Impatriati e “de minimis”: lo splafonamento non cancella l’agevolazione

Il regime dei lavoratori impatriati, volto a incentivare il rientro di talenti in Italia attraverso una significativa detassazione dei redditi, è al centro di un esteso filone accertativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al centro della contesa vi è il superamento del massimale previsto per gli aiuti di Stato “de minimis” (Regolamento UE 2831/2023) per i titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa.

La tesi della “franchigia” contro la decadenza totale

Secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza europea e nazionale, l’eventuale superamento del plafond (pari a 300.000 euro in tre esercizi finanziari) non può comportare la decadenza integrale dal beneficio fiscale.

L’articolo 3 del regolamento UE e la Corte di Giustizia (causa C-608/19) chiariscono infatti che il contribuente ha il diritto di fruire dell’agevolazione fino alla concorrenza del massimale. Il “de minimis” deve quindi operare come una franchigia: si perde il beneficio solo per la parte eccedente il limite, senza inficiare la validità dell’intero regime per la quota rientrante nei parametri.

Il cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate

Un segnale importante di apertura è giunto dalla stessa Amministrazione Finanziaria nel modello Redditi PF 2024. Con l’introduzione del rigo RE21, è stata data la possibilità ai contribuenti di escludere volontariamente una quota di reddito dall’agevolazione per ricondurre la propria posizione entro i limiti del “de minimis”. Si tratta di un riconoscimento implicito del principio di franchigia che, per ragioni di coerenza e non discriminazione, dovrebbe essere applicato anche alle annualità precedenti.

L’incertezza normativa e lo stop alle sanzioni

Oltre al merito della questione, il quadro normativo appare segnato da una profonda incertezza interpretativa:

  • Non è pacifico se la misura degli impatriati sia un aiuto di Stato “selettivo”, dato che si applica trasversalmente a tutti i settori.
  • È controverso se la disciplina sugli aiuti alle “imprese” possa estendersi ai lavoratori autonomi che non operano in forma imprenditoriale.

Per queste ragioni, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6 del Dlgs 472/1997. In presenza di un’obiettiva condizione di incertezza, le sanzioni amministrative devono essere disapplicate, limitando l’eventuale pretesa del Fisco al solo recupero dell’imposta sulla quota eccedente il plafond.

Frodi IVA: la Cassazione conferma la “doppia stangata” per il cessionario

Con la sentenza n. 8487/2026, la Corte di Cassazione ha sancito un principio di estremo rigore in materia di contrasto alle frodi IVA, confermando che il cessionario coinvolto in operazioni soggettivamente inesistenti può essere colpito contemporaneamente da due diverse misure restrittive.

Il caso: acquisti sottocosto e solidarietà d’imposta

La vicenda nasce da un accertamento basato sull’articolo 60-bis del Dpr 633/1972 nei confronti di una società che aveva acquistato beni (rientranti nelle categorie del Dm 22 dicembre 2005, come elettronica e veicoli) a prezzi inferiori al valore normale da un fornitore che non aveva versato l’imposta.

Oltre al disconoscimento della detrazione IVA, l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto alla società acquirente il pagamento in solido dell’IVA evasa dal cedente.

La tesi del contribuente: il divieto di duplicazione

Il contribuente ha eccepito che l’applicazione simultanea del diniego di detrazione e della responsabilità solidale costituisse una duplicazione d’imposta illegittima, violando i principi di proporzionalità e neutralità dell’IVA. In sintesi, la difesa sosteneva che l’Erario non potesse sanzionare due volte lo stesso soggetto per la medesima operazione.

La decisione della Cassazione: finalità distinte e cumulabilità

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che le due misure non sono alternative ma cumulabili, poiché operano su piani giuridici differenti:

  • Disconoscimento della detrazione: sanziona il cessionario per la sua partecipazione (anche solo per colpa o negligenza) a un’operazione fraudolenta.
  • Responsabilità solidale (art. 60-bis): funge da meccanismo di garanzia per il credito erariale, chiamando il cessionario a rispondere per un’obbligazione altrui (l’omesso versamento del fornitore).

Secondo i giudici, non vi è duplicazione perché le pretese si fondano su titoli diversi: l’indebita detrazione da un lato e l’omesso versamento dall’altro. Tale interpretazione è coerente con l’orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-276/24), che ammette l’applicazione simultanea delle misure nei confronti di chi sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare a una frode.

Debiti “scordati” in bilancio: la Cassazione ferma l’automatismo delle sopravvenienze attive

Un debito rimasto iscritto in bilancio per molto tempo non si trasforma automaticamente in una sopravvenienza attiva tassabile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2885/2026, ponendo un freno alle prassi degli uffici finanziari che spesso pretendono di tassare le passività datate sulla base di semplici presunzioni.

Il fatto estintivo deve essere certo

L’articolo 88 del TUIR disciplina le sopravvenienze attive, stabilendo che esse si realizzano quando viene meno una passività effettivamente esistente in precedenti esercizi. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, affinché scatti la tassazione non basta che l’Amministrazione finanziaria valorizzi il lungo tempo trascorso o la mancanza di atti interruttivi della prescrizione.

Per legittimare la ripresa a tassazione, serve un fatto estintivo certo e oggettivo del debito, e non una mera supposizione dell’ufficio.

Errore contabile vs Sopravvenienza

A completare il quadro è intervenuta anche la sentenza n. 27592/2025, la quale ricorda che la sopravvenienza attiva presuppone il sopraggiungere di un evento che estingue un costo o un debito precedentemente registrato.

La Cassazione ha chiarito due aspetti fondamentali:

  • Non si verifica una sopravvenienza per il solo fatto che una passività rimanga iscritta negli anni.
  • Se una posta iscritta in passato si rivela errata o fittizia, la sua eliminazione non genera un componente positivo nell’anno della correzione. Si tratta di un errore contabile che va ricondotto all’esercizio in cui la componente negativa era stata originariamente iscritta.

Implicazioni operative per imprese e professionisti

Queste pronunce tracciano una linea di difesa importante per i contribuenti contro gli accertamenti basati su automatismi contabili. Prima di considerare tassabile una posta passiva eliminata o silente, le imprese e i loro consulenti devono verificare:

  1. Se e quando si sia estinto il rapporto obbligatorio sottostante.
  2. Se l’eventuale cancellazione derivi da un mero errore di iscrizione originario o dal reale venir meno dell’obbligazione.

Notifica della sentenza via PEC al Fisco: il corto circuito tra Cassazione e MEF

Far decorrere il “termine breve” di 60 giorni per l’impugnazione di una sentenza tributaria può rivelarsi un percorso a ostacoli. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 4057/2026) ha evidenziato un netto contrasto tra le regole formali richieste dai giudici di legittimità e le prassi suggerite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Se la notifica non rispetta i crismi legali, viene declassata a “semplice comunicazione”, lasciando in vigore il termine lungo di sei mesi per l’appello o il ricorso.

Il bivio normativo: Legge 53/1994 contro Dlgs 546/1992

Il problema nasce dall’individuazione della cornice normativa applicabile:

  • La posizione del MEF: Secondo le circolari ministeriali basate sul Processo Tributario Telematico (Dlgs 546/1992), la notifica si perfeziona con l’invio della PEC contenente la copia informatica della sentenza, senza particolari formalismi o relazioni di notifica.
  • La posizione della Cassazione: I giudici di piazza Cavour pretendono invece l’applicazione rigorosa della Legge n. 53/1994 (notifiche in proprio degli avvocati). Senza il rispetto di tali rigide regole formali, la notifica via PEC effettuata dal difensore non è idonea a far decorrere il termine breve.

I passi obbligatori secondo la Cassazione

Per blindare la notifica ed evitare brutte sorprese sulla tempestività dei ricorsi, la Cassazione impone di seguire questi passaggi:

  1. Estrazione e attestazione: Ottenere la copia informatica della sentenza dal fascicolo telematico e attestarne la conformità all’originale.
  2. Relazione di notificazione: Redigere un documento informatico separato contenente i dati del difensore, della parte assistita, del destinatario, l’indirizzo PEC di partenza e arrivo (estratti da pubblici registri) e i riferimenti del giudice emittente.
  3. Oggetto della PEC vincolato: È necessario inserire nell’oggetto la dicitura esplicita: «Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
  4. Indirizzi da pubblici registri: La PEC deve essere indirizzata esclusivamente a caselle risultanti da registri ufficiali (es. ReGIndE, INI-PEC).
  5. Conservazione e deposito: Conservare le ricevute di accettazione e consegna e depositarle nel fascicolo di causa per fornire la prova del rito.

In attesa di un chiarimento normativo o di un allineamento del MEF alle pronunce giurisprudenziali, la prudenza suggerisce ai difensori di seguire la strada più rigorosa tracciata dalla Suprema Corte.

Iperammortamento 2026: via libera agli acquisti di beni extra-UE

Una delle novità più attese contenute nel DL 38/2026 riguarda la disciplina dell’iperammortamento per i beni 4.0. L’articolo 7 del decreto ha infatti cancellato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il vincolo territoriale che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti nell’Unione Europea o negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Cade il vincolo “Made in Europe”

La legge di Bilancio (L. 199/2025) aveva originariamente introdotto una stretta protezionistica, richiedendo che i beni materiali e immateriali 4.0 fossero fabbricati in Europa. Il Governo, recependo le difficoltà segnalate dalle imprese nell’approvvigionamento di macchinari ad alta tecnologia spesso prodotti fuori dai confini UE, ha rimosso questa condizione.

Di conseguenza, gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 godranno dell’iperammortamento a prescindere dal luogo di fabbricazione del bene.

L’eccezione degli impianti fotovoltaici

Attenzione però alle eccezioni: l’abrogazione del vincolo territoriale non riguarda gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia. Per questi investimenti resta fermo l’obbligo di utilizzare pannelli dotati delle specifiche caratteristiche qualitative ed energetiche previste dal DL 181/2023 (art. 12, lettere b e c).

Come individuare la data dell’investimento

Per stabilire se un acquisto ricade o meno nel nuovo regime (e dunque beneficiare dell’apertura all’extra-UE), le imprese devono fare riferimento alle regole generali sulla competenza:

  • Regola generale: rileva la data di consegna o spedizione del bene (o di ultimazione della prestazione per i contratti d’appalto).
  • Patto di riservato dominio o verifiche: qualora il trasferimento della proprietà avvenga in un momento successivo (ad esempio, subordinato all’esito positivo del collaudo), si dovrà considerare la data in cui si realizza il passaggio della proprietà.

Il divieto di cumulo con il credito d’imposta 4.0

Le imprese che effettuano acquisti nel primo semestre del 2026 dovranno infine verificare che i medesimi beni non stiano già usufruendo dei crediti d’imposta 4.0 previsti dalla L. 207/2024, poiché la normativa ne esclude espressamente la sovrapposizione.

Decreto Fiscale 2026 in vigore: dal ripristino della PEX all’aumento del bollo per le imprese

Il Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore sabato 28 marzo. Il provvedimento d’urgenza introduce numerosi correttivi volti a sanare alcune criticità applicative emerse dopo l’ultima manovra di bilancio e a disporre rinvii di adempimenti tecnici.

Dividendi e PEX: stop alle complicazioni applicative

La novità di maggior rilievo per le imprese è il ripristino del regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per i soggetti IRES) e della Participation Exemption (PEX) con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026. L’intervento si è reso necessario per evitare paradossi impositivi: con le regole precedenti, la cessione parziale di una quota qualificata rischiava di far decadere il regime PEX sulla quota residua rimasta in pancia al socio, generando una tassazione piena non giustificata.

Per finanziare questo ripristino, il legislatore ha disposto un aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti), che passa da 100 euro a 118 euro annui. Resta invece invariata a 34,20 euro la misura per le persone fisiche.

Proroghe e rinvii tecnici

Il decreto dispone due importanti slittamenti temporali:

  1. Ritenute provvigioni (Art. 25-bis DPR 600/73): Viene differito al 1° maggio 2026 il termine iniziale per l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio, agenti marittimi/aerei e commissionari di imprese petrolifere.
  2. Contributo spedizioni e-commerce extra-UE: Il contributo amministrativo di 2 euro sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro è sospeso fino al 1° luglio 2026. Il rinvio serve a permettere l’adeguamento dei sistemi informatici doganali e a raccordare la norma con il nuovo dazio forfetario UE di 3 euro atteso per la stessa data.

Altre misure di rilievo

  • Iper-ammortamenti: Viene soppresso il vincolo territoriale che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti in ambito UE o SEE.
  • Base imponibile IVA permute: La modifica all’art. 13 del DPR 633/72 si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per i contratti pregressi resta valido il criterio del valore normale.
  • Sportivi dilettanti: Ripristinata fino al 31 dicembre 2026 la soglia di esclusione da ritenuta fino a 300 euro complessivi per i premi erogati agli atleti.
  • Soggetti IAS/IFRS: In caso di cessione d’azienda, l’eventuale differenza negativa tra corrispettivo e valore dei beni concorre al reddito in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi (con decorrenza dal periodo in corso al 31 dicembre 2024).

Resta invece per ora esclusa la norma sull’inquadramento fiscale dei differenziali da bonus edilizi acquistati dai professionisti, per la quale si attendono coperture finanziarie in sede di conversione del decreto.

Società estinta, le sanzioni tributarie non cadono in successione sui soci

Con la sentenza n. 5986, depositata il 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione mette un punto fermo su una questione a lungo dibattuta: la sorte delle sanzioni amministrative tributarie a seguito dell’estinzione di una società.

La distinzione tra sanzioni civili e tributarie

Il principio cardine ribadito dai giudici di legittimità risiede nella differente natura delle sanzioni:

  • Sanzioni civili: hanno una funzione prettamente risarcitoria e, come tali, sono trasmissibili ai soci che subentrano nei debiti sociali.
  • Sanzioni amministrative e tributarie: possiedono un carattere “afflittivo e punitivo”, del tutto analogo a quello delle sanzioni penali. Per questo motivo, esse devono restare a carico esclusivo dell’ente che ha commesso la violazione.

La portata della riforma del 2024

La Cassazione analizza l’impatto del Dlgs 87/2024, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 2 del Dlgs 472/1997. Tale norma stabilisce che la sanzione pecuniaria è esclusivamente a carico della società o dell’ente, anche se società di persone.

Valore ricognitivo e retroattività

L’aspetto più rilevante della sentenza è la qualificazione di questa norma come “ricognitiva” e non innovativa. Secondo la Corte, il legislatore del 2024 ha semplicemente formalizzato un principio già immanente nel sistema tributario. Di conseguenza, il principio della non trasmissibilità delle sanzioni ai soci deve trovare applicazione retroattiva, riguardando anche le violazioni commesse e le controversie sorte in periodi d’imposta precedenti alla riforma.

Conclusioni per i soci

L’orientamento espresso tutela i soci delle società estinte (comprese le Snc e le Sas), i quali non possono essere chiamati a rispondere delle sanzioni pecuniarie riferibili ai rapporti tributari della società, evitando che il fenomeno successorio si estenda a componenti di debito di natura punitiva e non risarcitoria.

Affitti brevi 2026: l’obbligo di Partita IVA e l’incognita dell’aliquota 5%

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato profondamente il regime delle locazioni brevi, abbassando da quattro a due il numero di appartamenti oltre il quale l’attività si presume esercitata in forma imprenditoriale. Dal 1° gennaio 2026, i contribuenti che destinano più di due immobili a tale finalità sono obbligati ad aprire la partita IVA.

Il passaggio dal regime privatistico a quello d’impresa

Per molti proprietari che fino al 31 dicembre 2025 gestivano fino a quattro immobili come privati, si pone oggi il tema della scelta del regime fiscale. L’opzione per il regime forfettario appare spesso la più conveniente, ma con un’importante incognita legata all’aliquota sostitutiva.

Aliquota al 5% o al 15%? Il rischio della “prosecuzione”

Il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che questa non costituisca una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta.

  • Se il passaggio alla gestione imprenditoriale è imposto esclusivamente dalla nuova legge, è possibile sostenere la novità dell’impresa?
  • In caso contrario, l’aliquota applicabile sarà quella ordinaria del 15%.

Valutazioni di convenienza e controlli

La scelta del regime forfettario deve tenere conto anche della possibile non iscrizione alla gestione INPS commercianti (ad esempio per lavoratori dipendenti full-time), che aumenterebbe il risparmio fiscale. Tuttavia, l’accesso al forfettario è precluso a chi ha redditi da lavoro dipendente eccedenti i 30.000 euro (35.000 per il 2025) o detiene partecipazioni in società di persone.

L’abbassamento della soglia presuntiva mira a un maggiore controllo del settore, anche grazie ai dati della comunicazione DAC7 a disposizione del Fisco, facilitando verifiche incrociate sulle locazioni effettive.

Residenza fiscale e domicilio: la prevalenza degli interessi economici nelle vecchie liti

L’ordinanza n. 6722/2026 della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2, comma 2, TUIR), confermando un orientamento che privilegia la dimensione economico-patrimoniale rispetto a quella affettiva per le annualità precedenti al 2024.

Il caso: redditi da CdA vs legami familiari all’estero

La controversia ha riguardato un contribuente formalmente trasferito in Belgio, Stato in cui risiedeva il nucleo familiare. Tuttavia, la maggior parte dei redditi percepiti derivava da compensi per cariche di amministratore in società italiane. L’Agenzia delle Entrate ha riqualificato il soggetto come residente in Italia, basandosi sulla concentrazione degli affari nel territorio nazionale.

Il principio della “riconoscibilità del domicilio”

La Suprema Corte ha ribadito che il domicilio fiscale (secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis) è localizzato nel luogo in cui la gestione degli interessi vitali è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. In questa valutazione:

  • I legami personali e familiari non rivestono un ruolo prioritario assoluto.
  • Le relazioni affettive rilevano solo se supportate da altri criteri che attestino uno stretto collegamento con il territorio.
  • Elementi come la carica di socio in società italiane e la partecipazione ad assemblee in Italia costituiscono prove univoche della volontà di mantenere il domicilio nel Paese.

La scriminante procedurale

Nonostante la conferma dei criteri sulla residenza, il contribuente è risultato vittorioso per un vizio di forma: l’avviso di accertamento è stato annullato poiché l’Amministrazione non aveva allegato l’autorizzazione alle indagini finanziarie (ex art. 32 DPR 600/73), necessaria per la legittimità del recupero.

Il cambio di paradigma dal 2024

L’ordinanza specifica che tali conclusioni valgono per il contenzioso pendente. Dal 1° gennaio 2024, la riforma dell’art. 2 comma 2 del TUIR ha introdotto una definizione di domicilio autonoma, centrata sulle relazioni personali e familiari.

Per le nuove fattispecie, la prevalenza degli interessi economici potrà essere fatta valere solo invocando le “tie-break rules” previste dalle Convenzioni internazionali (concetto di “centro degli interessi vitali”).


Eu Inc.: Verso una Srl europea con regole armonizzate

La Commissione Europea ha presentato il 18 marzo 2026 una proposta di regolamento per l’istituzione della «Eu Inc.», una nuova forma giuridica di società a responsabilità limitata destinata a operare in modo uniforme in tutti gli Stati membri. L’iniziativa introduce il cosiddetto “28° regime”, volto a superare la frammentazione dei 27 ordinamenti nazionali che ostacola la crescita di startup e scale-up nel mercato unico.

Caratteristiche del modello “Eu Inc.”

La Eu Inc. è concepita come un modello societario opzionale che si affianca alle forme nazionali esistenti, offrendo un quadro normativo armonizzato.

Le principali innovazioni riguardano:

  • Costituzione Digitale: La procedura di registrazione sarà interamente online, gestita attraverso i registri nazionali interconnessi tramite il sistema BRIS (Business Registers Interconnection System).
  • Uniformità Documentale: Gli atti costitutivi dovranno essere redatti sia nella lingua ufficiale del Paese di registrazione, sia in una lingua d’uso negli affari internazionali.
  • Semplificazione burocratica: Per i documenti societari ottenuti dal registro è esclusa, in linea generale, la necessità di legalizzazione o apostille.

Gestione del ciclo di vita societario

La proposta interviene in modo incisivo anche sulle fasi di chiusura dell’attività:

  1. Liquidazione semplificata: Procedure digitali accelerate per le società solventi, specialmente in assenza di debiti o attività.
  2. Insolvenza per Startup: Strumenti specifici volti a ridurre tempi e costi dei procedimenti per le imprese innovative, garantendo una rapida conclusione.

L’obiettivo finale è la creazione di una forma societaria riconoscibile e uniforme, capace di operare senza soluzione di continuità e di attrarre investimenti transfrontalieri riducendo gli oneri giuridici derivanti dalla pluralità degli ordinamenti.