Il decreto correttivo Omnibus: la guida alle principali novità

Il tanto atteso decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 30 alla GU n. 185) ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Si tratta di un provvedimento importante, che completa l’attuazione della delega fiscale prevista dalla legge n. 111/2023, riorganizzando in modo definitivo diverse disposizioni relative a imposte sui redditi, IVA, sanzioni e procedure di accertamento. Le singole misure hanno decorrenze differenziate, molte delle quali retroattive al 2024 o al 2025.

Per facilitare le attività di monitoraggio e di adeguamento della Vostra impresa, presentiamo qui di seguito una panoramica organizzata per argomento delle novità più rilevanti.

Concordato Preventivo Biennale: incentivi per il rinnovo e nuova sanatoria 2020-2023

Il decreto correttivo dedica un intero titolo al Concordato Preventivo Biennale (CPB), modificando in modo significativo il D.Lgs. n. 13/2024 con l’obiettivo di consolidare l’istituto e di premiare i contribuenti che si comportano correttamente.

Viene innanzitutto chiarito che l’adesione al concordato, se effettuata senza i requisiti richiesti o in presenza di cause di esclusione, non produce alcun effetto. Per incentivare invece il rinnovo dell’adesione per il biennio 2026-2027, la norma introduce importanti benefici, oltre a una sanatoria straordinaria per le annualità pregresse.

Chi rinnova l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 può beneficiare di:

  • conferma del regime premiale collegato agli ISA, che comprende l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti d’imposta fino a 100.000 euro annui ai fini IVA e fino a 70.000 euro annui ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, oltre all’esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro;
  • anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento relativa alle imposte sui redditi e all’IVA;
  • esclusione degli interessi sui versamenti rateali delle imposte dirette e dell’IRAP relativi alle stesse annualità concordate;
  • possibilità di rideterminare il reddito e il valore della produzione concordati qualora vengano presentate dichiarazioni integrative per correggere errori o omissioni, con la possibilità di regolarizzare le sanzioni mediante ravvedimento operoso.

La novità di maggior impatto è tuttavia il nuovo ravvedimento speciale, detto anche sanatoria CPB, riservato ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che decidono di rinnovare l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027. Questo strumento permette di definire integralmente le annualità dal 2020 al 2023 versando un’imposta sostitutiva, calcolata su una base imponibile maggiorata in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA conseguito in ciascun anno.

La tabella della sanatoria CPB: incremento della base imponibile e aliquote

Punteggio ISA ottenutoIncremento base imponibileAliquota sostitutiva (2022-2023)
Pari a 105%10%
Da 8 a meno di 1010%10%
Da 6 a meno di 820%12%
Da 4 a meno di 630%15%
Da 3 a meno di 440%15%
Inferiore a 350%15%

Ai fini IRAP è prevista un’aliquota fissa del 3,9% sull’incremento della base imponibile. Per le annualità 2020 e 2021, segnate dall’emergenza Covid-19, l’imposta sostitutiva complessiva è ridotta del 30%. Per i contribuenti che hanno dichiarato cause di esclusione ISA collegate alla pandemia o a condizioni di attività non svolta in modo regolare, la base imponibile è aumentata del 25% e si applica un’aliquota del 12,5%, anch’essa ridotta del 30% per gli anni 2020 e 2021.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in un’unica soluzione oppure fino a un massimo di 10 rate mensili, maggiorate degli interessi legali. Una volta effettuato il pagamento, l’Amministrazione finanziaria non potrà più rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo alle annualità sanate, salvo casi eccezionali connessi a reati tributari. Come contropartita, per le annualità oggetto di sanatoria i termini di decadenza per l’accertamento vengono prorogati fino al 31 dicembre 2029.

Detrazione e registrazione IVA: possibile entro il secondo anno successivo

L’art. 12 del decreto Omnibus introduce una modifica rilevante a favore della gestione operativa dei soggetti passivi IVA. Intervenendo sia sul D.P.R. n. 633/1972 sia, in modo speculare, sul nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), la norma amplia il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e registrare le relative fatture di acquisto.

In base alla disciplina precedente, la detrazione doveva essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto, secondo le condizioni vigenti in quello stesso anno. La nuova disposizione consente invece di esercitare il diritto alla detrazione fino alla dichiarazione riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Allo stesso modo, anche la registrazione delle fatture di acquisto nel relativo registro IVA (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) potrà avvenire entro lo stesso termine più ampio.

Questa modifica semplifica in modo concreto la gestione delle fatture ricevute a ridosso della fine dell’anno o con ritardo, evitando che la perdita del diritto alla detrazione dipenda da motivi puramente formali e riducendo la necessità di ricorrere a dichiarazioni integrative a favore.

Welfare aziendale: non è più richiesta la convivenza con i familiari

L’art. 1 del decreto pone rimedio a un effetto indesiderato prodotto dal precedente correttivo (D.Lgs. n. 192/2024), che aveva finito per penalizzare i piani di welfare aziendale già deliberati dalle imprese. Il D.Lgs. n. 192/2024, infatti, aveva subordinato le agevolazioni riferite agli “altri familiari” indicati dall’art. 433 del codice civile — come generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle — alla condizione della convivenza con il contribuente oppure alla percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari. Questo aveva comportato la perdita retroattiva dei benefici collegati a fringe benefit e welfare aziendale per i lavoratori con familiari non conviventi.

Per correggere questa distorsione, l’art. 1 del decreto Omnibus elimina espressamente il requisito della convivenza (e quello degli assegni alimentari) ogni volta che una norma fiscale in materia di welfare si limiti a richiamare i soggetti indicati dall’art. 12 del TUIR. La modifica ha effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, così da salvaguardare la validità dei piani di welfare già avviati ed evitare contenziosi o sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Il requisito della convivenza, unitamente al limite di reddito, resta invece obbligatorio quando il contribuente intende fruire delle ordinarie detrazioni IRPEF per i “familiari fiscalmente a carico”, disciplina che non è stata modificata.

Auto aziendali: maggiorazione per gli optional e nuova penalizzazione per i veicoli meno recenti

L’art. 2 del decreto Omnibus modifica in modo significativo le regole di determinazione del valore imponibile dei fringe benefit relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resta confermato il calcolo forfetario basato sulle tabelle ACI — pari al 50% del costo chilometrico convenzionale su 15.000 km, percentuale ridotta al 10% per i veicoli integralmente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in — ma vengono introdotte due novità importanti:

  • una maggiorazione forfetaria del 5% quando sul veicolo sono installati accessori o allestimenti non espressamente considerati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente; la maggiorazione si applica a partire dal periodo d’imposta 2026, comprese le assegnazioni del 2025 non coperte dalla clausola di salvaguardia;
  • una maggiorazione automatica del 50% della base imponibile del fringe benefit per i veicoli che, alla data del 1° gennaio 2026, hanno superato i cinque anni dalla prima immatricolazione; fino al compimento del quinto anno di anzianità resta invece applicabile il regime fiscale precedente, secondo la clausola di salvaguardia.

Va segnalato che l’art. 2, comma 4, fa salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 riguardo alla tassazione degli optional, escludendo il rimborso di eventuali maggiori imposte già versate.

Cessione e compensazione dei crediti d’imposta da parte dei professionisti: imposta sostitutiva al 26%

L’art. 3 del provvedimento disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta agevolativi — come quelli legati al superbonus e agli altri bonus edilizi — acquistati da chi esercita arti e professioni.

La norma qualifica come reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi realizzati attraverso la cessione o la compensazione di crediti d’imposta di terzi. Tali proventi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva con aliquota fissa del 26%, la stessa prevista per i redditi di natura finanziaria, da versare a saldo direttamente in dichiarazione dei redditi. Restano esclusi da questa tassazione sostitutiva soltanto i crediti d’imposta ricevuti come corrispettivo diretto per prestazioni professionali, che continuano a concorrere integralmente alla formazione del reddito ordinario secondo il principio di cassa.

La disciplina si applica in via ordinaria ai crediti acquistati a partire dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 12 agosto 2026. I professionisti hanno tuttavia la possibilità di optare per l’applicazione retroattiva del regime sostitutivo già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando un’apposita dichiarazione integrativa qualora abbiano già trasmesso il modello originario, senza diritto al rimborso di eventuali maggiori imposte già versate.

Corrispettivi telematici: tolleranza del 5% sulle sanzioni per i pagamenti elettronici

L’art. 33 del decreto Omnibus introduce una misura di semplificazione a tutela dei commercianti e degli altri operatori economici soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Viene stabilito che le sanzioni normalmente previste per omessa, errata o tardiva trasmissione dei corrispettivi non si applicano quando la discrepanza tra il numero complessivo delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate a fini fiscali, e il numero dei pagamenti elettronici realmente accettati tramite POS o altri sistemi tracciabili, non superi il 5%. Questa franchigia protegge le imprese da errori tecnici o piccoli disallineamenti dovuti al funzionamento dei sistemi telematici, evitando l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La soglia di tolleranza si applica a partire dal periodo d’imposta 2026 ed è stata inserita sia nel D.Lgs. n. 471/1997 sia nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024).

Lo Studio resta a disposizione per approfondire le singole situazioni, effettuare i conteggi relativi al ravvedimento speciale e fornire assistenza nell’implementazione delle nuove procedure operative.