IMU e TARI: la tempestiva spedizione non salva il credito dalla prescrizione

La recente sentenza n. 3885/28/2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia chiarisce un aspetto fondamentale nella gestione dei tributi locali (IMU, TARI): la coesistenza e la differente disciplina tra i termini di decadenza e quelli di prescrizione.

Il caso e la distinzione tra i due istituti

Il contenzioso ha riguardato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012. Il Comune aveva consegnato l’atto al notificatore il 29 dicembre 2017, entro il termine quinquennale di decadenza. Tuttavia, la contribuente ha ricevuto l’atto solo il 26 febbraio 2018, data in cui il termine di prescrizione quinquennale era già spirato.

La Corte ha stabilito che:

  • Decadenza: opera la “scissione degli effetti della notifica”. Per l’Ente impositore è sufficiente la consegna dell’atto al notificatore entro il termine di legge.
  • Prescrizione: l’effetto interruttivo si produce solo quando l’atto entra nella sfera di conoscenza del debitore. La ricezione deve quindi avvenire entro il termine quinquennale.

Il principio di diritto

La CGT Puglia, richiamando l’orientamento della Cassazione (sent. 33681/2022), ha confermato che decadenza e prescrizione “coesistono e decorrono contestualmente sebbene siano soggetti a discipline differenti”. Ne consegue che un atto spedito tempestivamente ma ricevuto oltre il quinquennio è tardivo, poiché il credito è ormai prescritto.

Implicazioni per gli Enti Locali e i Professionisti

Gli enti locali devono monitorare non solo la data di spedizione, ma anche i tempi tecnici di recapito per evitare l’estinzione del credito. Per i professionisti dello studio, questa decisione offre un solido appiglio difensivo nei casi di notifiche ricevute a ridosso o subito dopo la scadenza del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.