La decadenza mobile degli accertamenti fiscali nel 2026

L’ordinaria scadenza del 31 dicembre per la notifica degli atti impositivi ha perso la sua rigidità tradizionale, lasciando il posto a un sistema di “calendario mobile”. Questo mutamento è dovuto principalmente all’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato e alle procedure di accertamento con adesione.

Il contraddittorio preventivo (Art. 6-bis Statuto del contribuente)

L’invio dello schema di atto prima della scadenza ordinaria attiva una proroga dei termini di 120 giorni per l’emissione dell’atto definitivo. Questa estensione si applica se:

  • Il termine di 60 giorni concesso al contribuente per le memorie scade dopo il termine ordinario di decadenza.
  • Tra la scadenza del termine per il contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni.

Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, schemi di atto notificati a settembre 2025 possono vedere la decadenza slittare fino a marzo 2026.

L’accertamento con adesione

In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, si verifica uno slittamento di 120 giorni calcolato dal termine di decadenza “naturale”.

  • Condizione: lo slittamento opera se tra la data fissata per la comparizione e quella di decadenza intercorrono meno di 90 giorni.
  • Criticità: la norma fa riferimento alla data di comparizione e non a quella di presentazione dell’istanza; questo può comportare rischi di decadenza già spirata per istanze presentate negli ultimi giorni dell’anno se la comparizione non viene fissata tempestivamente.

Riepilogo termini ordinari e proroghe

Tipologia AttoTermine OrdinarioEventuale Proroga
Imposte dirette/IVA31/12 del 5° anno succ. dichiarazione+120 gg per contraddittorio o adesione
Crediti inesistenti8 anni dall’utilizzo
Monitoraggio RW5 anni (10 per Paesi black list)Raddoppio termini in Paesi black list
Tributi Locali31/12/2025 (per notifiche cartacee)Rileva data consegna al notificatore