
Il Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore sabato 28 marzo. Il provvedimento d’urgenza introduce numerosi correttivi volti a sanare alcune criticità applicative emerse dopo l’ultima manovra di bilancio e a disporre rinvii di adempimenti tecnici.
Dividendi e PEX: stop alle complicazioni applicative
La novità di maggior rilievo per le imprese è il ripristino del regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per i soggetti IRES) e della Participation Exemption (PEX) con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026. L’intervento si è reso necessario per evitare paradossi impositivi: con le regole precedenti, la cessione parziale di una quota qualificata rischiava di far decadere il regime PEX sulla quota residua rimasta in pancia al socio, generando una tassazione piena non giustificata.
Per finanziare questo ripristino, il legislatore ha disposto un aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti), che passa da 100 euro a 118 euro annui. Resta invece invariata a 34,20 euro la misura per le persone fisiche.
Proroghe e rinvii tecnici
Il decreto dispone due importanti slittamenti temporali:
- Ritenute provvigioni (Art. 25-bis DPR 600/73): Viene differito al 1° maggio 2026 il termine iniziale per l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio, agenti marittimi/aerei e commissionari di imprese petrolifere.
- Contributo spedizioni e-commerce extra-UE: Il contributo amministrativo di 2 euro sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro è sospeso fino al 1° luglio 2026. Il rinvio serve a permettere l’adeguamento dei sistemi informatici doganali e a raccordare la norma con il nuovo dazio forfetario UE di 3 euro atteso per la stessa data.
Altre misure di rilievo
- Iper-ammortamenti: Viene soppresso il vincolo territoriale che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti in ambito UE o SEE.
- Base imponibile IVA permute: La modifica all’art. 13 del DPR 633/72 si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per i contratti pregressi resta valido il criterio del valore normale.
- Sportivi dilettanti: Ripristinata fino al 31 dicembre 2026 la soglia di esclusione da ritenuta fino a 300 euro complessivi per i premi erogati agli atleti.
- Soggetti IAS/IFRS: In caso di cessione d’azienda, l’eventuale differenza negativa tra corrispettivo e valore dei beni concorre al reddito in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi (con decorrenza dal periodo in corso al 31 dicembre 2024).
Resta invece per ora esclusa la norma sull’inquadramento fiscale dei differenziali da bonus edilizi acquistati dai professionisti, per la quale si attendono coperture finanziarie in sede di conversione del decreto.
