Aggiornato al 21 gennaio 2026 – La risposta a interpello n. 9/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto importante per le operazioni straordinarie: il regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 Tuir può applicarsi anche a un conferimento a patrimonio netto senza aumento di capitale sociale, purché il conferente detenga già il controllo della conferitaria.
Per molte holding di famiglia e imprenditori palermitani che operano con strutture societarie a Palermo e in Sicilia, questo chiarimento semplifica le riorganizzazioni senza dover forzare aumenti di capitale.
Il caso esaminato dall’interpello n. 9/2026
Una persona fisica detiene il 100% del capitale di due società, Alfa e Beta.
Procede a conferire Alfa in Beta mediante un conferimento a patrimonio netto, senza aumentare il capitale sociale di Beta né modificare lo statuto.
L’operazione genera una riserva di patrimonio netto in Beta, con contropartita nell’attivo data dalla partecipazione in Alfa iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie.
La domanda dell’istante: può beneficiare del realizzo controllato (neutralità fiscale) ex art. 177 comma 2 Tuir anche in assenza di aumento di capitale?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia risponde positivamente.
Il regime di realizzo controllato si applica quando le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria (circolare 33/E/2010).
In questo caso:
- Si genera un meccanismo di neutralità indotta se l’incremento di equity è pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita.
- Non è necessario un aumento di capitale: basta l’incremento di patrimonio netto.
- Il conferente deteneva già in origine il controllo integrale di Beta (conferitaria), quindi l’operazione trasforma un controllo diretto in un controllo indiretto senza perdere i requisiti.
Il Dlgs 192/2024 (attuazione delega fiscale) ha esteso il meccanismo anche a conferimenti minusvalenti e a quelli che solo incrementano la percentuale di controllo della società scambiata.
Implicazioni per holding di famiglia a Palermo
Molte strutture palermitane usano conferimenti a patrimonio per riorganizzare asset senza complicazioni statutarie. Questo interpello conferma che:
- Non serve modificare il capitale sociale → più veloce e meno costoso.
- La neutralità fiscale è salvaguardata se il controllo era già detenuto.
- Resta fondamentale il requisito di controllo ex art. 2359 c.c. comma 1 n. 1 (controllo di diritto).
Tabella riassuntiva interpello n. 9/2026
| Elemento | Requisito confermato | Implicazione per Palermo/Sicilia |
|---|---|---|
| Conferimento a patrimonio | Neutralità se incremento equity = valore fiscale | Più semplice, no modifica statuto |
| Aumento capitale | Non obbligatorio | Riduce costi burocratici |
| Controllo conferitaria | Già detenuto dal conferente | Trasformazione controllo diretto in indiretto |
| Minusvalenti / incremento % | Estesi dal Dlgs 192/2024 | Più flessibilità per holding familiari |
Conclusione
L’interpello n. 9/2026 semplifica le riorganizzazioni per holding che già detengono il controllo: conferimento a patrimonio è sufficiente per beneficiare del realizzo controllato, senza bisogno di aumento di capitale.
Per imprenditori palermitani con strutture Alfa/Beta o multi-società, è un chiarimento utile per pianificare cessioni o conferimenti 2026 senza aggravi fiscali inutili.
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