Affitti brevi 2026: l’obbligo di Partita IVA e l’incognita dell’aliquota 5%

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato profondamente il regime delle locazioni brevi, abbassando da quattro a due il numero di appartamenti oltre il quale l’attività si presume esercitata in forma imprenditoriale. Dal 1° gennaio 2026, i contribuenti che destinano più di due immobili a tale finalità sono obbligati ad aprire la partita IVA.

Il passaggio dal regime privatistico a quello d’impresa

Per molti proprietari che fino al 31 dicembre 2025 gestivano fino a quattro immobili come privati, si pone oggi il tema della scelta del regime fiscale. L’opzione per il regime forfettario appare spesso la più conveniente, ma con un’importante incognita legata all’aliquota sostitutiva.

Aliquota al 5% o al 15%? Il rischio della “prosecuzione”

Il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che questa non costituisca una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta.

  • Se il passaggio alla gestione imprenditoriale è imposto esclusivamente dalla nuova legge, è possibile sostenere la novità dell’impresa?
  • In caso contrario, l’aliquota applicabile sarà quella ordinaria del 15%.

Valutazioni di convenienza e controlli

La scelta del regime forfettario deve tenere conto anche della possibile non iscrizione alla gestione INPS commercianti (ad esempio per lavoratori dipendenti full-time), che aumenterebbe il risparmio fiscale. Tuttavia, l’accesso al forfettario è precluso a chi ha redditi da lavoro dipendente eccedenti i 30.000 euro (35.000 per il 2025) o detiene partecipazioni in società di persone.

L’abbassamento della soglia presuntiva mira a un maggiore controllo del settore, anche grazie ai dati della comunicazione DAC7 a disposizione del Fisco, facilitando verifiche incrociate sulle locazioni effettive.

Residenza fiscale e domicilio: la prevalenza degli interessi economici nelle vecchie liti

L’ordinanza n. 6722/2026 della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2, comma 2, TUIR), confermando un orientamento che privilegia la dimensione economico-patrimoniale rispetto a quella affettiva per le annualità precedenti al 2024.

Il caso: redditi da CdA vs legami familiari all’estero

La controversia ha riguardato un contribuente formalmente trasferito in Belgio, Stato in cui risiedeva il nucleo familiare. Tuttavia, la maggior parte dei redditi percepiti derivava da compensi per cariche di amministratore in società italiane. L’Agenzia delle Entrate ha riqualificato il soggetto come residente in Italia, basandosi sulla concentrazione degli affari nel territorio nazionale.

Il principio della “riconoscibilità del domicilio”

La Suprema Corte ha ribadito che il domicilio fiscale (secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis) è localizzato nel luogo in cui la gestione degli interessi vitali è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. In questa valutazione:

  • I legami personali e familiari non rivestono un ruolo prioritario assoluto.
  • Le relazioni affettive rilevano solo se supportate da altri criteri che attestino uno stretto collegamento con il territorio.
  • Elementi come la carica di socio in società italiane e la partecipazione ad assemblee in Italia costituiscono prove univoche della volontà di mantenere il domicilio nel Paese.

La scriminante procedurale

Nonostante la conferma dei criteri sulla residenza, il contribuente è risultato vittorioso per un vizio di forma: l’avviso di accertamento è stato annullato poiché l’Amministrazione non aveva allegato l’autorizzazione alle indagini finanziarie (ex art. 32 DPR 600/73), necessaria per la legittimità del recupero.

Il cambio di paradigma dal 2024

L’ordinanza specifica che tali conclusioni valgono per il contenzioso pendente. Dal 1° gennaio 2024, la riforma dell’art. 2 comma 2 del TUIR ha introdotto una definizione di domicilio autonoma, centrata sulle relazioni personali e familiari.

Per le nuove fattispecie, la prevalenza degli interessi economici potrà essere fatta valere solo invocando le “tie-break rules” previste dalle Convenzioni internazionali (concetto di “centro degli interessi vitali”).


Eu Inc.: Verso una Srl europea con regole armonizzate

La Commissione Europea ha presentato il 18 marzo 2026 una proposta di regolamento per l’istituzione della «Eu Inc.», una nuova forma giuridica di società a responsabilità limitata destinata a operare in modo uniforme in tutti gli Stati membri. L’iniziativa introduce il cosiddetto “28° regime”, volto a superare la frammentazione dei 27 ordinamenti nazionali che ostacola la crescita di startup e scale-up nel mercato unico.

Caratteristiche del modello “Eu Inc.”

La Eu Inc. è concepita come un modello societario opzionale che si affianca alle forme nazionali esistenti, offrendo un quadro normativo armonizzato.

Le principali innovazioni riguardano:

  • Costituzione Digitale: La procedura di registrazione sarà interamente online, gestita attraverso i registri nazionali interconnessi tramite il sistema BRIS (Business Registers Interconnection System).
  • Uniformità Documentale: Gli atti costitutivi dovranno essere redatti sia nella lingua ufficiale del Paese di registrazione, sia in una lingua d’uso negli affari internazionali.
  • Semplificazione burocratica: Per i documenti societari ottenuti dal registro è esclusa, in linea generale, la necessità di legalizzazione o apostille.

Gestione del ciclo di vita societario

La proposta interviene in modo incisivo anche sulle fasi di chiusura dell’attività:

  1. Liquidazione semplificata: Procedure digitali accelerate per le società solventi, specialmente in assenza di debiti o attività.
  2. Insolvenza per Startup: Strumenti specifici volti a ridurre tempi e costi dei procedimenti per le imprese innovative, garantendo una rapida conclusione.

L’obiettivo finale è la creazione di una forma societaria riconoscibile e uniforme, capace di operare senza soluzione di continuità e di attrarre investimenti transfrontalieri riducendo gli oneri giuridici derivanti dalla pluralità degli ordinamenti.

Concordato Preventivo 2026/2027: calcolo basato su redditi ISA effettivi

La nuova tornata del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2026/2027 entra nella fase operativa. La Commissione degli Esperti, lo scorso 11 marzo, ha definito le metodologie per la determinazione delle proposte che verranno formulate attraverso il software ministeriale.

La base di calcolo: dati ISA 2025

A differenza delle precedenti edizioni, le proposte per il biennio 2026/2027 saranno formulate utilizzando i dati ISA effettivi del periodo d’imposta 2025. Questo vale sia per i contribuenti che aderiscono ex novo, sia per coloro che devono valutare il rinnovo dopo la scadenza del primo biennio 2024/2025.

Variabili macroeconomiche e correttivi

Il calcolo del reddito proposto non è statico, ma integra diverse variabili correttive:

  • Proiezioni PIL: Il meccanismo tiene conto della crescita stimata del PIL, fissata al 2,7% per il 2026 e al 2,5% per il 2027.
  • Eventi straordinari: In caso di sospensione dell’attività, la proposta viene ridotta gradualmente del 10%, 20% o 30% in base alla durata dell’interruzione.
  • Cap al reddito: Per il primo anno di concordato (2026), l’incremento reddituale proposto non potrà superare il 50% dell’eccedenza rispetto a quanto dichiarato nel 2025.

Premialità e affidabilità fiscale

Il grado di affidabilità fiscale (punteggio ISA) dichiarato nel 2025 incide direttamente sulla riduzione automatica della proposta finale:

  • Riduzione del 10%: per contribuenti con ISA pari a 10.
  • Riduzione del 15%: per punteggi tra 9 e 10.
  • Riduzione del 25%: per punteggi tra 8 e 9.

Scadenze e strumenti

Il termine ultimo per l’adesione è fissato al 30 settembre 2026. Entro tale data, i contribuenti dovranno utilizzare il software “Il tuo Isa Cpb” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per consultare la proposta e valutarne la convenienza economica.

IMU e TARI: la tempestiva spedizione non salva il credito dalla prescrizione

La recente sentenza n. 3885/28/2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia chiarisce un aspetto fondamentale nella gestione dei tributi locali (IMU, TARI): la coesistenza e la differente disciplina tra i termini di decadenza e quelli di prescrizione.

Il caso e la distinzione tra i due istituti

Il contenzioso ha riguardato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012. Il Comune aveva consegnato l’atto al notificatore il 29 dicembre 2017, entro il termine quinquennale di decadenza. Tuttavia, la contribuente ha ricevuto l’atto solo il 26 febbraio 2018, data in cui il termine di prescrizione quinquennale era già spirato.

La Corte ha stabilito che:

  • Decadenza: opera la “scissione degli effetti della notifica”. Per l’Ente impositore è sufficiente la consegna dell’atto al notificatore entro il termine di legge.
  • Prescrizione: l’effetto interruttivo si produce solo quando l’atto entra nella sfera di conoscenza del debitore. La ricezione deve quindi avvenire entro il termine quinquennale.

Il principio di diritto

La CGT Puglia, richiamando l’orientamento della Cassazione (sent. 33681/2022), ha confermato che decadenza e prescrizione “coesistono e decorrono contestualmente sebbene siano soggetti a discipline differenti”. Ne consegue che un atto spedito tempestivamente ma ricevuto oltre il quinquennio è tardivo, poiché il credito è ormai prescritto.

Implicazioni per gli Enti Locali e i Professionisti

Gli enti locali devono monitorare non solo la data di spedizione, ma anche i tempi tecnici di recapito per evitare l’estinzione del credito. Per i professionisti dello studio, questa decisione offre un solido appiglio difensivo nei casi di notifiche ricevute a ridosso o subito dopo la scadenza del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.

Riporto perdite nelle operazioni straordinarie: la scelta del netto contabile è insindacabile

La recente Circolare 6/2026 di Assonime analizza le disposizioni del Dlgs 192/2024 e del Dl 84/2025 relative al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e dell’Ace residua nelle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda.

La libertà di scelta del metodo

Un punto cardine dell’analisi riguarda la determinazione del limite al riporto delle perdite. Il contribuente può optare per l’utilizzo del patrimonio netto contabile in alternativa al valore corrente. Assonime chiarisce che tale scelta è pienamente discrezionale, poiché la legge non pone condizioni specifiche per l’applicazione del metodo contabile.

L’insindacabilità da parte del Fisco

Secondo l’Associazione, l’Amministrazione Finanziaria non può contestare l’adozione del netto contabile, nemmeno nel caso in cui tale scelta conduca a un risultato fiscale più favorevole per il contribuente rispetto alla ricostruzione del valore corrente. Questo principio rimane valido anche qualora l’applicazione del valore corrente determinasse un importo inferiore di perdite riportabili.

Profili procedurali e interpello

La circolare richiama la risposta 278/2025 per precisare che, qualora il contribuente decida di utilizzare la quantificazione contabile senza redigere una perizia giurata, non è possibile richiedere la disapplicazione dei vincoli tramite interpello. Tuttavia, rimane ferma la possibilità di ricorrere all’interpello per chiedere la disapplicazione della norma riguardante la sterilizzazione dei conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

Perdite “infragruppo”

In merito al regime di libera circolazione delle perdite infragruppo (ex art. 177-ter del Tuir), Assonime ritiene possibile la disapplicazione delle limitazioni tramite interpello nel caso di operazioni neutrali che non generano vantaggi fiscali. Tale posizione si pone in contrasto con una precedente tesi restrittiva espressa dall’Agenzia delle Entrate.

Scissione per scorporo e DURF: il formalismo dell’Agenzia sacrifica la sostanza economica

La recente Risposta n. 50/2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su un tema critico per le riorganizzazioni aziendali: la possibilità di traslare i requisiti di affidabilità fiscale (necessari per l’esonero dagli obblighi in materia di ritenute negli appalti, ex art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997) dalla società scissa alla beneficiaria di nuova costituzione.

Il caso: continuità aziendale vs. discontinuità soggettiva

Una società costituita nel 2025 mediante scissione con scorporo ha richiesto di poter computare il periodo di attività della società scissa (operativa dal 1997) per soddisfare il requisito del triennio di anzianità necessario al rilascio del DURF (Documento di Regolarità Fiscale). L’istante sosteneva che, essendovi continuità nel ramo d’azienda trasferito, i requisiti di affidabilità dovessero seguire l’attività economica.

La posizione dell’Agenzia: il primato dell’interpretazione letterale

L’Agenzia ha rigettato l’istanza, basandosi su un’interpretazione strettamente letterale e restrittiva:

  • Assenza di norma di rinvio: A differenza di altri ambiti (es. perdite fiscali o crediti d’imposta), l’art. 17-bis non prevede espressamente la successione nei requisiti soggettivi in caso di operazioni straordinarie.
  • Natura eccezionale delle agevolazioni: Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 11373/2015), l’Agenzia ribadisce che le norme di favore non sono suscettibili di integrazione analogica o ermeneutica che trascenda il dato testuale.

Nota critica: un ostacolo alla neutralità delle riorganizzazioni

La posizione espressa nella Risposta 50/2026 appare eccessivamente formalistica per due ragioni:

  1. Sostanza economica: Lo scorporo non è una cessazione di attività, ma una diversa allocazione giuridica di un complesso aziendale già esistente e “affidabile”. Negare la continuità significa sanzionare fiscalmente un’operazione che civilisticamente garantisce la prosecuzione dei rapporti.
  2. Contrasto con la ratio della norma: Il DURF mira a premiare i soggetti che operano correttamente sul mercato da tempo. Un ramo d’azienda che ha assolto regolarmente gli obblighi per vent’anni non perde la sua “affidabilità” per il solo fatto di cambiare veste giuridica.

L’orientamento dell’Ufficio rischia di creare un paradosso: un’impresa solida e storica, a seguito di un’operazione di razionalizzazione societaria, viene trattata alla stregua di una start-up priva di storia fiscale, con conseguente aggravio burocratico per committenti e appaltatori.

Verifiche fiscali e privacy: l’impatto della giurisprudenza CEDU

L’attuale sistema italiano delle ispezioni fiscali, basato su disposizioni risalenti agli anni Settanta (art. 52 del Dpr 633/1972 e art. 33 del Dpr 600/1973), è oggetto di una profonda revisione alla luce degli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il caso Italgomme e la tutela del domicilio

La sentenza Italgomme Pneumatici/Italia del 6 febbraio 2025 ha segnato un punto di svolta, rilevando come la disciplina italiana attribuisca all’amministrazione poteri eccessivamente ampi e privi di adeguate garanzie procedurali. Secondo i giudici di Strasburgo, l’accesso ai locali commerciali o professionali costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio (art. 8 CEDU) e deve pertanto essere accompagnato da regole chiare e controlli effettivi.

I requisiti per la legittimità dell’accesso

Dalla giurisprudenza europea emergono due principi cardine destinati a modificare le prassi ispettive:

  • Motivazione effettiva: non è più sufficiente un’autorizzazione formale o una formula generica; occorre indicare le ragioni concrete e la proporzionalità dell’ispezione nei locali del contribuente.
  • Controllo giurisdizionale: deve essere garantito al contribuente un diritto di impugnazione immediata e un controllo effettivo e tempestivo sulla legittimità dell’accesso.

Limiti dello Statuto del Contribuente

Sebbene il legislatore sia intervenuto sullo Statuto del contribuente introducendo l’obbligo di motivazione per gli accessi, la riforma è considerata parziale:

  • La nuova disciplina non ha efficacia retroattiva.
  • Manca ancora un vero diritto di impugnazione immediata dell’atto di accesso.

Prospettive e rischi di contenzioso

In assenza di una riforma organica, è prevedibile una nuova stagione di contenzioso. Gli atti derivati da verifiche svolte senza le garanzie richieste dalla Convenzione potranno essere contestati davanti ai giudici nazionali o tramite ricorsi diretti alla Corte di Strasburgo. Tali principi sono destinati a estendersi anche ad altre attività ispettive, quali le verifiche antiriciclaggio e i controlli dell’ispettorato del lavoro.

La decadenza mobile degli accertamenti fiscali nel 2026

L’ordinaria scadenza del 31 dicembre per la notifica degli atti impositivi ha perso la sua rigidità tradizionale, lasciando il posto a un sistema di “calendario mobile”. Questo mutamento è dovuto principalmente all’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato e alle procedure di accertamento con adesione.

Il contraddittorio preventivo (Art. 6-bis Statuto del contribuente)

L’invio dello schema di atto prima della scadenza ordinaria attiva una proroga dei termini di 120 giorni per l’emissione dell’atto definitivo. Questa estensione si applica se:

  • Il termine di 60 giorni concesso al contribuente per le memorie scade dopo il termine ordinario di decadenza.
  • Tra la scadenza del termine per il contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni.

Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, schemi di atto notificati a settembre 2025 possono vedere la decadenza slittare fino a marzo 2026.

L’accertamento con adesione

In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, si verifica uno slittamento di 120 giorni calcolato dal termine di decadenza “naturale”.

  • Condizione: lo slittamento opera se tra la data fissata per la comparizione e quella di decadenza intercorrono meno di 90 giorni.
  • Criticità: la norma fa riferimento alla data di comparizione e non a quella di presentazione dell’istanza; questo può comportare rischi di decadenza già spirata per istanze presentate negli ultimi giorni dell’anno se la comparizione non viene fissata tempestivamente.

Riepilogo termini ordinari e proroghe

Tipologia AttoTermine OrdinarioEventuale Proroga
Imposte dirette/IVA31/12 del 5° anno succ. dichiarazione+120 gg per contraddittorio o adesione
Crediti inesistenti8 anni dall’utilizzo–
Monitoraggio RW5 anni (10 per Paesi black list)Raddoppio termini in Paesi black list
Tributi Locali31/12/2025 (per notifiche cartacee)Rileva data consegna al notificatore

Guida per il collegamento tra POS e Registratori di cassa per le tabaccherie

1. Oggetto dell’obbligo

Dal 1° gennaio 2026, è obbligatorio il collegamento logico (non fisico) tra i POS e i sistemi di memorizzazione dei corrispettivi (Registratore Telematico o procedura “Documento Commerciale on line”).

  • Ambito di applicazione: l’obbligo riguarda le operazioni soggette a memorizzazione e trasmissione telematica.
  • Esclusioni: non è richiesto il collegamento per i POS installati su distributori automatici.

2. Scadenze per la comunicazione

La comunicazione dell’associazione tra i dispositivi deve avvenire entro i seguenti termini:

  • POS già attivi a gennaio 2026: entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura web sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
  • Nuovi POS (attivati dopo gennaio 2026): dal 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
  • Variazioni (sostituzioni o cessazioni): si applicano i medesimi termini previsti per i nuovi POS.

3. Casistiche tipiche in Tabaccheria

Data la natura “mista” dell’attività, occorre distinguere l’utilizzo del POS:

  • Utilizzo Promiscuo: se il POS è usato sia per operazioni soggette (es. merce varia) che escluse (es. tabacchi), il collegamento è obbligatorio.
  • Utilizzo Esclusivo (Esonerati): se il POS è dedicato esclusivamente a tabacchi, giochi o servizi di pagamento, il collegamento non è obbligatorio. In questo caso, lo strumento non può essere utilizzato neanche occasionalmente per operazioni soggette a corrispettivi.
  • Scostamenti: il disallineamento tra incassi POS e corrispettivi trasmessi è considerato fisiologico per la categoria e non costituisce automaticamente un’anomalia.

4. Dati necessari e Procedura

Per ogni POS (fisico o virtuale) è necessario reperire:

  • Terminal ID (matricola del dispositivo).
  • Codice Fiscale e Denominazione dell’Acquirer (non sempre coincidente con la banca del contribuente).

Percorso operativo (per utenti RT):

  1. Accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”.
  2. Sezione “Corrispettivi” > “Gestore ed Esercente”.
  3. Funzione “Collegamento dispositivi – POS”.

5. Gestione Documentale Volontaria

Qualora il tabaccaio scelga di emettere volontariamente documenti commerciali per operazioni esonerate (tabacchi/giochi), deve utilizzare il codice “N2 – operazioni non soggette” per evitare errori di tassazione IVA.