Notifica della sentenza via PEC al Fisco: il corto circuito tra Cassazione e MEF

Far decorrere il “termine breve” di 60 giorni per l’impugnazione di una sentenza tributaria può rivelarsi un percorso a ostacoli. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 4057/2026) ha evidenziato un netto contrasto tra le regole formali richieste dai giudici di legittimità e le prassi suggerite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Se la notifica non rispetta i crismi legali, viene declassata a “semplice comunicazione”, lasciando in vigore il termine lungo di sei mesi per l’appello o il ricorso.

Il bivio normativo: Legge 53/1994 contro Dlgs 546/1992

Il problema nasce dall’individuazione della cornice normativa applicabile:

  • La posizione del MEF: Secondo le circolari ministeriali basate sul Processo Tributario Telematico (Dlgs 546/1992), la notifica si perfeziona con l’invio della PEC contenente la copia informatica della sentenza, senza particolari formalismi o relazioni di notifica.
  • La posizione della Cassazione: I giudici di piazza Cavour pretendono invece l’applicazione rigorosa della Legge n. 53/1994 (notifiche in proprio degli avvocati). Senza il rispetto di tali rigide regole formali, la notifica via PEC effettuata dal difensore non è idonea a far decorrere il termine breve.

I passi obbligatori secondo la Cassazione

Per blindare la notifica ed evitare brutte sorprese sulla tempestività dei ricorsi, la Cassazione impone di seguire questi passaggi:

  1. Estrazione e attestazione: Ottenere la copia informatica della sentenza dal fascicolo telematico e attestarne la conformità all’originale.
  2. Relazione di notificazione: Redigere un documento informatico separato contenente i dati del difensore, della parte assistita, del destinatario, l’indirizzo PEC di partenza e arrivo (estratti da pubblici registri) e i riferimenti del giudice emittente.
  3. Oggetto della PEC vincolato: È necessario inserire nell’oggetto la dicitura esplicita: «Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
  4. Indirizzi da pubblici registri: La PEC deve essere indirizzata esclusivamente a caselle risultanti da registri ufficiali (es. ReGIndE, INI-PEC).
  5. Conservazione e deposito: Conservare le ricevute di accettazione e consegna e depositarle nel fascicolo di causa per fornire la prova del rito.

In attesa di un chiarimento normativo o di un allineamento del MEF alle pronunce giurisprudenziali, la prudenza suggerisce ai difensori di seguire la strada più rigorosa tracciata dalla Suprema Corte.

Iperammortamento 2026: via libera agli acquisti di beni extra-UE

Una delle novità più attese contenute nel DL 38/2026 riguarda la disciplina dell’iperammortamento per i beni 4.0. L’articolo 7 del decreto ha infatti cancellato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il vincolo territoriale che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti nell’Unione Europea o negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Cade il vincolo “Made in Europe”

La legge di Bilancio (L. 199/2025) aveva originariamente introdotto una stretta protezionistica, richiedendo che i beni materiali e immateriali 4.0 fossero fabbricati in Europa. Il Governo, recependo le difficoltà segnalate dalle imprese nell’approvvigionamento di macchinari ad alta tecnologia spesso prodotti fuori dai confini UE, ha rimosso questa condizione.

Di conseguenza, gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 godranno dell’iperammortamento a prescindere dal luogo di fabbricazione del bene.

L’eccezione degli impianti fotovoltaici

Attenzione però alle eccezioni: l’abrogazione del vincolo territoriale non riguarda gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia. Per questi investimenti resta fermo l’obbligo di utilizzare pannelli dotati delle specifiche caratteristiche qualitative ed energetiche previste dal DL 181/2023 (art. 12, lettere b e c).

Come individuare la data dell’investimento

Per stabilire se un acquisto ricade o meno nel nuovo regime (e dunque beneficiare dell’apertura all’extra-UE), le imprese devono fare riferimento alle regole generali sulla competenza:

  • Regola generale: rileva la data di consegna o spedizione del bene (o di ultimazione della prestazione per i contratti d’appalto).
  • Patto di riservato dominio o verifiche: qualora il trasferimento della proprietà avvenga in un momento successivo (ad esempio, subordinato all’esito positivo del collaudo), si dovrà considerare la data in cui si realizza il passaggio della proprietà.

Il divieto di cumulo con il credito d’imposta 4.0

Le imprese che effettuano acquisti nel primo semestre del 2026 dovranno infine verificare che i medesimi beni non stiano già usufruendo dei crediti d’imposta 4.0 previsti dalla L. 207/2024, poiché la normativa ne esclude espressamente la sovrapposizione.

Decreto Fiscale 2026 in vigore: dal ripristino della PEX all’aumento del bollo per le imprese

Il Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore sabato 28 marzo. Il provvedimento d’urgenza introduce numerosi correttivi volti a sanare alcune criticità applicative emerse dopo l’ultima manovra di bilancio e a disporre rinvii di adempimenti tecnici.

Dividendi e PEX: stop alle complicazioni applicative

La novità di maggior rilievo per le imprese è il ripristino del regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per i soggetti IRES) e della Participation Exemption (PEX) con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026. L’intervento si è reso necessario per evitare paradossi impositivi: con le regole precedenti, la cessione parziale di una quota qualificata rischiava di far decadere il regime PEX sulla quota residua rimasta in pancia al socio, generando una tassazione piena non giustificata.

Per finanziare questo ripristino, il legislatore ha disposto un aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti), che passa da 100 euro a 118 euro annui. Resta invece invariata a 34,20 euro la misura per le persone fisiche.

Proroghe e rinvii tecnici

Il decreto dispone due importanti slittamenti temporali:

  1. Ritenute provvigioni (Art. 25-bis DPR 600/73): Viene differito al 1° maggio 2026 il termine iniziale per l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio, agenti marittimi/aerei e commissionari di imprese petrolifere.
  2. Contributo spedizioni e-commerce extra-UE: Il contributo amministrativo di 2 euro sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro è sospeso fino al 1° luglio 2026. Il rinvio serve a permettere l’adeguamento dei sistemi informatici doganali e a raccordare la norma con il nuovo dazio forfetario UE di 3 euro atteso per la stessa data.

Altre misure di rilievo

  • Iper-ammortamenti: Viene soppresso il vincolo territoriale che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti in ambito UE o SEE.
  • Base imponibile IVA permute: La modifica all’art. 13 del DPR 633/72 si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per i contratti pregressi resta valido il criterio del valore normale.
  • Sportivi dilettanti: Ripristinata fino al 31 dicembre 2026 la soglia di esclusione da ritenuta fino a 300 euro complessivi per i premi erogati agli atleti.
  • Soggetti IAS/IFRS: In caso di cessione d’azienda, l’eventuale differenza negativa tra corrispettivo e valore dei beni concorre al reddito in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi (con decorrenza dal periodo in corso al 31 dicembre 2024).

Resta invece per ora esclusa la norma sull’inquadramento fiscale dei differenziali da bonus edilizi acquistati dai professionisti, per la quale si attendono coperture finanziarie in sede di conversione del decreto.

Società estinta, le sanzioni tributarie non cadono in successione sui soci

Con la sentenza n. 5986, depositata il 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione mette un punto fermo su una questione a lungo dibattuta: la sorte delle sanzioni amministrative tributarie a seguito dell’estinzione di una società.

La distinzione tra sanzioni civili e tributarie

Il principio cardine ribadito dai giudici di legittimità risiede nella differente natura delle sanzioni:

  • Sanzioni civili: hanno una funzione prettamente risarcitoria e, come tali, sono trasmissibili ai soci che subentrano nei debiti sociali.
  • Sanzioni amministrative e tributarie: possiedono un carattere “afflittivo e punitivo”, del tutto analogo a quello delle sanzioni penali. Per questo motivo, esse devono restare a carico esclusivo dell’ente che ha commesso la violazione.

La portata della riforma del 2024

La Cassazione analizza l’impatto del Dlgs 87/2024, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 2 del Dlgs 472/1997. Tale norma stabilisce che la sanzione pecuniaria è esclusivamente a carico della società o dell’ente, anche se società di persone.

Valore ricognitivo e retroattività

L’aspetto più rilevante della sentenza è la qualificazione di questa norma come “ricognitiva” e non innovativa. Secondo la Corte, il legislatore del 2024 ha semplicemente formalizzato un principio già immanente nel sistema tributario. Di conseguenza, il principio della non trasmissibilità delle sanzioni ai soci deve trovare applicazione retroattiva, riguardando anche le violazioni commesse e le controversie sorte in periodi d’imposta precedenti alla riforma.

Conclusioni per i soci

L’orientamento espresso tutela i soci delle società estinte (comprese le Snc e le Sas), i quali non possono essere chiamati a rispondere delle sanzioni pecuniarie riferibili ai rapporti tributari della società, evitando che il fenomeno successorio si estenda a componenti di debito di natura punitiva e non risarcitoria.

Affitti brevi 2026: l’obbligo di Partita IVA e l’incognita dell’aliquota 5%

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato profondamente il regime delle locazioni brevi, abbassando da quattro a due il numero di appartamenti oltre il quale l’attività si presume esercitata in forma imprenditoriale. Dal 1° gennaio 2026, i contribuenti che destinano più di due immobili a tale finalità sono obbligati ad aprire la partita IVA.

Il passaggio dal regime privatistico a quello d’impresa

Per molti proprietari che fino al 31 dicembre 2025 gestivano fino a quattro immobili come privati, si pone oggi il tema della scelta del regime fiscale. L’opzione per il regime forfettario appare spesso la più conveniente, ma con un’importante incognita legata all’aliquota sostitutiva.

Aliquota al 5% o al 15%? Il rischio della “prosecuzione”

Il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che questa non costituisca una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta.

  • Se il passaggio alla gestione imprenditoriale è imposto esclusivamente dalla nuova legge, è possibile sostenere la novità dell’impresa?
  • In caso contrario, l’aliquota applicabile sarà quella ordinaria del 15%.

Valutazioni di convenienza e controlli

La scelta del regime forfettario deve tenere conto anche della possibile non iscrizione alla gestione INPS commercianti (ad esempio per lavoratori dipendenti full-time), che aumenterebbe il risparmio fiscale. Tuttavia, l’accesso al forfettario è precluso a chi ha redditi da lavoro dipendente eccedenti i 30.000 euro (35.000 per il 2025) o detiene partecipazioni in società di persone.

L’abbassamento della soglia presuntiva mira a un maggiore controllo del settore, anche grazie ai dati della comunicazione DAC7 a disposizione del Fisco, facilitando verifiche incrociate sulle locazioni effettive.

Residenza fiscale e domicilio: la prevalenza degli interessi economici nelle vecchie liti

L’ordinanza n. 6722/2026 della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2, comma 2, TUIR), confermando un orientamento che privilegia la dimensione economico-patrimoniale rispetto a quella affettiva per le annualità precedenti al 2024.

Il caso: redditi da CdA vs legami familiari all’estero

La controversia ha riguardato un contribuente formalmente trasferito in Belgio, Stato in cui risiedeva il nucleo familiare. Tuttavia, la maggior parte dei redditi percepiti derivava da compensi per cariche di amministratore in società italiane. L’Agenzia delle Entrate ha riqualificato il soggetto come residente in Italia, basandosi sulla concentrazione degli affari nel territorio nazionale.

Il principio della “riconoscibilità del domicilio”

La Suprema Corte ha ribadito che il domicilio fiscale (secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis) è localizzato nel luogo in cui la gestione degli interessi vitali è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. In questa valutazione:

  • I legami personali e familiari non rivestono un ruolo prioritario assoluto.
  • Le relazioni affettive rilevano solo se supportate da altri criteri che attestino uno stretto collegamento con il territorio.
  • Elementi come la carica di socio in società italiane e la partecipazione ad assemblee in Italia costituiscono prove univoche della volontà di mantenere il domicilio nel Paese.

La scriminante procedurale

Nonostante la conferma dei criteri sulla residenza, il contribuente è risultato vittorioso per un vizio di forma: l’avviso di accertamento è stato annullato poiché l’Amministrazione non aveva allegato l’autorizzazione alle indagini finanziarie (ex art. 32 DPR 600/73), necessaria per la legittimità del recupero.

Il cambio di paradigma dal 2024

L’ordinanza specifica che tali conclusioni valgono per il contenzioso pendente. Dal 1° gennaio 2024, la riforma dell’art. 2 comma 2 del TUIR ha introdotto una definizione di domicilio autonoma, centrata sulle relazioni personali e familiari.

Per le nuove fattispecie, la prevalenza degli interessi economici potrà essere fatta valere solo invocando le “tie-break rules” previste dalle Convenzioni internazionali (concetto di “centro degli interessi vitali”).


Eu Inc.: Verso una Srl europea con regole armonizzate

La Commissione Europea ha presentato il 18 marzo 2026 una proposta di regolamento per l’istituzione della «Eu Inc.», una nuova forma giuridica di società a responsabilità limitata destinata a operare in modo uniforme in tutti gli Stati membri. L’iniziativa introduce il cosiddetto “28° regime”, volto a superare la frammentazione dei 27 ordinamenti nazionali che ostacola la crescita di startup e scale-up nel mercato unico.

Caratteristiche del modello “Eu Inc.”

La Eu Inc. è concepita come un modello societario opzionale che si affianca alle forme nazionali esistenti, offrendo un quadro normativo armonizzato.

Le principali innovazioni riguardano:

  • Costituzione Digitale: La procedura di registrazione sarà interamente online, gestita attraverso i registri nazionali interconnessi tramite il sistema BRIS (Business Registers Interconnection System).
  • Uniformità Documentale: Gli atti costitutivi dovranno essere redatti sia nella lingua ufficiale del Paese di registrazione, sia in una lingua d’uso negli affari internazionali.
  • Semplificazione burocratica: Per i documenti societari ottenuti dal registro è esclusa, in linea generale, la necessità di legalizzazione o apostille.

Gestione del ciclo di vita societario

La proposta interviene in modo incisivo anche sulle fasi di chiusura dell’attività:

  1. Liquidazione semplificata: Procedure digitali accelerate per le società solventi, specialmente in assenza di debiti o attività.
  2. Insolvenza per Startup: Strumenti specifici volti a ridurre tempi e costi dei procedimenti per le imprese innovative, garantendo una rapida conclusione.

L’obiettivo finale è la creazione di una forma societaria riconoscibile e uniforme, capace di operare senza soluzione di continuità e di attrarre investimenti transfrontalieri riducendo gli oneri giuridici derivanti dalla pluralità degli ordinamenti.

Concordato Preventivo 2026/2027: calcolo basato su redditi ISA effettivi

La nuova tornata del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2026/2027 entra nella fase operativa. La Commissione degli Esperti, lo scorso 11 marzo, ha definito le metodologie per la determinazione delle proposte che verranno formulate attraverso il software ministeriale.

La base di calcolo: dati ISA 2025

A differenza delle precedenti edizioni, le proposte per il biennio 2026/2027 saranno formulate utilizzando i dati ISA effettivi del periodo d’imposta 2025. Questo vale sia per i contribuenti che aderiscono ex novo, sia per coloro che devono valutare il rinnovo dopo la scadenza del primo biennio 2024/2025.

Variabili macroeconomiche e correttivi

Il calcolo del reddito proposto non è statico, ma integra diverse variabili correttive:

  • Proiezioni PIL: Il meccanismo tiene conto della crescita stimata del PIL, fissata al 2,7% per il 2026 e al 2,5% per il 2027.
  • Eventi straordinari: In caso di sospensione dell’attività, la proposta viene ridotta gradualmente del 10%, 20% o 30% in base alla durata dell’interruzione.
  • Cap al reddito: Per il primo anno di concordato (2026), l’incremento reddituale proposto non potrà superare il 50% dell’eccedenza rispetto a quanto dichiarato nel 2025.

Premialità e affidabilità fiscale

Il grado di affidabilità fiscale (punteggio ISA) dichiarato nel 2025 incide direttamente sulla riduzione automatica della proposta finale:

  • Riduzione del 10%: per contribuenti con ISA pari a 10.
  • Riduzione del 15%: per punteggi tra 9 e 10.
  • Riduzione del 25%: per punteggi tra 8 e 9.

Scadenze e strumenti

Il termine ultimo per l’adesione è fissato al 30 settembre 2026. Entro tale data, i contribuenti dovranno utilizzare il software “Il tuo Isa Cpb” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per consultare la proposta e valutarne la convenienza economica.

IMU e TARI: la tempestiva spedizione non salva il credito dalla prescrizione

La recente sentenza n. 3885/28/2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia chiarisce un aspetto fondamentale nella gestione dei tributi locali (IMU, TARI): la coesistenza e la differente disciplina tra i termini di decadenza e quelli di prescrizione.

Il caso e la distinzione tra i due istituti

Il contenzioso ha riguardato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012. Il Comune aveva consegnato l’atto al notificatore il 29 dicembre 2017, entro il termine quinquennale di decadenza. Tuttavia, la contribuente ha ricevuto l’atto solo il 26 febbraio 2018, data in cui il termine di prescrizione quinquennale era già spirato.

La Corte ha stabilito che:

  • Decadenza: opera la “scissione degli effetti della notifica”. Per l’Ente impositore è sufficiente la consegna dell’atto al notificatore entro il termine di legge.
  • Prescrizione: l’effetto interruttivo si produce solo quando l’atto entra nella sfera di conoscenza del debitore. La ricezione deve quindi avvenire entro il termine quinquennale.

Il principio di diritto

La CGT Puglia, richiamando l’orientamento della Cassazione (sent. 33681/2022), ha confermato che decadenza e prescrizione “coesistono e decorrono contestualmente sebbene siano soggetti a discipline differenti”. Ne consegue che un atto spedito tempestivamente ma ricevuto oltre il quinquennio è tardivo, poiché il credito è ormai prescritto.

Implicazioni per gli Enti Locali e i Professionisti

Gli enti locali devono monitorare non solo la data di spedizione, ma anche i tempi tecnici di recapito per evitare l’estinzione del credito. Per i professionisti dello studio, questa decisione offre un solido appiglio difensivo nei casi di notifiche ricevute a ridosso o subito dopo la scadenza del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.

Riporto perdite nelle operazioni straordinarie: la scelta del netto contabile è insindacabile

La recente Circolare 6/2026 di Assonime analizza le disposizioni del Dlgs 192/2024 e del Dl 84/2025 relative al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e dell’Ace residua nelle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda.

La libertà di scelta del metodo

Un punto cardine dell’analisi riguarda la determinazione del limite al riporto delle perdite. Il contribuente può optare per l’utilizzo del patrimonio netto contabile in alternativa al valore corrente. Assonime chiarisce che tale scelta è pienamente discrezionale, poiché la legge non pone condizioni specifiche per l’applicazione del metodo contabile.

L’insindacabilità da parte del Fisco

Secondo l’Associazione, l’Amministrazione Finanziaria non può contestare l’adozione del netto contabile, nemmeno nel caso in cui tale scelta conduca a un risultato fiscale più favorevole per il contribuente rispetto alla ricostruzione del valore corrente. Questo principio rimane valido anche qualora l’applicazione del valore corrente determinasse un importo inferiore di perdite riportabili.

Profili procedurali e interpello

La circolare richiama la risposta 278/2025 per precisare che, qualora il contribuente decida di utilizzare la quantificazione contabile senza redigere una perizia giurata, non è possibile richiedere la disapplicazione dei vincoli tramite interpello. Tuttavia, rimane ferma la possibilità di ricorrere all’interpello per chiedere la disapplicazione della norma riguardante la sterilizzazione dei conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

Perdite “infragruppo”

In merito al regime di libera circolazione delle perdite infragruppo (ex art. 177-ter del Tuir), Assonime ritiene possibile la disapplicazione delle limitazioni tramite interpello nel caso di operazioni neutrali che non generano vantaggi fiscali. Tale posizione si pone in contrasto con una precedente tesi restrittiva espressa dall’Agenzia delle Entrate.