
1. Introduzione: La stretta del Fisco sulla Creator Economy
La rapida crescita della creator economy ha trasformato la gestione dell’immagine digitale e la produzione di contenuti online in modelli di business strutturati. Figure quali influencer, content creator, streamer, youtuber e digital artist generano ricavi articolati: sponsorizzazioni, merchandising, affiliazioni, abbonamenti e accordi di barter (cambio merce/servizi).
L’Amministrazione Finanziaria ha intensificato i controlli nel settore, combinando strumenti di tracciamento transfrontaliero e questionari informativi mirati. La corretta inquadratura fiscale di tali proventi è indispensabile per prevenire contenziosi.
2. Lo scambio dati internazionale e la Direttiva DAC7
Con il recepimento della Direttiva UE 2021/514 (DAC7), le piattaforme digitali residenti ed estere sono obbligate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti registrati.
Soglie di Segnalazione DAC7: L’obbligo di comunicazione scatta al superamento di 2.000 euro di compensi lordi annui o al compimento di più di 30 transazioni rilevanti nel periodo d’imposta.
Dall’autunno 2023, l’Agenzia invia questionari informativi a influencer, agenzie e intermediari, richiedendo:
- Social network utilizzati, nickname e URL dei canali.
- Tipologia di contenuti, contratti con i brand e accordi di sponsorizzazione.
- Fatture emesse (anche verso controparti estere) ed estratti conto bancari.
3. Inquadramento Normativo: TUIR, Codice Ateco e INPS
Il TUIR non contiene una disciplina ad hoc per la categoria; l’inquadramento avviene in base ai principi generali di abitualità e organizzazione:
| Tipologia Attività | Indici Qualificativi | Regime Fiscale |
| Abituale Organizzata | Continuità della presenza online, pluralità di committenti, gestione professionale dell’immagine. | Lavoro Autonomo / Impresa (Art. 53 o 55 TUIR) |
| Occasionale | Saltuarietà, assenza di struttura o continuità editoriale. | Redditi Diversi (Art. 67 TUIR) |
Novità di Settore:
- Codice Ateco Dedicato: Dal 1° gennaio 2025 è attivo il codice Ateco 73.11.03 («Attività di influencer marketing»), che identifica specificamente streamer, blogger, youtuber e assimilati.
- Circolare INPS n. 44/2025: Ha chiarito che ove l’attività assuma connotati artistico-interpretativi, si applica il regime previdenziale del fondo lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), con relativi obblighi in capo al committente.
4. Metodologie di Accertamento e Giurisprudenza di Merito (CGT)
L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati dei social network (follower, engagement, frequenza dei post) con l’Anagrafe dei rapporti finanziari e le segnalazioni DAC7. Le contestazioni principali riguardano l’omessa apertura della Partita IVA (evasori totali), l’infedele dichiarazione e la mancata fatturazione dei compensi in natura (barter). Al superamento delle soglie previste dal D.Lgs. 74/2000, le violazioni assumono rilevanza penale.
Principali Orientamenti Giurisprudenziali:
- Partita IVA d’Ufficio ed Abitualità: La CGT Piemonte (sent. 219/2023) riconduce i proventi da gestione dell’immagine al lavoro autonomo. La CGT Roma (sent. 1738/2025) ha confermato che la presenza quotidiana sui social integra l’abitualità e giustifica l’apertura d’ufficio della Partita IVA.
- Accertamenti Bancari e Costi Forfettari: La CGT Roma (sent. 7585/2025) e la CGT Lazio (sent. 4562/2024) hanno confermato la ripresa a tassazione dei ricavi non dichiarati su conto corrente, ammettendo però il riconoscimento di costi forfettari al 30%.
- Ricostruzione Induttiva da Post e Stories (Listino Corretto): La CGT Bergamo (sent. 177/2026) ha convalidato la ricostruzione dei ricavi basata sulla moltiplicazione dei contenuti pubblicati per un valore unitario, ma ha ridotto i parametri dell’Ufficio:
- Valore unitario per post: ridotto da € 2.000 a € 1.500.
- Valore unitario per story: ridotto da € 1.000 a € 500.I giudici hanno chiarito che i listini ufficiali rappresentano valori massimali per singole collaborazioni: in presenza di pacchetti plurimi (es. 69 post e 69 stories) si applica uno “sconto quantità” legato alle economie di scala.
- IRAP e Costi di Abbigliamento:
- IRAP: La CGT Roma (11702/2025) e la CGT Milano (3730/2025) escludono l’IRAP se la struttura di management ha funzione meramente ausiliaria rispetto all’attività artistica personale.
- Abbigliamento: La CGT Lombardia (sent. 468/2024) ha ammesso la deducibilità al 50% dei costi di abbigliamento in quanto inerenti ma a uso promiscuo.
5. Indicazioni Operative per lo Studio e i Clienti
- Inquadramento Tempestivo: Adottare il codice Ateco 73.11.03 e regolarizzare la posizione IVA.
- Gestione dei Barter: Fatturare e contabilizzare il valore normale di beni e soggiorni ricevuti in cambio di attività promozionale.
- Tracciabilità dei Costi: Conservare evidenze documentali per sostenere l’inerenza delle spese ad uso promiscuo (es. abbigliamento, viaggi, attrezzatura tecnica).
