Rottamazione Quinquies 2026: Guida Completa su Cos’è, Requisiti, Scadenze e Come Aderire per i Contribuenti

Aggiornato al 9 gennaio 2026 – In vigore dal 1° gennaio 2026 ai sensi della Legge n. 199/2025 (pubblicata in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 – Suppl. Ordinario n. 42). Le prime istruzioni operative sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La procedura telematica di adesione sarà disponibile entro il 21 gennaio 2026.

La Rottamazione-quinquies, disciplinata dall’art. 23 della Legge n. 199/2025, è la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Consente di estinguere i debiti versando solo il capitale originario, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio.

Ambito oggettivo di applicazione

La definizione si applica ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, limitatamente a:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • attività di controllo automatico (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento).

Sono esclusi i carichi successivi al 31 dicembre 2023 e quelli inseriti in piani di rottamazione-quater con tutte le rate scadute pagate al 30 settembre 2025. Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo.

Tabella riassuntiva delle scadenze principali

ScadenzaDescrizioneNote
21 gennaio 2026 (entro)Pubblicazione modalità telematiche e dati carichi definibili sul portale AdERProcedura adesione disponibile da questa data (max 20 gg dall’entrata in vigore)
30 aprile 2026Termine ultimo per presentare la domanda di adesione (esclusivamente telematica)Tramite area riservata agenziaentrateriscossione.gov.it
31 luglio 2026Scadenza pagamento in unica soluzione o prima rata (se rateale)Perfezionamento della definizione; no tolleranza di 5 giorni
30 settembre 2026Scadenza seconda rata (se rateale)Interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026
30 novembre 2026Scadenza terza rata (se rateale)
Dal 2027 in poiRate bimestrali (31 gen, 31 mar, 31 mag, 31 lug, 30 set, 30 nov)Fino alla 54ª rata (maggio 2035)
31 gennaio 203552ª rataUltime tre rate nel 2035
31 marzo 203553ª rata
31 maggio 203554ª rata (ultima)Fine piano rateale (9 anni)

Modalità e termini di adesione

La domanda va presentata esclusivamente online nell’area riservata del sito agenziaentrateriscossione.gov.it. L’Agenzia rende disponibili i dati dei carichi definibili. In fase di istanza, il contribuente indica i carichi da includere e sceglie tra:

  • pagamento in unica soluzione (entro 31 luglio 2026);
  • rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo (minimo 100 euro ciascuna, ove previsto).

In caso di rateizzazione, maturano interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR 602/1973).

Effetti dell’adesione e cause di decadenza

Con la presentazione della domanda si ottengono:

  • sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • sospensione delle procedure esecutive in corso (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e divieto di nuove azioni cautelari sui carichi oggetto di definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata (o unica soluzione) entro il 31 luglio 2026.

Decadenza (con imputazione dei versamenti a titolo di acconto sul debito originario e ripresa delle azioni esecutive) in caso di:

  • omesso o insufficiente pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata entro il 31 luglio 2026;
  • omesso o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano.

Considerazioni operative

Si consiglia di verificare preventivamente nell’area riservata del portale AdER la tipologia e l’ammissibilità dei carichi. La misura è selettiva e richiede puntualità assoluta nei pagamenti, in assenza di termini di tolleranza.

Per approfondimenti consultare il testo ufficiale della Legge n. 199/2025 e le istruzioni operative sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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