Il finanziamento infruttifero dei soci alla società: profili civilistici e fiscali, con particolare riguardo all’esenzione dall’imposta di registro per i contratti conclusi per corrispondenza commerciale

1. Premessa

Il finanziamento dei soci è uno strumento largamente diffuso nella prassi delle società di capitali, soprattutto nelle PMI, per sostenere il fabbisogno finanziario dell’impresa senza ricorrere al credito bancario o ad aumenti di capitale.

Quando il finanziamento è infruttifero, cioè privo di remunerazione a titolo di interessi, si pongono questioni specifiche sia sul piano civilistico che su quello fiscale, in particolare per quanto riguarda l’imposta di registro.

Proprio su quest’ultimo aspetto, la prassi e la giurisprudenza hanno individuato una via per evitare l’applicazione dell’imposta proporzionale: la stipula del finanziamento mediante scambio di corrispondenza commerciale.

2. Il finanziamento soci sul piano civilistico

2.1 Le diverse configurazioni dell’apporto

Quando un socio mette a disposizione della società risorse finanziarie, l’operazione può assumere forme diverse, con conseguenze giuridiche e contabili differenti:

  • finanziamento con obbligo di restituzione (fruttifero o infruttifero), riconducibile allo schema del mutuo, che genera in capo alla società un debito verso il socio da rimborsare secondo i termini pattuiti;
  • versamento a fondo perduto o in conto capitale, privo di obbligo di restituzione, che si iscrive tra le poste del patrimonio netto (ad esempio come “versamenti in conto capitale” o “versamenti a copertura perdite”) ed è assimilato, sotto il profilo sostanziale, a un conferimento.

È essenziale non confondere le due fattispecie: qualificare erroneamente in bilancio un apporto infruttifero come “finanziamento soci” quando in realtà mancava l’obbligo di restituzione (o viceversa) espone a contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, specialmente ai fini dell’imposta di registro.

2.2 Limiti e cautele previste dall’ordinamento

Il legislatore ha dettato alcune regole di cautela a tutela dei creditori sociali e del risparmio pubblico:

  • l’art. 2467 c.c. (richiamato per le s.p.a. dall’art. 2497-quinquies c.c. in ambito di gruppi) prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci rispetto agli altri creditori, quando il finanziamento sia stato concesso in un momento in cui, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento;
  • lo statuto sociale deve, di norma, prevedere espressamente la possibilità per i soci di effettuare finanziamenti a favore della società;
  • l’art. 130 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) sanziona penalmente la raccolta di risparmio tra il pubblico da parte di soggetti non autorizzati; per questo motivo i finanziamenti soci devono restare circoscritti all’ambito endosocietario e rispettare i limiti previsti dalla normativa secondaria (Delibera CICR), non applicandosi peraltro alle società di persone.

2.3 La natura infruttifera: onere della prova

Sul piano fiscale, l’art. 46 del TUIR pone una presunzione legale relativa: le somme versate dai soci alla società si presumono date a mutuo e, salvo prova contraria, fruttifere di interessi al tasso legale.

Per superare questa presunzione e qualificare il finanziamento come infruttifero occorre una prova adeguata, desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto (anche per corrispondenza) o da altra idonea evidenza documentale e contabile.

In assenza di elementi certi, l’Amministrazione finanziaria può contestare interessi attivi presunti in capo al socio-persona fisica o alla società finanziatrice.

3. Il trattamento fiscale ai fini IVA

Il regime IVA del finanziamento dipende dalla natura del soggetto finanziatore:

  • se il finanziamento è oneroso (fruttifero) ed è concesso da un soggetto passivo IVA (ad esempio una società del gruppo), l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ma beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972;
  • se il finanziamento è infruttifero, l’operazione è priva di corrispettivo e resta fuori campo IVA, per mancanza del presupposto oggettivo;
  • se il finanziamento (anche fruttifero) è concesso da un socio persona fisica privo di partita IVA, manca il presupposto soggettivo e l’operazione resta anch’essa fuori campo IVA.

Questa distinzione è determinante anche per l’imposta di registro, in virtù del principio di alternatività IVA/registro sancito dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro), secondo cui le operazioni rilevanti ai fini IVA — anche se esenti — scontano l’imposta di registro solo in misura fissa.

4. L’imposta di registro sul finanziamento soci: la regola generale

Per i finanziamenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA — tipicamente i finanziamenti infruttiferi e quelli concessi da soci privati — trova applicazione l’imposta di registro proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9, Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, calcolata sull’importo finanziato.

Questa imposta è dovuta, con obbligo di registrazione entro 30 giorni, quando il contratto è stipulato:

  • per atto pubblico;
  • per scrittura privata autenticata.

In questi casi la registrazione è obbligatoria “in termine fisso”, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’atto.

5. Il caso particolare: il finanziamento concordato per corrispondenza commerciale

5.1 Perché la corrispondenza commerciale non sconta l’imposta in termine fisso

È qui che si colloca l’aspetto di maggiore interesse pratico.

Se il contratto di finanziamento viene concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale — anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata — l’imposta di registro non è dovuta in termine fisso, ma solo “in caso d’uso”.

Il fondamento di questa regola risiede nella disciplina generale della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986, che assoggetta a registrazione in caso d’uso (anziché in termine fisso) le scritture private non autenticate formate mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Per “caso d’uso” si intende il deposito dell’atto presso una cancelleria giudiziaria nell’esercizio di un’attività amministrativa, oppure la sua allegazione ad altro atto sottoposto a registrazione: situazioni che, nella prassi, raramente si verificano.

Ne consegue che, di fatto, il finanziamento concluso per corrispondenza commerciale non sconta l’imposta di registro, salvo appunto che ne emerga la necessità di un utilizzo formale.

Questa impostazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza tributaria di merito: la CTP di Treviso, con la sentenza n. 36/03/12, ha stabilito che, se il contratto di finanziamento è redatto per scrittura privata non autenticata o mediante scambio di corrispondenza, l’imposta è dovuta solo in caso d’uso e non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso.

5.2 Come si perfeziona il finanziamento per corrispondenza

Sul piano tecnico, il finanziamento soci “per corrispondenza” si perfeziona attraverso lo scambio di comunicazioni scritte – aventi data certa – quali lettere raccomandate senza busta o PEC tra le parti, secondo lo schema classico di:

  • una proposta di finanziamento, formulata dalla società al socio;
  • una accettazione della proposta da parte del socio.

Perché lo scambio di corrispondenza sia idoneo a fondare l’esenzione, è opportuno che vengano indicati con chiarezza tutti gli elementi essenziali del rapporto quali la qualificazione di finanziamento infruttifero, l’importo richiesto e le modalità e i tempi di restituzione.

Una delibera assembleare che autorizzi il finanziamento infruttifero può accompagnare e rafforzare l’operazione sul piano organizzativo interno, ma non può da sola sostituire lo scambio di corrispondenza ai fini dell’esenzione dall’imposta di registro.

5.3 Le cautele da osservare

Occorre prestare attenzione a un aspetto spesso trascurato nella prassi: l’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, tende a contestare l’esenzione quando i movimenti finanziari (erogazione e restituzione) avvengono “per cassa” senza alcun riscontro documentale coerente con la corrispondenza commerciale invocata.

È quindi essenziale che la contabilità e i flussi finanziari siano coerenti con quanto risulta dalle lettere scambiate.

Un secondo profilo di attenzione riguarda l’art. 22 del D.P.R. 131/1986, in tema di enunciazione: se il contratto di finanziamento, pur concluso per corrispondenza e quindi non registrato in termine fisso, viene successivamente richiamato (enunciato) in un altro atto soggetto a registrazione formato tra le stesse parti — ad esempio in un atto notarile, in un verbale assembleare di conversione del credito in capitale, o in un’operazione di fusione o scissione — l’imposta di registro proporzionale può comunque risultare dovuta in relazione al contratto enunciato.

Su questo tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale, con le sentenze n. 3839 e n. 3841 del 2023, ha chiarito che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci in un atto successivo non comporta automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro del 3%, qualora l’enunciazione riguardi l’operazione di conversione del credito in capitale sociale piuttosto che il contratto di finanziamento in sé.

Si tratta di un orientamento favorevole al contribuente, ma che non elimina la necessità di valutare con attenzione, caso per caso, il contenuto degli atti successivi in cui il finanziamento potrebbe essere richiamato.

Per questi motivi, nella prassi professionale si consiglia di:

  • privilegiare lo scambio di corrispondenza commerciale rispetto a verbali assembleari o atti notarili, quando l’obiettivo sia evitare l’imposta di registro proporzionale;
  • evitare di richiamare espressamente il contenuto del contratto di finanziamento in atti successivi soggetti a registrazione tra le stesse parti;
  • assicurare la tracciabilità e la coerenza documentale dei flussi finanziari con quanto risulta dalla corrispondenza.