Assemblee societarie online: le novità della proroga 2026

Il Decreto Milleproroghe 2026 (Dl 200/2025) ha esteso ulteriormente la possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità semplificata. L’articolo 3, comma 11, del decreto conferma infatti la validità delle procedure introdotte durante l’emergenza sanitaria, rinviando l’applicazione delle regole ordinarie.

Modalità di intervento e voto

Le disposizioni contenute nell’articolo 106 del Dl 18/2020 permettono alle società non quotate di convocare le assemblee prevedendo l’intervento dei soci esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria.

Nelle società di capitali e nelle cooperative, l’avviso di convocazione può stabilire che:

  • Il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
  • Per le Srl, il voto possa manifestarsi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
  • L’assemblea si svolga integralmente online, senza la necessità di presenza fisica in un luogo prestabilito.

Società quotate e rappresentante designato

Per le società quotate, rimane ferma la possibilità di imporre ai soci l’esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite un “rappresentante designato” dalla società. Tale principio è stato stabilizzato per le società quotate e quelle ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione dall’articolo 11 della legge 21/2024. La proroga del Milleproroghe risulta quindi applicabile principalmente a quelle società il cui statuto non dispone ancora autonomamente su tale modalità.

Riscossione e sanzioni: la Guardia di Finanza intensifica i controlli sulle rateazioni fittizie

La Guardia di Finanza ha emanato nuove linee operative destinate ai propri reparti per coordinare l’applicazione della riforma delle sanzioni tributarie. Al centro delle nuove direttive vi è la “valutazione rafforzata” dei piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali, con l’obiettivo di individuare condotte elusive volte unicamente a ritardare l’intervento delle misure cautelari giudiziarie.

Il monitoraggio delle finalità elusive

Secondo quanto riportato dalla «Rivista della Guardia di finanza», il focus si sposta sulla reale volontà del contribuente di sanare il debito. Gli uffici sono chiamati a raccogliere elementi che possano dimostrare se un piano di rateazione sia stato avviato con la consapevolezza di non portarlo a compimento, al solo scopo di evitare il sequestro dei beni.

Tra gli indici di allarme individuati figurano:

  • Il pericolo di dispersione della capacità patrimoniale aggredibile.
  • L’inadeguatezza del reddito e del patrimonio del contribuente rispetto all’entità della pretesa erariale.
  • Condotte volte a dissipare i beni o a rendere difficoltosa la procedura esecutiva.

La distinzione tra contribuenti

La normativa mira a tracciare una linea di demarcazione netta tra due categorie di soggetti:

  1. Contribuenti regolari: Coloro che hanno avviato e stanno portando a termine un percorso di pagamento rateale. Per questi soggetti, l’applicazione di misure cautelari richiede una valutazione ancora più approfondita sulla necessità di un intervento prima della condanna definitiva.
  2. Contribuenti elusivi: Soggetti che utilizzano la rateizzazione come strumento per guadagnare tempo. In questi casi, le misure cautelari potranno scattare al solo ricorrere dei presupposti di legge (fumus commissi delicti e periculum in mora), senza necessità di ulteriori valutazioni agevolative.

Questa stretta discende dalle modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024 agli articoli del Dlgs 74/2000, che hanno aggiornato le cause di non punibilità legate al pagamento del debito tributario.

Obbligo di collegamento tra Pos e registratore di cassa: le nuove modalità operative

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 19 febbraio 2026 un vademecum che definisce le modalità per realizzare il collegamento logico tra gli strumenti di pagamento elettronico (Pos) e i dispositivi di certificazione dei corrispettivi (Rt). La procedura online per la comunicazione dei dati sarà disponibile a partire dall’inizio di marzo 2026.

Ambito di applicazione ed esenzioni

La comunicazione deve riguardare i collegamenti esistenti nel mese indicato nella procedura web. Sono previste specifiche esclusioni dall’obbligo:

  • Pos dedicati esclusivamente all’incasso di corrispettivi esonerati dall’obbligo di rilascio del documento commerciale (es. distributori automatici, cessione di carburanti, tabacchi e vendite a distanza).
  • Qualora l’operatore scelga volontariamente di emettere un documento commerciale anche per attività esonerate, l’obbligo di collegamento del Pos permane.
  • In presenza di transazioni “miste” (sia soggette che non soggette a documento commerciale), il collegamento è comunque obbligatorio.

Dati richiesti e sanzioni

La procedura «Gestione collegamenti», all’interno del portale «Fatture e Corrispettivi», mostrerà gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei Pos attivi. Per ciascun collegamento, l’esercente deve indicare il terminal ID, il codice fiscale e la denominazione dell’Acquirer, oltre all’indirizzo dell’unità locale.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’erronea o incompleta registrazione della modalità di incasso è soggetta a una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre, purché la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

Calendario delle scadenze

  • Dispositivi attivi a gennaio 2026: La comunicazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura web (prevista per marzo 2026).
  • Nuovi dispositivi o variazioni: La registrazione deve avvenire tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’evento.

Passaggio generazionale: il conferimento in holding non è abuso del diritto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 42 del 18 febbraio 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle operazioni di riorganizzazione societaria finalizzate al passaggio generazionale, stabilendo che il conferimento di partecipazioni in una holding seguito dalla donazione delle quote ai figli non costituisce abuso del diritto.

Il caso analizzato

L’operazione esaminata riguardava una famiglia composta da un padre e due figli. I figli detenevano ciascuno il 50% di una società immobiliare e il 25,6% di una società operativa, mentre il padre possedeva il restante 48,2% della operativa. La riorganizzazione prevedeva il conferimento delle quote in una nuova holding e la successiva donazione della nuda proprietà delle quote della holding dal padre ai figli.

Vantaggio fiscale vs Sostanza economica

Il dubbio sollevato riguardava la possibile configurazione di un abuso del diritto, poiché la donazione delle quote della holding comporta una base imponibile inferiore (calcolata sul patrimonio netto della holding) rispetto a quella che sarebbe emersa donando direttamente le quote della società operativa.

L’Agenzia delle Entrate ha articolato la sua decisione su due fronti:

  • Vantaggio fiscale indebito: È stato riconosciuto che la tassazione inferiore sulle donazioni rappresenta un vantaggio fiscale, poiché non coglie l’effettiva capacità contributiva legata al maggior valore del netto patrimoniale della società operativa.
  • Sostanza economica: Nonostante il vantaggio fiscale, l’operazione non è abusiva perché dotata di una valida sostanza economica. La costituzione della holding risponde a precise finalità extra-fiscali: ottimizzare la gestione della liquidità, avviare il passaggio generazionale ed evitare che eventuali dissidi tra i soci blocchino l’operatività delle società a valle.

Conclusioni dell’Agenzia

L’esistenza di clausole antistallo nello statuto della holding ha ulteriormente dimostrato la reale volontà di garantire la continuità aziendale e la governance del gruppo. Di conseguenza, l’Amministrazione Finanziaria ha dato il via libera all’operazione, guardando alla sostanza complessiva della riorganizzazione familiare anziché fermarsi al mero risparmio d’imposta.

Fatture elettroniche e incentivi, disponibile il nuovo servizio di integrazione CUP

È ufficialmente operativo il nuovo servizio web dell’Agenzia delle Entrate che consente alle imprese beneficiarie di incentivi pubblici di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già emesse. Questa novità, introdotta con il provvedimento del 10 dicembre 2025, permette di regolarizzare i documenti senza dover richiedere la riemissione al fornitore, semplificando notevolmente la gestione amministrativa.

L’importanza del CUP per la tracciabilità

Dal 1° giugno 2023, l’indicazione del CUP è obbligatoria per tutte le fatture relative all’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi erogati dalla Pubblica Amministrazione. L’omissione o l’errore nell’indicazione del codice può comportare criticità in fase di rendicontazione e, in alcuni casi, la revoca dei contributi.

Come funziona il servizio di integrazione

Il servizio è accessibile tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Comunicazioni”, utilizzando la funzione “Integrazione CUP”.

  • Requisiti: L’operazione è possibile per fatture con data successiva al 31 maggio 2023.
  • Modalità: L’integrazione può essere effettuata direttamente dal beneficiario dell’incentivo o da un intermediario delegato.
  • Dettagli tecnici: Il CUP può essere associato all’intera fattura o a singole linee di dettaglio, ed è possibile inserire più codici per lo stesso documento.

Questa procedura rappresenta una soluzione efficace per risolvere tempestivamente errori o omissioni, garantendo la piena tracciabilità delle risorse e la sicurezza dell’agevolazione ottenuta.

Rottamazione quinquies: addio ai 5 giorni di tolleranza. Ecco cosa cambia

Il panorama delle sanatorie fiscali si fa più rigido. Se la precedente edizione (la “quater”) permetteva un piccolo margine di errore, la nuova Rottamazione quinquies segna un cambio di rotta netto: la puntualità diventa un requisito assoluto.

Basandosi sulle risposte fornite durante Telefisco 2026 e sulle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, emerge un quadro di “tolleranza zero” per i ritardi cronologici, compensato però da una nuova flessibilità sul numero di rate.


La fine del “lieve inadempimento”

Nella versione precedente della sanatoria, i contribuenti potevano beneficiare di una franchigia di 5 giorni di ritardo per ogni rata senza perdere i benefici della procedura. Con la Rottamazione quinquies, questo paracadute scompare:

  • Zero tolleranza: Anche un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza prefissata può comportare la decadenza dalla sanatoria.
  • Esempio limite: Se il termine è fissato al 31 luglio 2026, un pagamento effettuato nei primi giorni di agosto risulterà tardivo, portando alla perdita dei benefici.

La novità: saltare una rata è possibile (ma con cautela)

Se da un lato sparisce la tolleranza sui giorni, dall’altro la normativa introduce una novità interessante: la possibilità di saltare una rata del piano di rientro senza decadere immediatamente dalla procedura.

Tuttavia, non si tratta di uno sconto, ma di un rinvio monitorato:

  1. Imputazione dei pagamenti: Se una rata viene omessa, il versamento successivo viene automaticamente imputato alla quota scaduta precedente.
  2. L’obbligo di recupero: Per evitare la decadenza definitiva, la rata omessa deve essere assolta entro la scadenza successiva.
  3. Il rischio dell’ultima rata: Se l’omissione si trascina fino alla fine del piano, il contribuente rischia di trovarsi scoperto proprio sull’ultimo versamento, perdendo tutto il beneficio.

La soluzione pratica: In caso di rata saltata, la via d’uscita corretta è corrispondere due rate in un’unica soluzione entro la scadenza successiva, o al massimo entro l’ultima data utile del piano.

Holding di famiglia: vantaggi fiscali, gestione del patrimonio e le nuove frontiere dell’abuso del diritto

L’apertura di un nuovo anno rappresenta il momento ideale per valutare un cambiamento negli assetti societari. Tra gli strumenti più interessanti figurano le holding, in particolare quelle di famiglia, utilizzate spesso per agevolare il passaggio generazionale.

I vantaggi economici e fiscali

Il beneficio principale della costituzione di una holding risiede nel regime di tassazione dei flussi finanziari provenienti dalle società operative partecipate:

  • Dividendi: Grazie all’Art. 89 del Tuir, l’imposizione è ridotta all’1,20% (l’Ires del 24% si applica solo sul 5% del dividendo percepito).
  • Plusvalenze (Pex): In caso di cessione di partecipazioni, se detenute per almeno 12 mesi e classificate come immobilizzazioni, la tassazione è limitata all’1,20%.
  • Gestione della liquidità: È possibile trasferire e segregare la liquidità dalle società operative alla holding, proteggendola da eventuali creditori delle prime. Questo facilita anche l’ingresso di soci terzi nelle operative riducendone il patrimonio netto.

Svantaggi e oneri gestionali

Non mancano tuttavia elementi di complessità da monitorare:

  • Adempimenti: La holding richiede contabilità ordinaria e deposito del bilancio (non è ammessa la forma “micro”). Le holding industriali (ex Art. 162-bis Tuir) devono inoltre effettuare comunicazioni all’Anagrafe Tributaria e scontano un’aliquota Irap maggiorata.
  • Limiti fiscali: La presenza di una holding inibisce il regime di trasparenza fiscale (Art. 116 Tuir). Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 ha escluso il regime di favore per le partecipazioni fino al 5%.

Il nodo dell’abuso del diritto

Un tema centrale nel 2026 riguarda l’abuso del diritto. L’Atto di indirizzo del Mef del 27 febbraio 2025 ha chiarito che il differimento della tassazione sine die (il rinvio a tempo indeterminato del prelievo del 26% sui soci persone fisiche) può essere considerato un vantaggio fiscale indebito.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza recente (Cgt Grosseto 139/2/2025) sembrano adottare un approccio più morbido:

  1. Il risparmio d’imposta derivante dalla holding non è considerato indebito se la tassazione avviene comunque al momento della distribuzione finale al socio.
  2. Operazioni di riorganizzazione come il conferimento di partecipazioni (Art. 177 Tuir) sono considerate lecite se rispondono a esigenze di assetto del gruppo o del patrimonio personale.

Rottamazione Quinquies: saltare la prima rata non è più “fatale” (Telefisco 2026)

Una delle novità più interessanti emerse dalla videoconferenza di Telefisco 2026 riguarda la flessibilità nei pagamenti della Rottamazione Quinquies. Per i contribuenti che hanno scelto il versamento dilazionato, il mancato pagamento della prima quota non comporta più la decadenza automatica dai benefici della sanatoria, a patto di agire tempestivamente.

La nuova flessibilità della prima rata

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, chi non riesce a onorare la prima rata (in scadenza a luglio 2026) ha una seconda chance: può regolarizzare la posizione pagando entro la scadenza della rata successiva, ovvero settembre 2026.

Questa interpretazione ammorbidisce il rigore delle precedenti edizioni della rottamazione, dove anche un solo giorno di ritardo sulla prima scadenza determinava la perdita totale dei benefici.

Quando si perde davvero la Rottamazione?

Nonostante questa apertura, restano confermati i tre casi tassativi in cui si decade definitivamente dalla definizione agevolata:

  1. Mancato pagamento della rata unica (per chi non ha scelto la dilazione) entro luglio.
  2. Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel piano di ammortamento.
  3. Mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

Un’opportunità strategica per il contenzioso

Questa “finestra” tra luglio e settembre offre un vantaggio tattico notevole per chi ha liti pendenti con il Fisco.

Poiché la sanatoria si perfeziona solo con il versamento della prima rata, il contribuente può “prendere tempo”. Se tra luglio e settembre viene depositata una sentenza favorevole per un giudizio in corso, la parte può decidere di abbandonare la sanatoria (non pagando a settembre) e proseguire con il contenzioso. Al contrario, se l’esito del giudizio appare incerto o negativo, si può procedere al pagamento entro settembre salvando l’accesso alla rottamazione.


Il consiglio dello Studio: Questa flessibilità permette una gestione più dinamica del debito fiscale. Tuttavia, è fondamentale monitorare con precisione le scadenze di settembre per non incorrere nella decadenza definitiva. [Contatta il nostro Studio per valutare la convenienza tra Rottamazione e prosecuzione del contenzioso]

Plusvalenze 2026: addio alla rateizzazione (ma il Lease Back si salva)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una stretta significativa per le imprese: a partire dal 1° gennaio 2026, scompare la possibilità di rateizzare in 5 anni le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali.

Una modifica che impatta direttamente sulla liquidità aziendale, ma che nasconde un’eccezione tecnica fondamentale legata alle operazioni di sale and lease back.

La regola generale: tassazione immediata

Fino al 2025, le aziende che vendevano un bene posseduto da almeno tre anni potevano scegliere di tassare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (fino a un massimo di cinque).

Con la nuova riforma:

  • Le plusvalenze da cessione di singoli beni materiali o immateriali (macchinari, software, attrezzature) vanno tassate interamente nell’anno di realizzo.
  • Resta invece ferma la facoltà di rateizzazione per le cessioni di azienda o rami d’azienda (se posseduti da almeno tre anni).

L’ancora di salvataggio: il Sale and Lease Back

Nonostante il blocco generale, le operazioni di sale and lease back (vendita di un bene a una società di leasing che lo riconcede in locazione finanziaria alla stessa impresa) godono di un regime di favore grazie al principio di derivazione rafforzata.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 77/E/2017 e recenti conferme):

  1. In questa operazione, la plusvalenza non viene tassata subito per l’intero ammontare.
  2. Dal punto di vista fiscale (seguendo quello civilistico), la plusvalenza viene ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria.
  3. Questo garantisce un effetto di “spalmatura” del carico fiscale lungo tutta la durata del leasing, neutralizzando di fatto la stretta della Legge di Bilancio 2026.

Perché è importante per la tua impresa?

Se la tua azienda ha bisogno di generare liquidità vendendo asset interni, la semplice vendita “diretta” oggi è meno conveniente sotto il profilo fiscale rispetto al passato. Al contrario, il sale and lease back diventa uno strumento di pianificazione finanziaria e fiscale ancora più potente, permettendo di trasformare asset fissi in capitale circolante senza subire una “stoppata” fiscale immediata.


Il consiglio dello Studio: La pianificazione delle cessioni deve cambiare marcia. Prima di vendere un bene strumentale importante, è essenziale valutare se la struttura dell’operazione possa rientrare tra quelle che consentono ancora il differimento della tassazione.

Regime Forfettario: si esce anche per compensi ricevuti per errore (Risposta 26/E/2026)

Cosa succede se un tuo cliente ti paga per errore una somma superiore a quella dovuta e questo “extra” ti fa superare la soglia degli 85.000 euro? Secondo l’Agenzia delle Entrate, la risposta è amara: si esce dal regime forfettario, anche se restituisci i soldi l’anno successivo.

Il Caso: l’errore dell’Azienda Sanitaria

La recente Risposta n. 26/E del 10 febbraio 2026 analizza il caso di un medico in regime forfettario che, nel corso del 2024, ha ricevuto compensi superiori a quelli spettanti a causa di un errore amministrativo dell’ASP (era stata inquadrata erroneamente come pediatra).

Nonostante il medico abbia segnalato l’errore e restituito le somme nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la fuoriuscita dal regime agevolato resta confermata.

Il “Principio di Cassa” non ammette deroghe

Il motivo della decisione risiede nel principio di cassa. Ai fini del limite degli 85.000 euro, conta ciò che è stato effettivamente percepito nell’anno solare.

  • L’errore non rileva: Anche se le somme non erano “spettanti”, il solo fatto che siano entrate nella disponibilità del professionista nel 2024 le rende rilevanti ai fini del calcolo del tetto massimo.
  • La restituzione tardiva: Restituire i soldi nell’anno successivo (2025) non ha effetti retroattivi sul 2024. La Certificazione Unica (CU) emessa dal sostituto d’imposta resta corretta perché fotografa i flussi finanziari reali di quell’anno.

Le conseguenze per il contribuente

A causa di questo errore di terzi, il professionista:

  1. Esce dal regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2025.
  2. Deve presentare istanza di rimborso per le tasse pagate in eccesso sulle somme restituite.
  3. Potrà rientrare nel regime forfettario solo a partire dal 2026, a patto di rispettare nuovamente tutti i requisiti.

Il consiglio dello Studio

Questa pronuncia sottolinea l’importanza di un monitoraggio costante dei flussi in entrata. Se ti accorgi di aver ricevuto un bonifico o un compenso superiore al pattuito che rischia di farti sforare la soglia:

  • Agisci immediatamente: La restituzione deve avvenire entro lo stesso anno solare (entro il 31 dicembre) per evitare che la somma venga conteggiata nel fatturato annuo.
  • Verifica le CU: Controlla sempre che le certificazioni uniche corrispondano al dovuto e segnala tempestivamente le anomalie.

Ti trovi in una situazione simile o temi di aver superato la soglia per errore? [Contatta il nostro Studio per una consulenza e per gestire correttamente la transizione al regime ordinario o la richiesta di rimborso.]