
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89 del 31 marzo 2026, ha fornito importanti chiarimenti sul regime di correzione degli errori contabili introdotto a partire dai bilanci 2025. La distinzione tra errori “rilevanti” e “non rilevanti” diventa centrale per determinare la corretta procedura di regolarizzazione fiscale.
Distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti
Secondo il nuovo quadro normativo, la modalità di correzione dipende dalla natura dell’errore:
- Errori non rilevanti: possono essere corretti direttamente in bilancio.
- Errori rilevanti: richiedono una sistemazione a livello di patrimonio netto (restatement) e, sul piano fiscale, l’invio di una dichiarazione integrativa.
L’Agenzia conferma che la correzione di un errore rilevante tramite rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto equivale, ai fini fiscali, alla previa imputazione a conto economico. Questo passaggio è fondamentale per garantire la deducibilità dei componenti negativi non contabilizzati in precedenza.
Casi di operazioni straordinarie: le fusioni
In presenza di operazioni di fusione per incorporazione, se l’errore riguarda un esercizio dell’incorporata (ormai estinta), l’obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa ricade sulla società incorporante in qualità di successore universale.
L’eventuale eccedenza d’imposta che emerge dalla correzione potrà essere utilizzata immediatamente in compensazione. Ad esempio, un credito scaturito da un’integrativa per l’anno 2024 può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2026 relativa al periodo d’imposta 2025.
Il regime sanzionatorio
Un aspetto di grande rilievo riguarda le sanzioni amministrative:
- Esclusione dalle sanzioni: l’integrativa “a favore” non comporta sanzioni se è finalizzata esclusivamente alla deduzione del componente negativo che ha generato l’errore rilevante.
- Presenza di sanzioni: se l’integrativa corregge contemporaneamente errori a favore e a sfavore, determinando comunque un credito maggiore, si applica la sanzione amministrativa (da 250 a 2.000 euro), salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
