Inammissibilità del ricorso: necessaria la notifica sia all’ente impositore che all’agente della riscossione

La Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di Napoli, con la sentenza n. 2228/1/2026 del 10 febbraio 2026, ha stabilito un importante principio di rito in materia di impugnazione degli atti della riscossione.

Secondo i giudici, il ricorso è inammissibile qualora venga notificato e iscritto a ruolo esclusivamente nei confronti dell’ente impositore, omettendo l’ente della riscossione.

Il ruolo centrale della Nota di Iscrizione a Ruolo (Nir)

Nel contesto del processo tributario telematico, la Nota di Iscrizione a Ruolo assume una funzione essenziale e non meramente formale:

  • Individua l’oggetto e le parti del giudizio ai sensi dell’art. 22 del Dlgs 546/92.
  • Il processo si instaura validamente solo tra i soggetti indicati nella Nir al momento della costituzione in giudizio.
  • L’ente della riscossione è considerato un contraddittore principale e necessario sin dall’origine, e non un soggetto terzo.

Irrilevanza della notifica tardiva

La sentenza chiarisce che una notifica all’ente della riscossione effettuata in un momento successivo non è idonea a sanare il vizio di inammissibilità. La chiamata in giudizio non può essere giustificata ex art. 269 Cpc, poiché l’esigenza del contraddittorio con l’agente della riscossione non sorge dalle difese della controparte, ma è un elemento costitutivo della lite fin dal suo inizio.


Il divieto di frazionamento della domanda (Abuso del processo)

La Cgt di Napoli ha inoltre affrontato il tema del frazionamento dei ricorsi. Nel caso di un’unica intimazione di pagamento riferita a più cartelle, proporre ricorsi separati per singole cartelle è considerato illegittimo.

  • Abuso del diritto: Tale comportamento integra la figura dell’abuso del processo e comprime il diritto di difesa della controparte.
  • Onere della prova: Il frazionamento è giustificato solo se il contribuente dimostra un interesse specifico e meritevole alla tutela processuale frazionata.