Conoscenza dell’atto impositivo e decorrenza del termine per il ricorso: la Sentenza Cassazione n. 24973/2026

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24973 depositata il 3 settembre 2026, ha stabilito che il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso decorre dalla piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente (aliunde acquisita), prescindendo dalla regolarità o validità della notifica (nulla o inesistente).

La conoscenza effettiva è considerata equipollente alla notifica rituale, sanandone i vizi, a condizione che il ricorso venga proposto entro i termini di decadenza dell’azione accertativa o di riscossione.

Principali indicazioni della pronuncia

  1. Onere della prova a carico dell’Ufficio: Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare la data certa in cui il contribuente ha avuto piena conoscenza dell’atto e la sua collocazione temporale entro i termini decadenziali.
  2. Accesso agli atti e decorrenza: Se il contribuente ottiene copia dell’accertamento tramite istanza di accesso agli atti (risultante da verbale di rilascio o di contraddittorio), il termine di 60 giorni per impugnare decorre da tale data.
  3. Irrilevanza della qualificazione del vizio: La distinzione tra nullità e inesistenziale della notifica perde di rilevanza ai fini della decorrenza del termine dal momento della conoscenza effettiva.

Quadro normativo e distinzioni operative

1. Art. 7-sexies L. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente)

Introduzione dal D.Lgs. 219/2023:

  • Inesistenza della notifica: Circoscritta a casi tassativi (mancanza degli elementi essenziali, soggetti inesistenti o privi di collegamento con il destinatario).
  • Sanatoria dei vizi: La proposizione del ricorso sana ogni altro vizio, salvo il rispetto dei termini di decadenza dal potere di notifica.

2. Cartella di pagamento

La disciplina dell’equipollenza non si applica alla cartella di pagamento non notificata. Quest’ultima non è direttamente impugnabile al momento della sola conoscenza, fatti salvi i casi specifici dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/73 (es. pregiudizio per partecipazioni a gare d’appalto o rapporti con la P.A.).

3. Impugnazione dell’atto successivo

Qualora il contribuente riceva un atto successivo autonomamente impugnabile (es. intimazione ad adempiere o preavviso di fermo), è tenuto a impugnare quest’ultimo facendo valere l’omessa notifica dell’atto presupposto (art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92).