Finanziamento all’impresa “decotta”: per la Cassazione è nullo e i soldi non tornano indietro

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026) ha scosso il settore bancario e del diritto fallimentare, introducendo un principio di estremo rigore: il finanziamento concesso a un’impresa già insolvente non solo è nullo, ma la banca rischia di non poter più recuperare le somme erogate.

La nullità per violazione di norme imperative

Secondo i giudici di legittimità, il contratto di finanziamento stipulato con un’impresa in stato di decozione è nullo ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile.

L’operazione è considerata contraria a norme imperative quando la banca, consapevolmente, fornisce liquidità che serve unicamente a mantenere artificialmente l’impresa sul mercato. Tale condotta ritarda l’emersione della crisi e aggrava il dissesto, danneggiando la massa dei creditori e violando le norme penali che sanzionano l’aggravamento del dissesto.

Il “colpo di grazia”: l’irripetibilità della somma

La vera novità della sentenza risiede nell’applicazione dell’articolo 2035 del Codice Civile. In genere, quando un contratto è dichiarato nullo, le parti devono restituire quanto ricevuto. In questo caso, però, la Cassazione ha stabilito che la banca non può chiedere la restituzione del denaro (azione di ripetizione).

Il motivo? L’erogazione di denaro a un’impresa insolvente, finalizzata a ritardarne il fallimento e incrementarne i debiti, è stata qualificata come una prestazione contraria al buon costume. La nozione di “buon costume” non riguarda più solo la morale sessuale, ma include le regole di correttezza e onestà che governano i mercati. Chi effettua una prestazione per uno scopo che offende questi principi non ha diritto alla restituzione.

Conseguenze per gli istituti di credito

Questa decisione impone alle banche un dovere di vigilanza e analisi del merito creditizio ancora più stringente. Concedere prestiti “di salvataggio” a realtà ormai compromesse, senza un serio piano di risanamento, potrebbe trasformarsi in una perdita totale del credito per l’istituto finanziatore.