifica.
Il cambiamento chiave: il Regolamento europeo ECSP
Fino a pochi anni fa l’Italia disciplinava il crowdfunding tramite un proprio regolamento Consob, pensato principalmente per le startup innovative. Questo assetto è stato superato da una normativa europea unificata.
Il Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020, noto come Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers), è diventato pienamente applicabile in Italia a partire dal novembre 2023, sostituendo le vecchie normative nazionali sulla raccolta di capitali tramite portali online. In Italia il recepimento è avvenuto attraverso un decreto legislativo dedicato, mentre a livello attuativo il quadro è stato completato dal Regolamento Consob n. 22720 del 1° giugno 2023.
Gli obiettivi dichiarati del nuovo impianto normativo sono chiari: favorire lo sviluppo del crowdfunding rafforzando la fiducia degli investitori, aumentare l’efficienza del mercato dei capitali europeo, migliorare l’accesso ai finanziamenti per le PMI e creare un vero mercato unico europeo del settore, offrendo un’alternativa al credito bancario con adeguate tutele per chi investe.
Cosa cambia in concreto
Il Regolamento ECSP ha introdotto tre novità sostanziali:
Autorizzazione unica europea: le piattaforme ottengono un’unica autorizzazione valida in tutta l’Unione, con vigilanza accentrata a livello ESMA e la possibilità di attivare un “passaporto europeo” per operare in più Stati membri una volta autorizzate nel proprio Paese d’origine.
Documento informativo standardizzato: ogni offerta deve essere accompagnata da un modello informativo unico, il Key Investment Information Sheet (KIIS), pensato per rendere confrontabili le informazioni chiave dell’investimento tra le diverse piattaforme europee.
Fine delle piattaforme non autorizzate: dall’11 novembre 2023 solo i fornitori che hanno ottenuto l’autorizzazione come ECSP possono raccogliere capitali online in questa forma; le piattaforme non autorizzate non possono più farlo.
Chi vigila sul crowdfunding in Italia
La vigilanza è ripartita tra due autorità nazionali. Da un lato, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese devono essere persone giuridiche stabilite nell’Unione Europea e autorizzate ai sensi del Regolamento ECSP, in base ai requisiti previsti dall’articolo 12 del regolamento stesso, che riguardano tra l’altro l’adeguatezza patrimoniale, i requisiti dei soci con partecipazioni rilevanti e degli esponenti aziendali, oltre a un’organizzazione di governance adeguata. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il fornitore viene iscritto nel registro pubblico tenuto dall’ESMA e deve avviare l’operatività entro 18 mesi, restando sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dal Testo Unico della Finanza.
Dall’altro lato resta un ruolo importante per Consob, che agisce come punto di contatto verso l’ESMA, mentre Banca d’Italia ha il compito di autorizzare i fornitori dei servizi di crowdfunding e di verificare che rispettino i requisiti di adeguatezza patrimoniale, di organizzazione, di continuità operativa e di corretta gestione amministrativa e dei rischi.
Come attuare una campagna di crowdfunding in Italia: i passaggi pratici
Per chi vuole raccogliere fondi (impresa, startup, PMI o ente del terzo settore) o promuovere una piattaforma, il percorso operativo segue oggi questa logica:
1. Scegliere il modello più adatto al proprio obiettivo. Una raccolta benefica punterà su donation o reward crowdfunding, che restano relativamente semplici da attuare anche fuori dal perimetro ECSP. Chi cerca capitale di rischio o debito per un progetto imprenditoriale dovrà invece rivolgersi a una piattaforma di equity o lending crowdfunding autorizzata.
2. Verificare che la piattaforma sia autorizzata ECSP. È un passaggio decisivo: solo le piattaforme regolarmente autorizzate possono legalmente proporre offerte di equity o lending crowdfunding “for business” in Italia e nell’UE. Il registro pubblico ESMA consente di verificare lo stato di autorizzazione di ogni operatore.
3. Predisporre la documentazione informativa richiesta, incluso il KIIS, con tutte le informazioni chiave sull’offerta, i rischi e le condizioni dell’investimento o del prestito.
4. Rispettare i limiti di raccolta e le soglie di tutela degli investitori. Il regolamento prevede test di adeguatezza per gli investitori non professionali e limiti alle somme che possono essere investite senza particolari avvertenze di rischio.
5. Considerare gli aspetti fiscali, che variano molto in base alla natura del soggetto beneficiario e al tipo di operazione. In Italia manca ancora una disciplina fiscale unitaria per il crowdfunding: la normativa italiana continua a non prevedere una regola fiscale unica, e ogni operazione viene inquadrata nelle categorie tributarie esistenti in base alle sue caratteristiche concrete, in funzione della natura del beneficiario (ente del terzo settore, impresa commerciale o privato). Per il crowdlending, ad esempio, gli interessi percepiti dall’investitore sono generalmente tassati come redditi di capitale; se la piattaforma opera solo con licenza ECSP, di norma non applica una ritenuta a titolo d’imposta e l’investitore deve dichiarare i proventi nella propria dichiarazione dei redditi.
Una novità recente per le PMI: la garanzia pubblica sul crowdlending
Un elemento che rende oggi il crowdlending più accessibile per le imprese italiane è l’estensione delle garanzie statali a questo canale di finanziamento. Un decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 gennaio 2026, in vigore dall’11 febbraio 2026, ha esteso per la prima volta la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI alle operazioni di crowdlending e social lending realizzate attraverso piattaforme autorizzate ECSP. In pratica, se una PMI ottiene un prestito tramite una piattaforma di crowdfunding coperta da questa garanzia, in caso di insolvenza è lo Stato a coprire una parte rilevante del capitale prestato, riducendo il rischio per gli investitori e, potenzialmente, il costo del credito per l’impresa.
Il quadro europeo si sta ancora muovendo
Il settore, pur avendo un impianto normativo ormai consolidato, continua a evolversi. Nel corso del 2026 il numero di piattaforme autorizzate ECSP in Europa è cresciuto in modo significativo rispetto al 2023, e nel dibattito europeo si discute di innalzare il tetto massimo di raccolta per singolo progetto, oggi fissato a 5 milioni di euro, per renderlo più adatto a operazioni di dimensioni maggiori. Chi intende avviare o gestire una campagna di crowdfunding dovrebbe quindi verificare periodicamente lo stato della normativa, poiché soglie, requisiti e agevolazioni fiscali possono cambiare nel tempo.
In sintesi
Fare crowdfunding in Italia oggi significa muoversi in un contesto europeo armonizzato: per donazioni e ricompense non ci sono barriere regolamentari specifiche, mentre per raccogliere capitale di rischio o prestiti da una platea ampia di investitori è indispensabile appoggiarsi a una piattaforma autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento ECSP, con vigilanza condivisa tra Banca d’Italia e Consob e supervisione europea dell’ESMA. Conoscere questi passaggi, insieme alle implicazioni fiscali specifiche del proprio caso, è il primo passo per impostare una campagna solida e conforme alla legge.
Gli impianti agrivoltaici — sistemi che sollevano i moduli fotovoltaici da terra per consentire la coesistenza tra produzione di energia e coltivazione del suolo sottostante — sono oggi al centro di un doppio interesse: da un lato quello energetico e ambientale, dall’altro quello fiscale, perché intrecciano il regime dei redditi agrari con quello dei redditi d’impresa e con la tassazione dei diritti reali sui terreni. Chi possiede un fondo agricolo e valuta di ospitare un impianto agrivoltaico si trova quindi davanti a scelte che hanno conseguenze tributarie molto diverse a seconda del modello contrattuale adottato.
Come si tassa l’energia prodotta dall’impresa agricola
Il punto di partenza è l’articolo 1, comma 423, della Legge 266/2005, che da anni disciplina la produzione di energia fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli. La regola di base prevede una soglia di “franchigia”: fino a 260.000 kWh annui, la produzione e la cessione di energia sono considerate attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e generano reddito agrario, cioè un reddito catastale forfettario particolarmente favorevole. Oltre questa soglia, il reddito derivante dall’energia eccedente si qualifica come reddito d’impresa, determinato in via forfettaria applicando un coefficiente di redditività del 25% ai ricavi, a condizione che sussista un effettivo collegamento con l’attività agricola tipica.
Per continuare a beneficiare della tassazione forfettaria sull’energia eccedente la franchigia, è necessario che l’attività risponda ad almeno uno di alcuni requisiti di connessione: l’integrazione architettonica dell’impianto in una struttura aziendale esistente, la prevalenza del volume d’affari agricolo rispetto ai ricavi da vendita di energia, oppure un rapporto minimo tra potenza installata e superficie coltivata, con la regola pratica che per ogni 10 kW di potenza eccedente i 200 kW l’azienda deve disporre di almeno un ettaro di terreno agricolo.
La novità per gli impianti a terra dal 2026
Un cambiamento rilevante riguarda gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, distinti dagli impianti agrivoltaici veri e propri: il Decreto Legge 63/2024, convertito nella Legge 101/2024, ha stabilito che per questi impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 il reddito derivante dall’energia eccedente la franchigia di 260.000 kWh non sarà più determinato in modo forfettario, ma con le regole ordinarie del reddito d’impresa, calcolato come differenza tra ricavi e costi effettivi. Gli impianti agrivoltaici propriamente detti — quelli con moduli sollevati da terra tramite strutture che permettono la prosecuzione dell’attività agricola sottostante, conformi ai requisiti minimi di altezza previsti dal Decreto Ministeriale sull’Agrivoltaico PNRR — restano invece nel regime forfettario agevolato, proprio perché mantengono la funzione agricola del terreno e non ricadono nella categoria degli impianti “a terra” oggetto della stretta normativa.
Questa distinzione tecnica ha quindi conseguenze fiscali dirette: la qualificazione di un impianto come “agrivoltaico” anziché come semplice “fotovoltaico a terra” non è solo una questione tecnico-agronomica, ma determina il regime impositivo applicabile all’impresa agricola che lo gestisce.
Il modello alternativo: la cessione del diritto di superficie da parte del proprietario
Molto spesso, però, chi possiede il terreno non realizza direttamente l’impianto, ma lo concede in uso a un operatore energetico terzo. Tra le formule contrattuali più diffuse c’è la costituzione del diritto di superficie, disciplinata dagli articoli 952-956 del Codice civile: il proprietario del fondo attribuisce a un altro soggetto il diritto di costruire e mantenere l’impianto sopra il suolo, ricevendo in cambio un corrispettivo (una tantum o periodico), mentre resta proprietario del terreno sottostante. Si tratta di un diritto reale distinto dalla proprietà del suolo, tanto che il superficiario può disporne pienamente — anche offrendolo in garanzia per ottenere finanziamenti bancari — per tutta la durata del contratto, generalmente compresa tra 20 e 30 anni, al termine della quale il proprietario può recuperare la piena disponibilità del fondo, spesso con obbligo di ripristino dei luoghi a carico dell’operatore.
Il trattamento ai fini delle imposte indirette
Sul piano dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito da tempo, con la risoluzione n. 112/E del 2009, che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo non qualificabile come area edificabile resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, perché la realizzazione dell’impianto non è sufficiente a mutare la destinazione urbanistica del fondo, che continua a essere considerato agricolo anche dopo l’installazione dei pannelli.
L’atto sconta invece l’imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Qui però esiste un contrasto interpretativo di rilievo: l’Agenzia delle Entrate ha storicamente applicato l’aliquota del 15%, tipica dei trasferimenti di terreni agricoli, mentre la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, trattandosi della costituzione di un diritto reale immobiliare di godimento e non di un vero trasferimento di proprietà, l’aliquota corretta è quella ridotta del 9%. Nella prassi, questa discrepanza tra orientamento dell’Amministrazione finanziaria e orientamento giurisprudenziale resta un punto da valutare con attenzione al momento della stipula.
Il trattamento ai fini delle imposte dirette: dalla persona fisica all’impresa
Il profilo più delicato riguarda la tassazione del corrispettivo percepito dal proprietario per la costituzione del diritto di superficie, che cambia radicalmente a seconda che il proprietario sia una persona fisica privata o un soggetto che agisce in regime d’impresa.
Se il proprietario è un privato, il compenso ricevuto rientra tradizionalmente nella categoria dei “redditi diversi” prevista dall’articolo 67 del TUIR, e non richiede l’apertura di una posizione fiscale complessa: si tratta di un reddito aggiuntivo che il proprietario dichiara come tale, senza dover gestire IVA o contabilità d’impresa.
Su questo punto, tuttavia, è intervenuta una modifica normativa importante. Fino al 31 dicembre 2023, l’orientamento consolidato — confermato anche dalla Corte di Cassazione — distingueva tra terreni posseduti da più o da meno di cinque anni: se il fondo era posseduto da oltre un quinquennio, la plusvalenza derivante dalla costituzione del diritto di superficie non generava reddito diverso imponibile ai sensi dell’articolo 67, lettera l), del TUIR, proprio perché si trattava della cessione di un vero diritto reale e non della semplice assunzione di un obbligo di “permettere” l’uso del terreno. La Legge di Bilancio 2024 ha riformulato l’articolo 67 del TUIR, stabilendo che i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento — compreso il diritto di superficie, e anche l’usufrutto quando abbinato ad esso — sono redditi diversi imponibili indipendentemente dalla durata del possesso del fondo, superando così la distinzione tra cessioni infraquinquennali e ultraquinquennali che valeva fino ad allora ai fini IRPEF.
Va segnalato che, proprio su questo tema, la giurisprudenza più recente ha continuato a offrire pronunce rilevanti per i periodi d’imposta precedenti alla riforma: la Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 2026, ha ribadito che l’Agenzia delle Entrate non può inquadrare la cessione del diritto di superficie come un semplice obbligo di “permettere” tassabile ai sensi dell’articolo 67, lettera l), del TUIR, quando l’atto costituisce effettivamente un diritto reale di godimento; nel caso specifico, relativo a un terreno pervenuto per successione, i giudici hanno escluso l’imponibilità della plusvalenza secondo la disciplina applicabile all’epoca dei fatti. Questo conferma che, per le operazioni concluse prima dell’entrata in vigore della riforma 2024, la qualificazione della singola fattispecie contrattuale resta determinante e può ancora essere oggetto di contenzioso.
Se il proprietario è un imprenditore (agricolo o di altro tipo, in regime di reddito d’impresa), il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie segue invece le regole ordinarie del reddito d’impresa. In base all’articolo 9, comma 5, del TUIR, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento: la somma percepita è quindi trattata come una plusvalenza imponibile, tassabile secondo le regole ordinarie e, se il fondo è stato posseduto per almeno tre anni, potenzialmente rateizzabile su più periodi d’imposta ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR. La stessa plusvalenza concorre inoltre alla formazione della base imponibile IRAP.
Diritto di superficie o affitto: due strade fiscalmente diverse
Accanto alla costituzione del diritto di superficie, il proprietario del terreno può scegliere la strada più semplice della locazione, mantenendo la piena proprietà del fondo e concedendo solo il godimento temporaneo all’operatore energetico. Fiscalmente le due opzioni non sono equivalenti: il contratto di affitto di un terreno agricolo destinato a impianti fotovoltaici o agrivoltaici sconta l’imposta di registro con l’aliquota agevolata dello 0,5%, proprio perché il terreno non cambia destinazione urbanistica e non è considerato edificabile, mentre — come visto — la costituzione del diritto di superficie sconta l’imposta di registro in misura ben più elevata (15% secondo l’Agenzia, 9% secondo la Cassazione). In compenso, il diritto di superficie offre maggiori tutele giuridiche all’operatore, che acquisisce un diritto reale opponibile a terzi e utilizzabile anche come garanzia per finanziamenti, ragione per cui resta la formula preferita nella prassi contrattuale del settore.
Un tema specifico dell’agrivoltaico avanzato
Nei modelli di agrivoltaico più evoluti, la sola costituzione del diritto di superficie a favore della società energetica non basta a garantire la continuità dell’attività agricola richiesta dalla normativa di settore, perché la coltivazione del fondo non rientra automaticamente tra le facoltà proprie del diritto di superficie. Per questo motivo la prassi contrattuale prevede spesso strutture complementari — accordi specifici che regolano chi conduce l’attività agricola sotto i moduli, con riflessi anche sulla ripartizione dei ricavi e sulla qualificazione fiscale delle diverse componenti economiche dell’operazione (canone per il diritto di superficie da un lato, eventuali proventi agricoli o quote di revenue sharing dall’altro).
In sintesi
La tassazione degli impianti agrivoltaici si muove su due binari che vanno tenuti distinti. Se è l’imprenditore agricolo a realizzare e gestire l’impianto, il reddito da energia prodotta beneficia del regime forfettario agevolato entro la soglia di 260.000 kWh, e — a differenza dei semplici impianti fotovoltaici a terra, penalizzati dalla riforma in vigore dal 2026 — mantiene tale regime anche oltre la soglia se rispetta i requisiti di “agrarietà” e la configurazione tecnica propria dell’agrivoltaico. Se invece il proprietario del terreno cede il diritto di superficie a un operatore terzo, il corrispettivo ricevuto è oggi sempre imponibile come reddito diverso se il proprietario è un privato — indipendentemente dalla durata del possesso del fondo, dopo la riforma del 2024 — mentre segue le regole ordinarie del reddito d’impresa, con relativa plusvalenza rateizzabile e rilevanza IRAP, se il cedente opera in regime d’impresa. A ciò si aggiunge, sul fronte delle imposte indirette, un’incertezza ancora aperta sull’aliquota di registro applicabile (15% secondo l’Agenzia delle Entrate, 9% secondo la Cassazione), che rende opportuna una valutazione caso per caso prima della stipula del contratto.
Nel linguaggio comune questi tre termini vengono spesso usati come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico e fiscale indicano fenomeni molto diversi tra loro, con conseguenze — anche penali — profondamente differenti. Comprendere le distinzioni è utile non solo per gli addetti ai lavori, ma per chiunque voglia orientarsi correttamente nel rapporto tra contribuente e fisco.
Evasione fiscale: la violazione diretta della norma
L’evasione fiscale è la forma più grave e più semplice da inquadrare: consiste nella violazione diretta e consapevole di una norma tributaria, allo scopo di non pagare, in tutto o in parte, le imposte dovute.
Rientrano in questa categoria comportamenti come:
l’occultamento di ricavi o compensi (il cosiddetto “nero”);
l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
l’indicazione di costi fittizi per abbattere l’imponibile.
Il tratto distintivo dell’evasione è che il fatto economico viene rappresentato in modo falso o viene del tutto nascosto all’amministrazione finanziaria. Non c’è alcuna operazione lecita da interpretare: c’è una menzogna, un occultamento, una falsificazione.
Per questo l’evasione fiscale, oltre alle sanzioni amministrative, può integrare specifici reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture false, occultamento di documenti contabili, ecc.), con conseguenze penali che vanno dalla reclusione alla confisca dei beni.
Elusione fiscale: la forma senza la sostanza
L’elusione fiscale è un fenomeno più sottile. Il contribuente non nasconde nulla e non falsifica alcun dato: pone in essere operazioni reali, documentate e trasparenti, ma le struttura in modo tale da ottenere un vantaggio fiscale che l’ordinamento non intende riconoscere, aggirando lo spirito della norma pur rispettandone la lettera.
Un esempio classico è la scelta di una forma giuridica artificiosa (una fusione, una scissione, un conferimento) priva di reali ragioni economiche, il cui unico scopo sia ottenere un risparmio d’imposta altrimenti non spettante.
Storicamente l’ordinamento italiano ha combattuto l’elusione con norme specifiche (come il vecchio art. 37-bis del D.P.R. 600/1973), che elencavano le operazioni “a rischio” e permettevano all’Agenzia delle Entrate di disconoscerne i vantaggi fiscali se prive di valide ragioni economiche diverse dal semplice risparmio d’imposta.
Abuso del diritto: la clausola generale che ha assorbito l’elusione
Con l’introduzione dell’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), inserito dal D.Lgs. 128/2015, il legislatore ha unificato elusione e abuso del diritto in un’unica clausola generale antiabuso, valida per tutti i tributi.
Secondo questa norma, si configura abuso del diritto quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni:
Assenza di sostanza economica: l’operazione non ha una reale giustificazione imprenditoriale, ma è costruita solo (o principalmente) per ottenere un beneficio fiscale;
Vantaggio fiscale indebito: il risparmio d’imposta ottenuto è in contrasto con le finalità delle norme fiscali applicate o con i principi dell’ordinamento tributario;
Indebito vantaggio come effetto essenziale: il vantaggio fiscale costituisce l’effetto essenziale, se non l’unico, dell’operazione.
L’articolo 10-bis chiarisce inoltre un punto fondamentale: non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, anche organizzative o gestionali, che rispondano a esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. Il contribuente, cioè, resta libero di scegliere tra diversi regimi opzionali offerti dalla legge o tra diverse operazioni comportanti un differente carico fiscale (la cosiddetta libertà di scelta della via fiscalmente meno onerosa).
Un’altra caratteristica importante è che l’abuso del diritto non costituisce reato: non essendoci una violazione di legge ma solo un uso distorto e non genuino di strumenti leciti, le conseguenze sono esclusivamente di natura tributaria (recupero dell’imposta e sanzioni amministrative), salvo che l’operazione non integri anche un’autonoma fattispecie di evasione.
Le differenze in sintesi
Descrizione
Evasione fiscale
Elusione/Abuso del diritto
Natura del comportamento
Violazione diretta della norma
Uso distorto di strumenti leciti
Rappresentazione dei fatti
Falsa o occultata
Vera e trasparente
Cosa manca
Il rispetto della legge
La sostanza economica dell’operazione
Rilevanza penale
Sì, se soglie e presupposti del D.Lgs. 74/2000
No
Conseguenze
Sanzioni penali e amministrative
Recupero d’imposta e sanzioni amministrative
Onere della prova
A carico dell’Amministrazione, sulla violazione
A carico dell’Amministrazione, sull’assenza di sostanza economica; al contribuente le ragioni extrafiscali
Perché la distinzione conta
Al di là dell’inquadramento teorico, la distinzione ha conseguenze pratiche rilevantissime:
per il contribuente, sapere se un’operazione rischia di essere qualificata come evasiva (con possibili conseguenze penali) o come abusiva (con sole conseguenze tributarie) cambia radicalmente la valutazione del rischio;
per il professionista che assiste imprese e privati, orientarsi tra pianificazione fiscale legittima, elusione e abuso del diritto è essenziale per costruire operazioni difendibili;
per l’Amministrazione finanziaria, l’onere della prova e gli strumenti di accertamento sono diversi a seconda della fattispecie contestata: nell’abuso del diritto, in particolare, l’Agenzia delle Entrate deve prima notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti e solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente, emettere l’avviso di accertamento motivato.
In definitiva, il confine tra pianificazione fiscale lecita, abuso del diritto ed evasione non è sempre netto nella pratica, ma i tre concetti rispondono a logiche giuridiche distinte: la legge, la sua elusione mascherata da forma lecita, e la sua aperta violazione.
L’emissione di una cartella di pagamento tramite ruolo straordinario rappresenta una procedura di riscossione fortemente penalizzante per il contribuente. Disciplinato dall’articolo 15-bis del D.P.R. 602/1973, il ruolo straordinario consente infatti al Fisco di richiedere l’immediato pagamento dell’intera pretesa tributaria (comprese le sanzioni integrali), anche qualora sia stato presentato un ricorso.
Il presupposto fondamentale per l’utilizzo di questo strumento è l’esistenza di un fondato pericolo per la riscossione, una condizione che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di motivare in modo analitico all’interno dell’atto, esplicitando le ragioni che fanno temere la perdita del credito erariale.
Con la recente ordinanza n. 13768/2026, la Corte di Cassazione ha ridefinito i confini difensivi del contribuente in caso di vizio di motivazione, stabilendo che l’assenza del fondato pericolo non comporta il venir meno dell’intera cartella, ma la sua ricalcolazione secondo le regole ordinarie.
La decisione della Cassazione: ricalcolo del quantum e tutele sulle sanzioni
Il caso esaminato riguardava una cartella emessa a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Tali cartelle nascono già “naturalmente” a titolo definitivo con l’intero ammontare di imposte e sanzioni. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno introdotto un importante principio di tutela basato sul coordinamento normativo tra le regole della riscossione e quelle del contenzioso:
Natura del processo tributario: Trattandosi di un giudizio di “annullamento-merito”, il giudice tributario non deve limitarsi a cassare l’atto viziato, ma deve accertare l’effettivo quantum dovuto dal contribuente.
Riconduzione alle quote ordinarie: Se il Fisco non motiva adeguatamente le ragioni del pericolo di riscossione, la cartella straordinaria non viene annullata in toto, ma deve essere ricondotta al suo importo «ordinario».
Ineseguibilità delle sanzioni in primo grado: In base all’articolo 19 del D.Lgs. 472/1997 e alla progressione stabilita dall’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992, in pendenza del primo grado di giudizio le sanzioni non sono immediatamente riscuotibili. Di conseguenza, la cartella straordinaria priva di motivazione sul pericolo dovrà essere depurata dall’importo delle sanzioni fino alla sentenza di primo grado.
Profili difensivi per lo Studio Legale e Tributario
Per i professionisti che si occupano di contenzioso, l’ordinanza 13768/2026 offre una linea guida strategica precisa. Di fronte a un ruolo straordinario privo di elementi concreti sul pericolo di riscossione, l’eccezione del difensore deve mirare all’annullamento parziale del provvedimento.
L’obiettivo pratico è bloccare la riscossione immediata e forzata delle sanzioni, costringendo l’Agente della Riscossione ad adeguarsi alle tempistiche e alle percentuali frazionate ordinarie previste per la pendenza di giudizio.
Lo Studio rimane a disposizione per la verifica delle cartelle di pagamento ricevute a seguito di ruoli straordinari e per l’analisi dei presupposti di motivazione necessari alla tutela cautelare e di merito del patrimonio aziendale e personale.
Nella vita aziendale è frequente che i soci apportino risorse finanziarie con l’obiettivo di incrementare il patrimonio netto della società e sostenerne la crescita. Tuttavia, l’uso impreciso dei termini contrattuali e contabili rischia di generare pesanti conseguenze sotto il profilo civilistico, patrimoniale e fiscale.
Con la recente ordinanza n. 9629/2026, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sulla netta distinzione tra due tipologie di apporto apparentemente simili, ma dagli effetti opposti: i “versamenti in conto capitale” e i “versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale”.
1. Le differenze sostanziali e la natura giuridica
La distinzione fondamentale risiede nel grado di stabilità dell’apporto all’interno del patrimonio netto della società:
I versamenti in conto capitale: Vengono definitivamente acquisiti al patrimonio sociale. Se eseguiti da un unico socio, essi incrementano proporzionalmente il valore della partecipazione di tutti i soci (fenomeno noto in dottrina come “socializzazione del parasociale”).
I versamenti in conto futuro aumento di capitale: Sono caratterizzati da un’intrinseca instabilità. Si tratta di erogazioni condizionate all’adozione di una successiva e formale delibera di aumento del capitale sociale entro un termine stabilito. Hanno la natura di riserva “targata” e sono di esclusiva pertinenza del socio che li ha eseguiti. Non possono essere utilizzati per coprire le perdite e, se il termine convenuto decorre senza la delibera di aumento, si attiva una condizione risolutiva: l’attribuzione patrimoniale perde la sua causa giustificativa e sorge l’obbligo per la società di restituire le somme, configurando un diritto di credito per indebito in capo al socio.
2. Le pesanti conseguenze fiscali e patrimoniali
Qualora il termine pattuito decada senza che sia stato deliberato l’aumento di capitale, il “versamento in conto futuro aumento” muta la propria natura giuridica in un vero e proprio debito della società verso il socio, innescando gravi penalizzazioni:
Determinazione del costo fiscale (Plusvalenze): Una volta sorto l’obbligo di restituzione, queste somme non possono più essere computate a incremento del costo fiscale della partecipazione. Di conseguenza, in caso di successiva cessione delle quote o azioni, la plusvalenza imponibile verrà calcolata senza considerare questi apporti, aumentando il carico fiscale in capo al cedente.
Circolazione della partecipazione: Il diritto di credito derivante dal mancato aumento di capitale diventa autonomo rispetto alla partecipazione sociale. In caso di cessione della quota, il credito alla restituzione non si trasferisce automaticamente insieme ad essa.
Imposta di successione: In caso di decesso del socio, il diritto di credito verso la società concorre autonomamente a formare l’attivo ereditario. Non facendo più parte del valore intrinseco della partecipazione, tale importo non potrà beneficiare dell’eventuale esenzione dall’imposta di successione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Tus.
3. I riflessi in bilancio e le cautele operative
Dal punto di vista bilancistico, il decorso infruttuoso del termine concordato impone alla società di riclassificare l’apporto rimuovendolo dal patrimonio netto e inserendolo tra i debiti, con un conseguente peggioramento degli indici di solidità patrimoniale della società.
La Cassazione ricorda che per qualificare una dazione come “versamento in conto futuro aumento” è necessario che la volontà delle parti di subordinare il versamento al successivo aumento emerga in modo chiaro, univoco e supportato da indici di dettaglio.
Il consiglio dello Studio: Per evitare le criticità descritte, la qualificazione degli apporti deve essere effettuata con estrema cognizione di causa. È raccomandabile riservare la dicitura di “versamenti in conto futuro aumento di capitale” esclusivamente ai rari casi in cui si intenda condizionare rigorosamente l’apporto a una successiva modifica statutaria, preferendo negli altri casi la dicitura e la disciplina dei “versamenti in conto capitale”.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 68/2026, ha fornito un importantissimo chiarimento a tutela dei contribuenti in regime forfetario, stabilendo che le somme percepite a seguito di un errore amministrativo del committente e successivamente restituite non devono essere computate ai fini del limite degli 85.000 euro.
Questo nuovo pronunciamento rettifica espressamente la precedente Risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, della quale avevamo già trattato i rigidi risvolti sul nostro sito all’articolo Forfetari, superamento soglia per errore e restituzione. L’Amministrazione finanziaria ha ora riesaminato la questione in modo più approfondito, adottando un principio di proporzionalità e valorizzando la condotta non imputabile al professionista.
Il caso: l’errore del committente e la CU non corretta
La vicenda trae origine dall’errore di un’Azienda Sanitaria che aveva inquadrato erroneamente un medico, erogando nel corso del 2024 competenze stipendiali superiori rispetto a quelle effettivamente spettanti. A causa di questo disguido, la Certificazione Unica (CU) emessa dall’ente riportava un ammontare complessivo superiore alla soglia di 85.000 euro, nonostante il medico avesse provveduto nell’anno successivo (2025) all’integrale restituzione delle somme indebite tramite bonifico e trattenute.
In prima battuta (con la risposta n. 26/2026 ora superata), l’Agenzia aveva rigidamente decretato la fuoriuscita dal regime agevolato per il 2025.
Con il nuovo orientamento della Risposta n. 68/2026, l’orientamento viene capovolto:
Ai fini della verifica del limite di permanenza, occorre fare riferimento esclusivamente ai compensi effettivamente spettanti al contribuente.
Vanno valorizzate, caso per caso, le circostanze oggettive che provano l’errore (es. nell’inquadramento o nella fatturazione) e il comportamento attivo del contribuente per porvi rimedio.
Non si può determinare la decadenza dal regime forfetario per una condotta non imputabile al lavoratore autonomo, a condizione che l’avvenuta restituzione delle somme non dovute sia certa e documentata.
Di conseguenza, il superamento della soglia derivante esclusivamente da tali somme indebite non comporta l’esclusione dal regime forfetario per l’anno successivo, e il contribuente può legittimamente continuare ad applicarlo. La mancata rettifica della CU da parte del sostituto d’imposta non preclude questo diritto.
Come recuperare le maggiori imposte versate
Qualora il contribuente, applicando il precedente e più rigido orientamento, abbia indicato nel modello Redditi (quadro LM) i componenti positivi al lordo delle somme restituite, l’Agenzia delle Entrate indica due vie alternative per recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso:
Dichiarazione integrativa: Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi per l’anno di percezione, indicando nel quadro LM i soli compensi effettivamente spettanti (al netto di quelli restituiti), facendo così emergere un credito d’imposta.
Istanza di rimborso: Presentazione di una formale istanza di rimborso presso l’ufficio territoriale competente per residenza fiscale, allegando tutta la documentazione idonea a comprovare l’errore del committente e l’avvenuta restituzione delle somme.
Lo Studio resta a disposizione per analizzare le posizioni dei clienti che si sono trovati in analoghe situazioni di somme indebite ricevute, al fine di pianificare la corretta gestione dei quadri dichiarativi o l’invio delle istanze di rettifica e rimborso.
Le recenti ordinanze della Corte di Cassazione (nn. 19956 e 19960) segnano un fondamentale punto di svolta nell’interpretazione dei poteri istruttori del Fisco in materia di indagini finanziarie. Allineandosi alla consolidata giurisprudenza europea e convenzionale (Cedu e Carta dei Diritti Fondamentali Ue), i giudici di legittimità hanno ridefinito la natura dell’autorizzazione necessaria a eseguire i controlli sui conti correnti.
L’atto di autorizzazione, tradizionalmente considerato un mero adempimento interno e organizzativo, viene ora elevato a vero e proprio “titolo dell’ingerenza” nella sfera della vita privata e della protezione dei dati personali del contribuente.
Il “contenuto minimo” contro le indagini esplorative
Il fulcro delle decisioni della Cassazione risiede nell’obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, di predisporre un’autorizzazione che possegga un «contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso». Tale requisito è finalizzato a evitare le cosiddette indagini “esplorative e generalizzate”, qualificate come interventi arbitrari o sproporzionati.
Sebbene la Suprema Corte non specifichi analiticamente tutti gli elementi obbligatori, appare evidente che le semplici formule di stile non siano più sufficienti. L’atto dovrà contenere elementi concreti e un riferimento (anche sintetico) agli indizi o alle anomalie che hanno giustificato l’accesso, quali ad esempio:
Significative discrepanze tra il tenore di vita e i redditi dichiarati;
L’esistenza di operazioni commerciali non fatturate emerse da altri controlli incrociati;
La specifica necessità di verificare la natura di determinati flussi finanziari.
Senza un ancoraggio a fatti specifici, verrebbe vanificato il controllo sulla “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste.
Riflessi processuali e inutilizzabilità dei dati
Sul piano difensivo, l’impatto delle ordinanze è di assoluto rilievo. A fronte di una specifica contestazione da parte del contribuente, l’ufficio ha l’obbligo di allegare l’autorizzazione o comunque di renderne conoscibile il contenuto essenziale.
L’eventuale assenza o il vizio di motivazione dell’atto d’accesso comporta l’inutilizzabilità delle risultanze bancarie acquisite, determinando l’invalidità dell’avviso di accertamento per la parte in cui la pretesa impositiva si fonda esclusivamente su di esse. Sarà compito del difensore analizzare l’atto per isolare le riprese “inquinate” da quelle fondate su altre fonti di prova autonomamente valide (come la documentazione contabile) al fine di ottenerne l’annullamento parziale.
Inoltre, alla luce della riforma del contenzioso tributario che limita fortemente la produzione di nuovi documenti in appello, l’Amministrazione finanziaria che non depositi tempestivamente l’atto motivato in primo grado rischia di incontrare insuperabili preclusioni istruttorie nel prosieguo del giudizio.
Il nodo irrisolto del controllo preventivo terzo
Nonostante l’importante passo avanti a tutela del contribuente, resta aperta una questione di fondo evidenziata dalla giurisprudenza Cedu: la mancanza di un controllo preventivo da parte di un organo terzo e imparziale.
L’autorizzazione continua a essere rilasciata da un dirigente appartenente alla stessa Amministrazione che esegue l’accertamento. Sebbene il controllo gerarchico interno esca rafforzato da questa svolta giurisprudenziale, esso non equivale a un’autorizzazione giurisdizionale, lasciando aperta la possibilità che la questione dell’indipendenza dell’organo autorizzante venga nuovamente sollevata davanti alle corti internazionali.
L’individuazione e la corretta documentazione del costo di acquisto delle cripto-attività rappresentano il profilo più delicato per la determinazione delle plusvalenze imponibili. In base all’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir, il guadagno tassabile è costituito dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo o valore di acquisto originario.
La normativa stabilisce un principio rigoroso: il costo deve essere dimostrato dal contribuente sulla base di «elementi certi e precisi». In assenza di tale documentazione – e data l’inammissibilità di dichiarazioni sostitutive – il costo d’acquisto viene legalmente considerato pari a zero, con il rischio di subire una tassazione sull’intero controvalore della cessione.
I dubbi interpretativi sulla documentazione
La prassi dell’Amministrazione finanziaria (dalla Circolare 30/E/2023 fino alla risposta 135/2025) ha delineato un quadro applicativo complesso. Le maggiori criticità emergono quando l’acquisto di cripto-attività avviene utilizzando liquidità già presenti nei wallet degli exchange, specie se le operazioni sono risalenti nel tempo e i relativi giustificativi non sono più reperibili.
A ciò si aggiunge il fatto che l’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir non consente di portare in deduzione i costi intrinseci alle operazioni di acquisto e di cessione (come le commissioni di transazione). Tali componenti, spesso difficilmente scorporabili nei report degli exchange, aumentano le incertezze operative in sede di determinazione del costo fiscale netto. Ad oggi, inoltre, non è attiva alcuna finestra per la rideterminazione del valore tramite perizia con imposta sostitutiva (l’ultima opportunità è scaduta il 1° gennaio 2025).
Gli adempimenti nel Modello Redditi: Quadro RT
I contribuenti che detengono cripto-attività al di fuori del regime d’impresa devono prestare attenzione alla compilazione del modello Redditi PF, che coinvolge principalmente due quadri: il quadro RT e il quadro RW.
Il quadro RT (Sezione V-A) accoglie le plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del Tuir. Per la dichiarazione dei redditi si applica una struttura sdoppiata su base temporale per distinguere i flussi finanziari:
Cessioni antecedenti al 1° gennaio 2025: i corrispettivi incassati per operazioni perfezionate prima di tale data concorrono al reddito solo se superano la soglia complessiva di 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Cessioni dal 1° gennaio 2025 in poi: le plusvalenze realizzate a partire da questa data concorrono integralmente alla tassazione, senza l’applicazione di alcuna soglia minima di esenzione.
Gli obblighi di monitoraggio e l’Ivca: Quadro RW
Il costo fiscale ha riflessi diretti anche sul quadro RW, dedicato al monitoraggio fiscale e al calcolo dell’Ivca (Imposta sul valore delle cripto-attività). L’imposta patrimoniale è dovuta se le attività sono conservate direttamente su dispositivi personali (hard-wallet, smartphone, PC) o presso intermediari non residenti.
Le regole di determinazione della base imponibile Ivca prevedono che:
Il valore di riferimento è quello rilevato al termine dell’anno solare dalla piattaforma di acquisto o da siti specializzati.
In mancanza di tale valore di mercato, si deve assumere il costo di acquisto originario.
Se le cripto-attività sono state liquidate durante l’anno, si considera il valore rilevato al termine del periodo di possesso.
Qualora le cripto-attività siano invece depositate presso un intermediario residente che ha già applicato l’imposta di bollo, l’Ivca non è dovuta. In questa specifica ipotesi, il contribuente resta obbligato alla compilazione del quadro RW ai soli fini del monitoraggio fiscale, barrando l’apposita casella di esonero (colonna 16), fatti salvi i casi di esenzione totale legati ai regimi di risparmio amministrato.