L’ordinanza n. 6722/2026 della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2, comma 2, TUIR), confermando un orientamento che privilegia la dimensione economico-patrimoniale rispetto a quella affettiva per le annualità precedenti al 2024.
Il caso: redditi da CdA vs legami familiari all’estero
La controversia ha riguardato un contribuente formalmente trasferito in Belgio, Stato in cui risiedeva il nucleo familiare. Tuttavia, la maggior parte dei redditi percepiti derivava da compensi per cariche di amministratore in società italiane. L’Agenzia delle Entrate ha riqualificato il soggetto come residente in Italia, basandosi sulla concentrazione degli affari nel territorio nazionale.
Il principio della “riconoscibilità del domicilio”
La Suprema Corte ha ribadito che il domicilio fiscale (secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis) è localizzato nel luogo in cui la gestione degli interessi vitali è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. In questa valutazione:
- I legami personali e familiari non rivestono un ruolo prioritario assoluto.
- Le relazioni affettive rilevano solo se supportate da altri criteri che attestino uno stretto collegamento con il territorio.
- Elementi come la carica di socio in società italiane e la partecipazione ad assemblee in Italia costituiscono prove univoche della volontà di mantenere il domicilio nel Paese.
La scriminante procedurale
Nonostante la conferma dei criteri sulla residenza, il contribuente è risultato vittorioso per un vizio di forma: l’avviso di accertamento è stato annullato poiché l’Amministrazione non aveva allegato l’autorizzazione alle indagini finanziarie (ex art. 32 DPR 600/73), necessaria per la legittimità del recupero.
Il cambio di paradigma dal 2024
L’ordinanza specifica che tali conclusioni valgono per il contenzioso pendente. Dal 1° gennaio 2024, la riforma dell’art. 2 comma 2 del TUIR ha introdotto una definizione di domicilio autonoma, centrata sulle relazioni personali e familiari.
Per le nuove fattispecie, la prevalenza degli interessi economici potrà essere fatta valere solo invocando le “tie-break rules” previste dalle Convenzioni internazionali (concetto di “centro degli interessi vitali”).
