La recente sentenza n. 3885/28/2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia chiarisce un aspetto fondamentale nella gestione dei tributi locali (IMU, TARI): la coesistenza e la differente disciplina tra i termini di decadenza e quelli di prescrizione.
Il caso e la distinzione tra i due istituti
Il contenzioso ha riguardato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012. Il Comune aveva consegnato l’atto al notificatore il 29 dicembre 2017, entro il termine quinquennale di decadenza. Tuttavia, la contribuente ha ricevuto l’atto solo il 26 febbraio 2018, data in cui il termine di prescrizione quinquennale era già spirato.
La Corte ha stabilito che:
Decadenza: opera la “scissione degli effetti della notifica”. Per l’Ente impositore è sufficiente la consegna dell’atto al notificatore entro il termine di legge.
Prescrizione: l’effetto interruttivo si produce solo quando l’atto entra nella sfera di conoscenza del debitore. La ricezione deve quindi avvenire entro il termine quinquennale.
Il principio di diritto
La CGT Puglia, richiamando l’orientamento della Cassazione (sent. 33681/2022), ha confermato che decadenza e prescrizione “coesistono e decorrono contestualmente sebbene siano soggetti a discipline differenti”. Ne consegue che un atto spedito tempestivamente ma ricevuto oltre il quinquennio è tardivo, poiché il credito è ormai prescritto.
Implicazioni per gli Enti Locali e i Professionisti
Gli enti locali devono monitorare non solo la data di spedizione, ma anche i tempi tecnici di recapito per evitare l’estinzione del credito. Per i professionisti dello studio, questa decisione offre un solido appiglio difensivo nei casi di notifiche ricevute a ridosso o subito dopo la scadenza del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.
La recente Circolare 6/2026 di Assonime analizza le disposizioni del Dlgs 192/2024 e del Dl 84/2025 relative al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e dell’Ace residua nelle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda.
La libertà di scelta del metodo
Un punto cardine dell’analisi riguarda la determinazione del limite al riporto delle perdite. Il contribuente può optare per l’utilizzo del patrimonio netto contabile in alternativa al valore corrente. Assonime chiarisce che tale scelta è pienamente discrezionale, poiché la legge non pone condizioni specifiche per l’applicazione del metodo contabile.
L’insindacabilità da parte del Fisco
Secondo l’Associazione, l’Amministrazione Finanziaria non può contestare l’adozione del netto contabile, nemmeno nel caso in cui tale scelta conduca a un risultato fiscale più favorevole per il contribuente rispetto alla ricostruzione del valore corrente. Questo principio rimane valido anche qualora l’applicazione del valore corrente determinasse un importo inferiore di perdite riportabili.
Profili procedurali e interpello
La circolare richiama la risposta 278/2025 per precisare che, qualora il contribuente decida di utilizzare la quantificazione contabile senza redigere una perizia giurata, non è possibile richiedere la disapplicazione dei vincoli tramite interpello. Tuttavia, rimane ferma la possibilità di ricorrere all’interpello per chiedere la disapplicazione della norma riguardante la sterilizzazione dei conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
Perdite “infragruppo”
In merito al regime di libera circolazione delle perdite infragruppo (ex art. 177-ter del Tuir), Assonime ritiene possibile la disapplicazione delle limitazioni tramite interpello nel caso di operazioni neutrali che non generano vantaggi fiscali. Tale posizione si pone in contrasto con una precedente tesi restrittiva espressa dall’Agenzia delle Entrate.
La recente Risposta n. 50/2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su un tema critico per le riorganizzazioni aziendali: la possibilità di traslare i requisiti di affidabilità fiscale (necessari per l’esonero dagli obblighi in materia di ritenute negli appalti, ex art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997) dalla società scissa alla beneficiaria di nuova costituzione.
Il caso: continuità aziendale vs. discontinuità soggettiva
Una società costituita nel 2025 mediante scissione con scorporo ha richiesto di poter computare il periodo di attività della società scissa (operativa dal 1997) per soddisfare il requisito del triennio di anzianità necessario al rilascio del DURF (Documento di Regolarità Fiscale). L’istante sosteneva che, essendovi continuità nel ramo d’azienda trasferito, i requisiti di affidabilità dovessero seguire l’attività economica.
La posizione dell’Agenzia: il primato dell’interpretazione letterale
L’Agenzia ha rigettato l’istanza, basandosi su un’interpretazione strettamente letterale e restrittiva:
Assenza di norma di rinvio: A differenza di altri ambiti (es. perdite fiscali o crediti d’imposta), l’art. 17-bis non prevede espressamente la successione nei requisiti soggettivi in caso di operazioni straordinarie.
Natura eccezionale delle agevolazioni: Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 11373/2015), l’Agenzia ribadisce che le norme di favore non sono suscettibili di integrazione analogica o ermeneutica che trascenda il dato testuale.
Nota critica: un ostacolo alla neutralità delle riorganizzazioni
La posizione espressa nella Risposta 50/2026 appare eccessivamente formalistica per due ragioni:
Sostanza economica: Lo scorporo non è una cessazione di attività, ma una diversa allocazione giuridica di un complesso aziendale già esistente e “affidabile”. Negare la continuità significa sanzionare fiscalmente un’operazione che civilisticamente garantisce la prosecuzione dei rapporti.
Contrasto con la ratio della norma: Il DURF mira a premiare i soggetti che operano correttamente sul mercato da tempo. Un ramo d’azienda che ha assolto regolarmente gli obblighi per vent’anni non perde la sua “affidabilità” per il solo fatto di cambiare veste giuridica.
L’orientamento dell’Ufficio rischia di creare un paradosso: un’impresa solida e storica, a seguito di un’operazione di razionalizzazione societaria, viene trattata alla stregua di una start-up priva di storia fiscale, con conseguente aggravio burocratico per committenti e appaltatori.
L’attuale sistema italiano delle ispezioni fiscali, basato su disposizioni risalenti agli anni Settanta (art. 52 del Dpr 633/1972 e art. 33 del Dpr 600/1973), è oggetto di una profonda revisione alla luce degli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Il caso Italgomme e la tutela del domicilio
La sentenza Italgomme Pneumatici/Italia del 6 febbraio 2025 ha segnato un punto di svolta, rilevando come la disciplina italiana attribuisca all’amministrazione poteri eccessivamente ampi e privi di adeguate garanzie procedurali. Secondo i giudici di Strasburgo, l’accesso ai locali commerciali o professionali costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio (art. 8 CEDU) e deve pertanto essere accompagnato da regole chiare e controlli effettivi.
I requisiti per la legittimità dell’accesso
Dalla giurisprudenza europea emergono due principi cardine destinati a modificare le prassi ispettive:
Motivazione effettiva: non è più sufficiente un’autorizzazione formale o una formula generica; occorre indicare le ragioni concrete e la proporzionalità dell’ispezione nei locali del contribuente.
Controllo giurisdizionale: deve essere garantito al contribuente un diritto di impugnazione immediata e un controllo effettivo e tempestivo sulla legittimità dell’accesso.
Limiti dello Statuto del Contribuente
Sebbene il legislatore sia intervenuto sullo Statuto del contribuente introducendo l’obbligo di motivazione per gli accessi, la riforma è considerata parziale:
La nuova disciplina non ha efficacia retroattiva.
Manca ancora un vero diritto di impugnazione immediata dell’atto di accesso.
Prospettive e rischi di contenzioso
In assenza di una riforma organica, è prevedibile una nuova stagione di contenzioso. Gli atti derivati da verifiche svolte senza le garanzie richieste dalla Convenzione potranno essere contestati davanti ai giudici nazionali o tramite ricorsi diretti alla Corte di Strasburgo. Tali principi sono destinati a estendersi anche ad altre attività ispettive, quali le verifiche antiriciclaggio e i controlli dell’ispettorato del lavoro.
L’ordinaria scadenza del 31 dicembre per la notifica degli atti impositivi ha perso la sua rigidità tradizionale, lasciando il posto a un sistema di “calendario mobile”. Questo mutamento è dovuto principalmente all’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato e alle procedure di accertamento con adesione.
Il contraddittorio preventivo (Art. 6-bis Statuto del contribuente)
L’invio dello schema di atto prima della scadenza ordinaria attiva una proroga dei termini di 120 giorni per l’emissione dell’atto definitivo. Questa estensione si applica se:
Il termine di 60 giorni concesso al contribuente per le memorie scade dopo il termine ordinario di decadenza.
Tra la scadenza del termine per il contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni.
Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, schemi di atto notificati a settembre 2025 possono vedere la decadenza slittare fino a marzo 2026.
L’accertamento con adesione
In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, si verifica uno slittamento di 120 giorni calcolato dal termine di decadenza “naturale”.
Condizione: lo slittamento opera se tra la data fissata per la comparizione e quella di decadenza intercorrono meno di 90 giorni.
Criticità: la norma fa riferimento alla data di comparizione e non a quella di presentazione dell’istanza; questo può comportare rischi di decadenza già spirata per istanze presentate negli ultimi giorni dell’anno se la comparizione non viene fissata tempestivamente.
Dal 1° gennaio 2026, è obbligatorio il collegamento logico (non fisico) tra i POS e i sistemi di memorizzazione dei corrispettivi (Registratore Telematico o procedura “Documento Commerciale on line”).
Ambito di applicazione: l’obbligo riguarda le operazioni soggette a memorizzazione e trasmissione telematica.
Esclusioni: non è richiesto il collegamento per i POS installati su distributori automatici.
2. Scadenze per la comunicazione
La comunicazione dell’associazione tra i dispositivi deve avvenire entro i seguenti termini:
POS già attivi a gennaio 2026: entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura web sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nuovi POS (attivati dopo gennaio 2026): dal 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Variazioni (sostituzioni o cessazioni): si applicano i medesimi termini previsti per i nuovi POS.
3. Casistiche tipiche in Tabaccheria
Data la natura “mista” dell’attività, occorre distinguere l’utilizzo del POS:
Utilizzo Promiscuo: se il POS è usato sia per operazioni soggette (es. merce varia) che escluse (es. tabacchi), il collegamento è obbligatorio.
Utilizzo Esclusivo (Esonerati): se il POS è dedicato esclusivamente a tabacchi, giochi o servizi di pagamento, il collegamento non è obbligatorio. In questo caso, lo strumento non può essere utilizzato neanche occasionalmente per operazioni soggette a corrispettivi.
Scostamenti: il disallineamento tra incassi POS e corrispettivi trasmessi è considerato fisiologico per la categoria e non costituisce automaticamente un’anomalia.
4. Dati necessari e Procedura
Per ogni POS (fisico o virtuale) è necessario reperire:
Terminal ID (matricola del dispositivo).
Codice Fiscale e Denominazione dell’Acquirer (non sempre coincidente con la banca del contribuente).
Percorso operativo (per utenti RT):
Accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”.
Sezione “Corrispettivi” > “Gestore ed Esercente”.
Funzione “Collegamento dispositivi – POS”.
5. Gestione Documentale Volontaria
Qualora il tabaccaio scelga di emettere volontariamente documenti commerciali per operazioni esonerate (tabacchi/giochi), deve utilizzare il codice “N2 – operazioni non soggette” per evitare errori di tassazione IVA.
La Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di Napoli, con la sentenza n. 2228/1/2026 del 10 febbraio 2026, ha stabilito un importante principio di rito in materia di impugnazione degli atti della riscossione.
Secondo i giudici, il ricorso è inammissibile qualora venga notificato e iscritto a ruolo esclusivamente nei confronti dell’ente impositore, omettendo l’ente della riscossione.
Il ruolo centrale della Nota di Iscrizione a Ruolo (Nir)
Nel contesto del processo tributario telematico, la Nota di Iscrizione a Ruolo assume una funzione essenziale e non meramente formale:
Individua l’oggetto e le parti del giudizio ai sensi dell’art. 22 del Dlgs 546/92.
Il processo si instaura validamente solo tra i soggetti indicati nella Nir al momento della costituzione in giudizio.
L’ente della riscossione è considerato un contraddittore principale e necessario sin dall’origine, e non un soggetto terzo.
Irrilevanza della notifica tardiva
La sentenza chiarisce che una notifica all’ente della riscossione effettuata in un momento successivo non è idonea a sanare il vizio di inammissibilità. La chiamata in giudizio non può essere giustificata ex art. 269 Cpc, poiché l’esigenza del contraddittorio con l’agente della riscossione non sorge dalle difese della controparte, ma è un elemento costitutivo della lite fin dal suo inizio.
Il divieto di frazionamento della domanda (Abuso del processo)
La Cgt di Napoli ha inoltre affrontato il tema del frazionamento dei ricorsi. Nel caso di un’unica intimazione di pagamento riferita a più cartelle, proporre ricorsi separati per singole cartelle è considerato illegittimo.
Abuso del diritto: Tale comportamento integra la figura dell’abuso del processo e comprime il diritto di difesa della controparte.
Onere della prova: Il frazionamento è giustificato solo se il contribuente dimostra un interesse specifico e meritevole alla tutela processuale frazionata.
L’entrata in vigore della Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025) introduce nuovi scenari per i contribuenti che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. L’analisi degli intrecci tra i due istituti evidenzia una distinzione netta tra la sanatoria dei debiti pregressi e il mantenimento dei benefici del patto con il fisco.
Il limite dei 5mila euro per l’accesso al CPB 2026-27
Per i soggetti ISA che intendono formalizzare il CPB per il biennio 2026-2027, resta fondamentale il rispetto della soglia di debito prevista dall’articolo 10 del Dlgs 13/2024. L’accesso è inibito in presenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi superiori a 5.000 euro.
Ai fini della verifica di tale soglia, riferita alla data del 31 dicembre 2025:
Si considerano i debiti scaturenti da atti impositivi o riscossivi notificati e divenuti definitivi.
Non concorrono al limite i debiti oggetto di sospensione o di rateazione alla data di presentazione del modello di adesione.
In caso di adesione alla Rottamazione-quinquies, i debiti “rottamati” sono considerati irrilevanti per il superamento della soglia, a condizione che i relativi versamenti risultino regolari.
La decadenza dal CPB 2024-25 non è sanabile
Un punto critico riguarda i contribuenti già decaduti dal CPB relativo al biennio 2024-2025 a causa del mancato pagamento delle rate della precedente Rottamazione-quater.
Secondo le interpretazioni correnti, la Rottamazione-quinquies non ha effetti retroattivi sulla decadenza dal concordato già verificatasi. Anche se il contribuente regolarizza la propria posizione debitoria attraverso la nuova sanatoria, la perdita dei benefici del CPB 2024-25 rimane istantanea e definitiva, mancando una disposizione normativa specifica (norma ad hoc) che ne consenta il ripristino.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 18/9/2026 depositata il 12 gennaio 2026, ha stabilito che l’acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dai soci non costituisce abuso del diritto. La decisione rigetta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, che intendeva riqualificare l’operazione come “recesso atipico”.
Il caso oggetto del contenzioso
L’operazione contestata riguardava una società che aveva acquistato le azioni proprie di due soci di minoranza. Tali azioni erano state rivalutate anni prima (nel 2010) ai sensi dell’articolo 5 della legge 448/2001, versando l’imposta sostitutiva del 4%. Successivamente, nel 2017, la società aveva acquistato le azioni pagandole tramite la cessione di un immobile. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omesso versamento delle ritenute, ritenendo che il pagamento non fosse una compravendita, ma una liquidazione da recesso dei soci.
Le ragioni della decisione
I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello della società basandosi su elementi oggettivi che escludono la finalità elusiva:
Sostanza economica e finalità imprenditoriale: L’operazione è stata ritenuta necessaria per stabilizzare la compagine societaria, compromessa da continui contrasti tra i soci, e per rendere l’azienda più attrattiva per potenziali investitori.
Intervallo temporale: Tra la rivalutazione (2010) e l’acquisto delle azioni (2017) sono trascorsi sette anni. Un lasso di tempo così ampio è stato considerato privo di un disegno elusivo unitario.
Assenza dei presupposti di recesso: La Corte ha rilevato che non sussistevano i presupposti normativi o statutari necessari per configurare un recesso dei soci.
Conclusioni
La sentenza conferma un orientamento di merito (già espresso da altre Corti, come la Cgt Lombardia 1814/2025) che tutela le operazioni conformi alle logiche di mercato. Quando esistono valide e documentate ragioni economiche e una reale finalità imprenditoriale, il risparmio fiscale derivante dalla rivalutazione delle quote non può essere considerato un vantaggio indebito.
La possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità interamente o parzialmente telematica, introdotta con la normativa emergenziale legata al Covid-19 (Art. 106 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”), è stata ulteriormente prorogata.
Scadenza Attuale: Le disposizioni che consentono lo svolgimento delle assemblee a distanza, anche in deroga alle previsioni statutarie, sono state prorogate fino al 30 settembre 2026. Questa proroga è contenuta nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025, convertito con modificazioni).
Ambito di Applicazione: La normativa si applica a diverse tipologie di enti, tra cui società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in accomandita per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e di credito cooperativo, nonché associazioni e fondazioni.
Modalità di Svolgimento
La normativa consente diverse modalità di partecipazione a distanza:
Assemblea Esclusivamente Telematica (“Virtual-Only”): È possibile prevedere che l’assemblea si svolga interamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare un luogo fisico di riunione, anche se lo statuto non lo prevede espressamente. In questo caso, l’avviso di convocazione deve specificare le modalità telematiche per l’accesso e la partecipazione. Non è necessaria la compresenza fisica del presidente e del segretario (o notaio) nello stesso luogo.
Assemblea Ibrida: È possibile una modalità mista, con la partecipazione fisica di alcuni soci in un luogo prestabilito e la partecipazione a distanza di altri tramite mezzi di telecomunicazione.
Voto Elettronico o per Corrispondenza: È consentito l’esercizio del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se non previsto dallo statuto.
Consultazione Scritta per S.r.l.: Nelle società a responsabilità limitata, è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, in deroga alle regole ordinarie.
Requisiti per la Validità
Perché l’assemblea telematica sia valida, devono essere garantiti alcuni requisiti fondamentali tramite i mezzi di telecomunicazione utilizzati:
Identificazione Certa: Deve essere possibile identificare con certezza i partecipanti.
Partecipazione Effettiva: Deve essere garantita la possibilità per i soci di partecipare attivamente alla discussione in tempo reale.
Esercizio del Voto: Deve essere possibile esercitare il diritto di voto durante l’assemblea (o prima, nei casi previsti).
Verbalizzazione: Deve essere possibile redigere regolarmente il verbale della riunione. Il verbale deve dare atto delle modalità di identificazione dei partecipanti e dello svolgimento della riunione.
Società Quotate
Per le società quotate (e altre specifiche categorie come le banche popolari e le cooperative con azioni diffuse), la normativa prevede la possibilità di:
Prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il “rappresentante designato”.
Questa facoltà è ammessa anche in deroga alle disposizioni statutarie.
È possibile escludere completamente la partecipazione fisica o da remoto dei soci, vincolandoli all’utilizzo del rappresentante designato.
Ruolo dello Statuto
Fino alla scadenza della proroga (attualmente 30 settembre 2026), le società possono avvalersi delle modalità telematiche anche in assenza di una specifica previsione statutaria o addirittura in deroga ad essa.
Dopo la scadenza della disciplina emergenziale, salvo ulteriori proroghe, si tornerà alle regole ordinarie:
Nelle S.p.A., la partecipazione telematica sarà possibile solo se espressamente prevista dallo statuto.
Nelle S.r.l., la modalità telematica potrebbe essere ammessa anche in assenza di previsione statutaria, purché non espressamente vietata.
È comunque consigliabile per le società valutare l’adeguamento dei propri statuti per disciplinare in modo stabile la possibilità di svolgere assemblee a distanza anche in futuro.
Aspetti Operativi
Avviso di Convocazione: Deve indicare chiaramente la modalità telematica prescelta, le istruzioni per l’accesso e la partecipazione, e i termini per l’eventuale esercizio del voto anticipato o per delega.
Piattaforma Tecnologica: È fondamentale utilizzare piattaforme affidabili che garantiscano la sicurezza, la tracciabilità degli accessi e l’identificazione dei partecipanti.
Gestione della Riunione: È utile stabilire regole chiare per gli interventi, la gestione dei microfoni e la votazione, per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.
Quadro Normativo e Proroga
La possibilità di svolgere le assemblee societarie in modalità interamente o parzialmente telematica, introdotta con la normativa emergenziale legata al Covid-19 (Art. 106 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”), è stata ulteriormente prorogata.
Scadenza Attuale: Le disposizioni che consentono lo svolgimento delle assemblee a distanza, anche in deroga alle previsioni statutarie, sono state prorogate fino al 30 settembre 2026. Questa proroga è contenuta nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025, convertito con modificazioni).
Ambito di Applicazione: La normativa si applica a diverse tipologie di enti, tra cui società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in accomandita per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e di credito cooperativo, nonché associazioni e fondazioni.
Modalità di Svolgimento
La normativa consente diverse modalità di partecipazione a distanza:
Assemblea Esclusivamente Telematica (“Virtual-Only”): È possibile prevedere che l’assemblea si svolga interamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare un luogo fisico di riunione, anche se lo statuto non lo prevede espressamente. In questo caso, l’avviso di convocazione deve specificare le modalità telematiche per l’accesso e la partecipazione. Non è necessaria la compresenza fisica del presidente e del segretario (o notaio) nello stesso luogo.
Assemblea Ibrida: È possibile una modalità mista, con la partecipazione fisica di alcuni soci in un luogo prestabilito e la partecipazione a distanza di altri tramite mezzi di telecomunicazione.
Voto Elettronico o per Corrispondenza: È consentito l’esercizio del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se non previsto dallo statuto.
Consultazione Scritta per S.r.l.: Nelle società a responsabilità limitata, è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, in deroga alle regole ordinarie.
Requisiti per la Validità
Perché l’assemblea telematica sia valida, devono essere garantiti alcuni requisiti fondamentali tramite i mezzi di telecomunicazione utilizzati:
Identificazione Certa: Deve essere possibile identificare con certezza i partecipanti.
Partecipazione Effettiva: Deve essere garantita la possibilità per i soci di partecipare attivamente alla discussione in tempo reale.
Esercizio del Voto: Deve essere possibile esercitare il diritto di voto durante l’assemblea (o prima, nei casi previsti).
Verbalizzazione: Deve essere possibile redigere regolarmente il verbale della riunione. Il verbale deve dare atto delle modalità di identificazione dei partecipanti e dello svolgimento della riunione.
Società Quotate
Per le società quotate (e altre specifiche categorie come le banche popolari e le cooperative con azioni diffuse), la normativa prevede la possibilità di:
Prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il “rappresentante designato”.
Questa facoltà è ammessa anche in deroga alle disposizioni statutarie.
È possibile escludere completamente la partecipazione fisica o da remoto dei soci, vincolandoli all’utilizzo del rappresentante designato.
Ruolo dello Statuto
Fino alla scadenza della proroga (attualmente 30 settembre 2026), le società possono avvalersi delle modalità telematiche anche in assenza di una specifica previsione statutaria o addirittura in deroga ad essa.
Dopo la scadenza della disciplina emergenziale, salvo ulteriori proroghe, si tornerà alle regole ordinarie:
Nelle S.p.A., la partecipazione telematica sarà possibile solo se espressamente prevista dallo statuto.
Nelle S.r.l., la modalità telematica potrebbe essere ammessa anche in assenza di previsione statutaria, purché non espressamente vietata.
È comunque consigliabile per le società valutare l’adeguamento dei propri statuti per disciplinare in modo stabile la possibilità di svolgere assemblee a distanza anche in futuro.
Aspetti Operativi
Avviso di Convocazione: Deve indicare chiaramente la modalità telematica prescelta, le istruzioni per l’accesso e la partecipazione, e i termini per l’eventuale esercizio del voto anticipato o per delega.
Piattaforma Tecnologica: È fondamentale utilizzare piattaforme affidabili che garantiscano la sicurezza, la tracciabilità degli accessi e l’identificazione dei partecipanti.
Gestione della Riunione: È utile stabilire regole chiare per gli interventi, la gestione dei microfoni e la votazione, per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.