Regime forfetario: i compensi erroneamente percepiti e restituiti non fanno superare la soglia degli 85.000 euro

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 68/2026, ha fornito un importantissimo chiarimento a tutela dei contribuenti in regime forfetario, stabilendo che le somme percepite a seguito di un errore amministrativo del committente e successivamente restituite non devono essere computate ai fini del limite degli 85.000 euro.

Questo nuovo pronunciamento rettifica espressamente la precedente Risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, della quale avevamo già trattato i rigidi risvolti sul nostro sito all’articolo Forfetari, superamento soglia per errore e restituzione. L’Amministrazione finanziaria ha ora riesaminato la questione in modo più approfondito, adottando un principio di proporzionalità e valorizzando la condotta non imputabile al professionista.

Il caso: l’errore del committente e la CU non corretta

La vicenda trae origine dall’errore di un’Azienda Sanitaria che aveva inquadrato erroneamente un medico, erogando nel corso del 2024 competenze stipendiali superiori rispetto a quelle effettivamente spettanti. A causa di questo disguido, la Certificazione Unica (CU) emessa dall’ente riportava un ammontare complessivo superiore alla soglia di 85.000 euro, nonostante il medico avesse provveduto nell’anno successivo (2025) all’integrale restituzione delle somme indebite tramite bonifico e trattenute.

In prima battuta (con la risposta n. 26/2026 ora superata), l’Agenzia aveva rigidamente decretato la fuoriuscita dal regime agevolato per il 2025.

Con il nuovo orientamento della Risposta n. 68/2026, l’orientamento viene capovolto:

  • Ai fini della verifica del limite di permanenza, occorre fare riferimento esclusivamente ai compensi effettivamente spettanti al contribuente.
  • Vanno valorizzate, caso per caso, le circostanze oggettive che provano l’errore (es. nell’inquadramento o nella fatturazione) e il comportamento attivo del contribuente per porvi rimedio.
  • Non si può determinare la decadenza dal regime forfetario per una condotta non imputabile al lavoratore autonomo, a condizione che l’avvenuta restituzione delle somme non dovute sia certa e documentata.

Di conseguenza, il superamento della soglia derivante esclusivamente da tali somme indebite non comporta l’esclusione dal regime forfetario per l’anno successivo, e il contribuente può legittimamente continuare ad applicarlo. La mancata rettifica della CU da parte del sostituto d’imposta non preclude questo diritto.

Come recuperare le maggiori imposte versate

Qualora il contribuente, applicando il precedente e più rigido orientamento, abbia indicato nel modello Redditi (quadro LM) i componenti positivi al lordo delle somme restituite, l’Agenzia delle Entrate indica due vie alternative per recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso:

  1. Dichiarazione integrativa: Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi per l’anno di percezione, indicando nel quadro LM i soli compensi effettivamente spettanti (al netto di quelli restituiti), facendo così emergere un credito d’imposta.
  2. Istanza di rimborso: Presentazione di una formale istanza di rimborso presso l’ufficio territoriale competente per residenza fiscale, allegando tutta la documentazione idonea a comprovare l’errore del committente e l’avvenuta restituzione delle somme.

Lo Studio resta a disposizione per analizzare le posizioni dei clienti che si sono trovati in analoghe situazioni di somme indebite ricevute, al fine di pianificare la corretta gestione dei quadri dichiarativi o l’invio delle istanze di rettifica e rimborso.