Aggiornato al 9 gennaio 2026 – In vigore dal 1° gennaio 2026 ai sensi della Legge n. 199/2025 (pubblicata in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 – Suppl. Ordinario n. 42). Le prime istruzioni operative sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La procedura telematica di adesione sarà disponibile entro il 21 gennaio 2026.
La Rottamazione-quinquies, disciplinata dall’art. 23 della Legge n. 199/2025, è la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Consente di estinguere i debiti versando solo il capitale originario, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Ambito oggettivo di applicazione
La definizione si applica ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, limitatamente a:
- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- attività di controllo automatico (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
- contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento).
Sono esclusi i carichi successivi al 31 dicembre 2023 e quelli inseriti in piani di rottamazione-quater con tutte le rate scadute pagate al 30 settembre 2025. Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo.
Tabella riassuntiva delle scadenze principali
| Scadenza | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| 21 gennaio 2026 (entro) | Pubblicazione modalità telematiche e dati carichi definibili sul portale AdER | Procedura adesione disponibile da questa data (max 20 gg dall’entrata in vigore) |
| 30 aprile 2026 | Termine ultimo per presentare la domanda di adesione (esclusivamente telematica) | Tramite area riservata agenziaentrateriscossione.gov.it |
| 31 luglio 2026 | Scadenza pagamento in unica soluzione o prima rata (se rateale) | Perfezionamento della definizione; no tolleranza di 5 giorni |
| 30 settembre 2026 | Scadenza seconda rata (se rateale) | Interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026 |
| 30 novembre 2026 | Scadenza terza rata (se rateale) | |
| Dal 2027 in poi | Rate bimestrali (31 gen, 31 mar, 31 mag, 31 lug, 30 set, 30 nov) | Fino alla 54ª rata (maggio 2035) |
| 31 gennaio 2035 | 52ª rata | Ultime tre rate nel 2035 |
| 31 marzo 2035 | 53ª rata | |
| 31 maggio 2035 | 54ª rata (ultima) | Fine piano rateale (9 anni) |
Modalità e termini di adesione
La domanda va presentata esclusivamente online nell’area riservata del sito agenziaentrateriscossione.gov.it. L’Agenzia rende disponibili i dati dei carichi definibili. In fase di istanza, il contribuente indica i carichi da includere e sceglie tra:
- pagamento in unica soluzione (entro 31 luglio 2026);
- rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo (minimo 100 euro ciascuna, ove previsto).
In caso di rateizzazione, maturano interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR 602/1973).
Effetti dell’adesione e cause di decadenza
Con la presentazione della domanda si ottengono:
- sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione delle procedure esecutive in corso (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e divieto di nuove azioni cautelari sui carichi oggetto di definizione.
La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata (o unica soluzione) entro il 31 luglio 2026.
Decadenza (con imputazione dei versamenti a titolo di acconto sul debito originario e ripresa delle azioni esecutive) in caso di:
- omesso o insufficiente pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata entro il 31 luglio 2026;
- omesso o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano.
Considerazioni operative
Si consiglia di verificare preventivamente nell’area riservata del portale AdER la tipologia e l’ammissibilità dei carichi. La misura è selettiva e richiede puntualità assoluta nei pagamenti, in assenza di termini di tolleranza.
Per approfondimenti consultare il testo ufficiale della Legge n. 199/2025 e le istruzioni operative sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
