
L’individuazione e la corretta documentazione del costo di acquisto delle cripto-attività rappresentano il profilo più delicato per la determinazione delle plusvalenze imponibili. In base all’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir, il guadagno tassabile è costituito dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo o valore di acquisto originario.
La normativa stabilisce un principio rigoroso: il costo deve essere dimostrato dal contribuente sulla base di «elementi certi e precisi». In assenza di tale documentazione – e data l’inammissibilità di dichiarazioni sostitutive – il costo d’acquisto viene legalmente considerato pari a zero, con il rischio di subire una tassazione sull’intero controvalore della cessione.
I dubbi interpretativi sulla documentazione
La prassi dell’Amministrazione finanziaria (dalla Circolare 30/E/2023 fino alla risposta 135/2025) ha delineato un quadro applicativo complesso. Le maggiori criticità emergono quando l’acquisto di cripto-attività avviene utilizzando liquidità già presenti nei wallet degli exchange, specie se le operazioni sono risalenti nel tempo e i relativi giustificativi non sono più reperibili.
A ciò si aggiunge il fatto che l’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir non consente di portare in deduzione i costi intrinseci alle operazioni di acquisto e di cessione (come le commissioni di transazione). Tali componenti, spesso difficilmente scorporabili nei report degli exchange, aumentano le incertezze operative in sede di determinazione del costo fiscale netto. Ad oggi, inoltre, non è attiva alcuna finestra per la rideterminazione del valore tramite perizia con imposta sostitutiva (l’ultima opportunità è scaduta il 1° gennaio 2025).
Gli adempimenti nel Modello Redditi: Quadro RT
I contribuenti che detengono cripto-attività al di fuori del regime d’impresa devono prestare attenzione alla compilazione del modello Redditi PF, che coinvolge principalmente due quadri: il quadro RT e il quadro RW.
Il quadro RT (Sezione V-A) accoglie le plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del Tuir. Per la dichiarazione dei redditi si applica una struttura sdoppiata su base temporale per distinguere i flussi finanziari:
- Cessioni antecedenti al 1° gennaio 2025: i corrispettivi incassati per operazioni perfezionate prima di tale data concorrono al reddito solo se superano la soglia complessiva di 2.000 euro nel periodo d’imposta.
- Cessioni dal 1° gennaio 2025 in poi: le plusvalenze realizzate a partire da questa data concorrono integralmente alla tassazione, senza l’applicazione di alcuna soglia minima di esenzione.
Gli obblighi di monitoraggio e l’Ivca: Quadro RW
Il costo fiscale ha riflessi diretti anche sul quadro RW, dedicato al monitoraggio fiscale e al calcolo dell’Ivca (Imposta sul valore delle cripto-attività). L’imposta patrimoniale è dovuta se le attività sono conservate direttamente su dispositivi personali (hard-wallet, smartphone, PC) o presso intermediari non residenti.
Le regole di determinazione della base imponibile Ivca prevedono che:
- Il valore di riferimento è quello rilevato al termine dell’anno solare dalla piattaforma di acquisto o da siti specializzati.
- In mancanza di tale valore di mercato, si deve assumere il costo di acquisto originario.
- Se le cripto-attività sono state liquidate durante l’anno, si considera il valore rilevato al termine del periodo di possesso.
Qualora le cripto-attività siano invece depositate presso un intermediario residente che ha già applicato l’imposta di bollo, l’Ivca non è dovuta. In questa specifica ipotesi, il contribuente resta obbligato alla compilazione del quadro RW ai soli fini del monitoraggio fiscale, barrando l’apposita casella di esonero (colonna 16), fatti salvi i casi di esenzione totale legati ai regimi di risparmio amministrato.
