Una delle novità più attese contenute nel DL 38/2026 riguarda la disciplina dell’iperammortamento per i beni 4.0. L’articolo 7 del decreto ha infatti cancellato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il vincolo territoriale che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti nell’Unione Europea o negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Cade il vincolo “Made in Europe”
La legge di Bilancio (L. 199/2025) aveva originariamente introdotto una stretta protezionistica, richiedendo che i beni materiali e immateriali 4.0 fossero fabbricati in Europa. Il Governo, recependo le difficoltà segnalate dalle imprese nell’approvvigionamento di macchinari ad alta tecnologia spesso prodotti fuori dai confini UE, ha rimosso questa condizione.
Di conseguenza, gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 godranno dell’iperammortamento a prescindere dal luogo di fabbricazione del bene.
L’eccezione degli impianti fotovoltaici
Attenzione però alle eccezioni: l’abrogazione del vincolo territoriale non riguarda gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia. Per questi investimenti resta fermo l’obbligo di utilizzare pannelli dotati delle specifiche caratteristiche qualitative ed energetiche previste dal DL 181/2023 (art. 12, lettere b e c).
Come individuare la data dell’investimento
Per stabilire se un acquisto ricade o meno nel nuovo regime (e dunque beneficiare dell’apertura all’extra-UE), le imprese devono fare riferimento alle regole generali sulla competenza:
- Regola generale: rileva la data di consegna o spedizione del bene (o di ultimazione della prestazione per i contratti d’appalto).
- Patto di riservato dominio o verifiche: qualora il trasferimento della proprietà avvenga in un momento successivo (ad esempio, subordinato all’esito positivo del collaudo), si dovrà considerare la data in cui si realizza il passaggio della proprietà.
Il divieto di cumulo con il credito d’imposta 4.0
Le imprese che effettuano acquisti nel primo semestre del 2026 dovranno infine verificare che i medesimi beni non stiano già usufruendo dei crediti d’imposta 4.0 previsti dalla L. 207/2024, poiché la normativa ne esclude espressamente la sovrapposizione.
