
Il regime dei lavoratori impatriati, volto a incentivare il rientro di talenti in Italia attraverso una significativa detassazione dei redditi, è al centro di un esteso filone accertativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al centro della contesa vi è il superamento del massimale previsto per gli aiuti di Stato “de minimis” (Regolamento UE 2831/2023) per i titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
La tesi della “franchigia” contro la decadenza totale
Secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza europea e nazionale, l’eventuale superamento del plafond (pari a 300.000 euro in tre esercizi finanziari) non può comportare la decadenza integrale dal beneficio fiscale.
L’articolo 3 del regolamento UE e la Corte di Giustizia (causa C-608/19) chiariscono infatti che il contribuente ha il diritto di fruire dell’agevolazione fino alla concorrenza del massimale. Il “de minimis” deve quindi operare come una franchigia: si perde il beneficio solo per la parte eccedente il limite, senza inficiare la validità dell’intero regime per la quota rientrante nei parametri.
Il cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate
Un segnale importante di apertura è giunto dalla stessa Amministrazione Finanziaria nel modello Redditi PF 2024. Con l’introduzione del rigo RE21, è stata data la possibilità ai contribuenti di escludere volontariamente una quota di reddito dall’agevolazione per ricondurre la propria posizione entro i limiti del “de minimis”. Si tratta di un riconoscimento implicito del principio di franchigia che, per ragioni di coerenza e non discriminazione, dovrebbe essere applicato anche alle annualità precedenti.
L’incertezza normativa e lo stop alle sanzioni
Oltre al merito della questione, il quadro normativo appare segnato da una profonda incertezza interpretativa:
- Non è pacifico se la misura degli impatriati sia un aiuto di Stato “selettivo”, dato che si applica trasversalmente a tutti i settori.
- È controverso se la disciplina sugli aiuti alle “imprese” possa estendersi ai lavoratori autonomi che non operano in forma imprenditoriale.
Per queste ragioni, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6 del Dlgs 472/1997. In presenza di un’obiettiva condizione di incertezza, le sanzioni amministrative devono essere disapplicate, limitando l’eventuale pretesa del Fisco al solo recupero dell’imposta sulla quota eccedente il plafond.







