Società estinta, le sanzioni tributarie non cadono in successione sui soci

Con la sentenza n. 5986, depositata il 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione mette un punto fermo su una questione a lungo dibattuta: la sorte delle sanzioni amministrative tributarie a seguito dell’estinzione di una società.

La distinzione tra sanzioni civili e tributarie

Il principio cardine ribadito dai giudici di legittimità risiede nella differente natura delle sanzioni:

  • Sanzioni civili: hanno una funzione prettamente risarcitoria e, come tali, sono trasmissibili ai soci che subentrano nei debiti sociali.
  • Sanzioni amministrative e tributarie: possiedono un carattere “afflittivo e punitivo”, del tutto analogo a quello delle sanzioni penali. Per questo motivo, esse devono restare a carico esclusivo dell’ente che ha commesso la violazione.

La portata della riforma del 2024

La Cassazione analizza l’impatto del Dlgs 87/2024, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 2 del Dlgs 472/1997. Tale norma stabilisce che la sanzione pecuniaria è esclusivamente a carico della società o dell’ente, anche se società di persone.

Valore ricognitivo e retroattività

L’aspetto più rilevante della sentenza è la qualificazione di questa norma come “ricognitiva” e non innovativa. Secondo la Corte, il legislatore del 2024 ha semplicemente formalizzato un principio già immanente nel sistema tributario. Di conseguenza, il principio della non trasmissibilità delle sanzioni ai soci deve trovare applicazione retroattiva, riguardando anche le violazioni commesse e le controversie sorte in periodi d’imposta precedenti alla riforma.

Conclusioni per i soci

L’orientamento espresso tutela i soci delle società estinte (comprese le Snc e le Sas), i quali non possono essere chiamati a rispondere delle sanzioni pecuniarie riferibili ai rapporti tributari della società, evitando che il fenomeno successorio si estenda a componenti di debito di natura punitiva e non risarcitoria.