
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 75 del 10 marzo 2026, ha fornito chiarimenti definitivi circa il trattamento fiscale applicabile alla cessione dei crediti derivanti da prestazioni professionali. L’analisi si concentra sulla natura del reddito, sul momento impositivo e sugli obblighi documentali in ambito IVA.
Natura del reddito e principio di cassa
La cessione di un credito relativo a compensi professionali non altera la qualificazione giuridica delle somme percepite. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro autonomo mantengono la medesima natura reddituale.
Sotto il profilo temporale, rimane fermo il principio di cassa. Il reddito assume rilevanza fiscale esclusivamente nel periodo d’imposta in cui il professionista riceve l’effettivo pagamento, indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la cessione del credito. Nel caso in cui il corrispettivo della cessione sia frazionato o subordinato a condizioni (es. esito di una controversia), la tassazione avverrà al momento della percezione delle singole quote.
Territorialità e soggetti non residenti
Per i professionisti residenti all’estero, la tassazione in Italia è regolata dal criterio della territorialità:
- Normativa interna: L’articolo 23 del TUIR stabilisce che sono imponibili in Italia i redditi derivanti da attività professionali svolte nel territorio dello Stato.
- Convenzioni internazionali: La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA conferma la tassazione nello Stato di residenza, salvo i casi in cui l’attività venga esercitata nell’altro Stato attraverso una base fissa.
Disciplina IVA e obblighi di fatturazione
La cessione del credito non anticipa l’esigibilità dell’IVA. Secondo l’articolo 6 del DPR 633/1972, la prestazione di servizi si considera effettuata solo all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del debitore ceduto.
Il professionista è tenuto a osservare i seguenti adempimenti:
- Emissione della fattura: Il documento deve essere emesso nei confronti del committente originario al momento del pagamento, anche qualora quest’ultimo sia stato nel frattempo cancellato dal registro delle imprese.
- Posizione IVA: Per completare l’operazione e procedere con gli adempimenti fiscali, è necessaria la riattivazione della partita IVA in Italia qualora fosse stata precedentemente chiusa.
