
Una recente sentenza del TAR Lazio (n. 12390/2026) stabilisce un principio fondamentale in materia di trasparenza fiscale e diritto di difesa. I giudici amministrativi hanno dato applicazione concreta al nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dalla riforma fiscale, garantendo un accesso più ampio ed efficace alla documentazione detenuta dall’amministrazione finanziaria.
Il caso: il diniego dell’Agenzia delle Entrate
La vicenda trae origine da una verifica fiscale in materia di IVA condotta nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di software, hardware e illuminazione a led.
Nel corso del procedimento, l’azienda aveva avanzato formale richiesta di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione istruttoria non ancora conosciuta, inclusi:
- Ordini di servizio;
- Deleghe;
- Comunicazioni interne all’amministrazione;
- Atti relativi ai rapporti con una società estera.
L’Agenzia delle Entrate aveva accordato la semplice visione dei documenti, negando tuttavia il rilascio di copia per un atto inerente i rapporti esteri, sostenendo che tale documento non fosse stato impiegato come prova della pretesa fiscale. Di fronte al rifiuto, la società ha proposto ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo.
Competenza e giurisdizione: spetta al Giudice Amministrativo
In via preliminare, il TAR Lazio ha chiarito la questione relativa alla giurisdizione. Le controversie relative al diritto di accesso agli atti del procedimento tributario spettano al giudice amministrativo (TAR) e non alla giustizia tributaria. La nuova normativa richiamata dallo Statuto del contribuente fa infatti diretto riferimento ai principi generali sulla trasparenza amministrativa stabiliti dalla Legge 241/1990.
Visione ed estrazione di copia: un legame indissolubile
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda le modalità con cui il diritto di accesso deve essere garantito. Secondo il TAR:
- La facoltà di estrarre copia deve essere riconosciuta già durante la fase di controllo e non solo al termine del procedimento.
- Consentire la sola lettura senza rilasciare copia priva la difesa della possibilità di utilizzare efficacemente tali atti in giudizio.
- Limitare l’accesso alla sola visione costringerebbe il contribuente a un’attività mnemonica sproporzionata.
La rilevanza dei documenti spetta al giudice, non al Fisco
Il TAR Lazio ha riaffermato che l’amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare autonomamente se un documento sia rilevante o meno per la difesa del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate può rigettare le istanze solo in presenza di richieste palesemente pretestuose, conformemente a quanto già espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10/2021). Spetta esclusivamente al giudice valutare l’utilità processuale di un atto.
Di conseguenza, il diritto di accesso si estende anche a:
- Atti non utilizzati direttamente per motivare la pretesa fiscale;
- Elementi potenziale fonte di prova a favore del contribuente non esplicitati dall’ufficio.
Le conclusioni del Tribunale
In applicazione di tali principi, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ordinando alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate la consegna integrale della documentazione richiesta, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dalla Costituzione e dallo Statuto del contribuente.
