Scissione per scorporo e DURF: il formalismo dell’Agenzia sacrifica la sostanza economica

La recente Risposta n. 50/2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su un tema critico per le riorganizzazioni aziendali: la possibilità di traslare i requisiti di affidabilità fiscale (necessari per l’esonero dagli obblighi in materia di ritenute negli appalti, ex art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997) dalla società scissa alla beneficiaria di nuova costituzione.

Il caso: continuità aziendale vs. discontinuità soggettiva

Una società costituita nel 2025 mediante scissione con scorporo ha richiesto di poter computare il periodo di attività della società scissa (operativa dal 1997) per soddisfare il requisito del triennio di anzianità necessario al rilascio del DURF (Documento di Regolarità Fiscale). L’istante sosteneva che, essendovi continuità nel ramo d’azienda trasferito, i requisiti di affidabilità dovessero seguire l’attività economica.

La posizione dell’Agenzia: il primato dell’interpretazione letterale

L’Agenzia ha rigettato l’istanza, basandosi su un’interpretazione strettamente letterale e restrittiva:

  • Assenza di norma di rinvio: A differenza di altri ambiti (es. perdite fiscali o crediti d’imposta), l’art. 17-bis non prevede espressamente la successione nei requisiti soggettivi in caso di operazioni straordinarie.
  • Natura eccezionale delle agevolazioni: Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 11373/2015), l’Agenzia ribadisce che le norme di favore non sono suscettibili di integrazione analogica o ermeneutica che trascenda il dato testuale.

Nota critica: un ostacolo alla neutralità delle riorganizzazioni

La posizione espressa nella Risposta 50/2026 appare eccessivamente formalistica per due ragioni:

  1. Sostanza economica: Lo scorporo non è una cessazione di attività, ma una diversa allocazione giuridica di un complesso aziendale già esistente e “affidabile”. Negare la continuità significa sanzionare fiscalmente un’operazione che civilisticamente garantisce la prosecuzione dei rapporti.
  2. Contrasto con la ratio della norma: Il DURF mira a premiare i soggetti che operano correttamente sul mercato da tempo. Un ramo d’azienda che ha assolto regolarmente gli obblighi per vent’anni non perde la sua “affidabilità” per il solo fatto di cambiare veste giuridica.

L’orientamento dell’Ufficio rischia di creare un paradosso: un’impresa solida e storica, a seguito di un’operazione di razionalizzazione societaria, viene trattata alla stregua di una start-up priva di storia fiscale, con conseguente aggravio burocratico per committenti e appaltatori.