
Con la recente sentenza n. 7694/2026, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito ai criteri necessari per accertare l’esterovestizione societaria. Il principio cardine stabilito dai giudici di legittimità prevede che, per contestare la residenza fiscale estera di una società, l’Amministrazione finanziaria non possa limitarsi a dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale o di un’influenza gestionale esercitata dall’Italia.
Il principio della sostanza economica Secondo la Suprema Corte, l’onere della prova a carico dell’Ufficio richiede la dimostrazione che la società estera rappresenti una “costruzione di puro artificio”, ovvero una struttura priva di effettiva sostanza economica creata con l’unico intento di eludere l’imposizione nazionale. Un approccio “atomistico”, focalizzato esclusivamente sulla presenza di amministratori di fatto in Italia o su contratti di servizio con entità nazionali, è considerato insufficiente se non accompagnato dalla prova della non effettività della struttura estera.
Il caso di specie La controversia riguardava una società con sede legale a Madeira (Portogallo), che riceveva prestazioni di servizi da un fornitore italiano. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la committente fosse fiscalmente residente in Italia, basandosi sulla figura degli amministratori di fatto e sui legami contrattuali con la penisola.
Tuttavia, sono stati valorizzati elementi sostanziali che hanno confermato l’operatività reale in territorio portoghese, tra cui:
- L’esistenza di una sede sociale effettiva.
- L’impiego di beni strumentali (rimorchiatori).
- La presenza di dipendenti non italiani formati localmente.
- Lo svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci in Portogallo.
Conclusioni per il professionista La sentenza ribadisce che la mera circostanza che una società svolga la parte principale delle proprie attività in uno Stato membro diverso da quello della sede non può fondare una presunzione generale di frode. Per i consulenti tributari, emerge con chiarezza la necessità di documentare accuratamente la struttura organizzativa e decisionale estera, al fine di dimostrare che la localizzazione non sia una mera finzione giuridica, ma corrisponda a un’attività economica reale e radicata nel territorio di insediamento.
