
L’ordinaria scadenza del 31 dicembre per la notifica degli atti impositivi ha perso la sua rigidità tradizionale, lasciando il posto a un sistema di “calendario mobile”. Questo mutamento è dovuto principalmente all’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato e alle procedure di accertamento con adesione.
Il contraddittorio preventivo (Art. 6-bis Statuto del contribuente)
L’invio dello schema di atto prima della scadenza ordinaria attiva una proroga dei termini di 120 giorni per l’emissione dell’atto definitivo. Questa estensione si applica se:
- Il termine di 60 giorni concesso al contribuente per le memorie scade dopo il termine ordinario di decadenza.
- Tra la scadenza del termine per il contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni.
Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, schemi di atto notificati a settembre 2025 possono vedere la decadenza slittare fino a marzo 2026.
L’accertamento con adesione
In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, si verifica uno slittamento di 120 giorni calcolato dal termine di decadenza “naturale”.
- Condizione: lo slittamento opera se tra la data fissata per la comparizione e quella di decadenza intercorrono meno di 90 giorni.
- Criticità: la norma fa riferimento alla data di comparizione e non a quella di presentazione dell’istanza; questo può comportare rischi di decadenza già spirata per istanze presentate negli ultimi giorni dell’anno se la comparizione non viene fissata tempestivamente.
Riepilogo termini ordinari e proroghe
| Tipologia Atto | Termine Ordinario | Eventuale Proroga |
| Imposte dirette/IVA | 31/12 del 5° anno succ. dichiarazione | +120 gg per contraddittorio o adesione |
| Crediti inesistenti | 8 anni dall’utilizzo | – |
| Monitoraggio RW | 5 anni (10 per Paesi black list) | Raddoppio termini in Paesi black list |
| Tributi Locali | 31/12/2025 (per notifiche cartacee) | Rileva data consegna al notificatore |
