Società e legami di parentela: il collegamento esterno non è mai automatico

I soli rapporti di parentela o affinità tra i soci di diverse compagini non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un collegamento societario esterno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9260, depositata il 13 aprile 2026, definendo con precisione i confini tra legami familiari e dinamiche d’impresa.

L’influenza notevole come requisito essenziale

Al centro della decisione vi è il concetto di “influenza notevole”. Secondo i giudici di legittimità, per configurare un collegamento societario esterno è necessario accertare l’esercizio effettivo di un’influenza sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra società.

Tale influenza si distingue dal “controllo” per una minore intensità o stabilità, ma deve comunque basarsi su una situazione di fatto: la possibilità concreta di incidere sulle scelte aziendali attraverso condizioni di dipendenza economica o intese dirette a finalità comuni.

Parentela vs. Strategia

La Suprema Corte chiarisce che la semplice constatazione di un rapporto di parentela tra i soci non può generare una presunzione legale di collegamento. Per i giudici, occorre verificare come le dinamiche familiari si siano effettivamente tradotte in:

  1. Influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea;
  2. Intese dirette a realizzare specifici obiettivi economici condivisi.

La distinzione tra collegamento e gruppo societario

Un altro punto cardine della sentenza riguarda la differenza tra “collegamento” e “gruppo”. La Cassazione sottolinea che l’accertamento di un collegamento (relazione unilaterale di influenza) non equivale a provare l’esistenza di un gruppo societario.

Quest’ultimo richiede una prova ben più rigorosa: la dimostrazione dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo attraverso precisi atti di indirizzo sulla gestione delle consociate.