Il contenzioso sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S) continua a generare incertezze, dovute alla stratificazione normativa e alle interpretazioni divergenti, con impatti negativi sugli investimenti aziendali. Lo evidenzia il recente quaderno del Dipartimento di Giustizia Tributaria dedicato alla giurisprudenza in materia.
Tra le conclusioni principali, emerge il richiamo all’Atto di indirizzo del MEF (luglio 2025): il difetto di requisiti tecnici “qualitativi”, come il grado di innovatività o novità dell’attività, non configura un credito inesistente, bensì non spettante. Questa distinzione è cruciale, poiché influisce su sanzioni e termini di decadenza per il recupero.
Nozione di R&S e innovatività
In assenza di una definizione normativa precisa, la giurisprudenza maggioritaria qualifica le attività di R&S per il contenuto tecnico-scientifico, il rischio di insuccesso e l’incertezza dell’esito, distinguendole dalla mera produzione o commercializzazione. L’Atto MEF sottolinea che la valutazione deve basarsi sulla natura intrinseca delle attività, non sugli esiti economici.
Sull’innovatività, gli orientamenti sono divisi: alcuni richiedono un avanzamento oggettivo, altri ritengono sufficiente un’innovazione relativa all’impresa o al settore. Analoghe divergenze sul “beneficio per l’intera economia”, con il MEF che chiarisce come non sia necessaria un’innovazione assoluta o mondiale, ma un miglioramento significativo nel contesto di riferimento.
Parere MISE e Manuale di Frascati
La richiesta di parere al MISE è considerata una facoltà dell’Amministrazione, non un obbligo, anche se in casi di elevata complessità tecnica (soprattutto con perizie del contribuente) la sua assenza può indicare carenza istruttoria.
Punto più controverso rimane il Manuale di Frascati: per i periodi ante 2020, secondo l’orientamento maggioritario e l’Atto MEF, non ha valore normativo vincolante e non può essere applicato retroattivamente come base esclusiva per disconoscere il credito, ma al più come strumento interpretativo con cautela.
In sintesi, il quaderno conferma un quadro giurisprudenziale frammentato, in attesa di pronunce della Cassazione. Per i commercialisti, resta essenziale una documentazione solida delle attività, focalizzata sulla loro natura intrinseca e sul rischio tecnico, per difendersi efficacemente in fase di controllo o contenzioso.
(Fonte: Il Sole 24 Ore, 8 gennaio 2026)
