Debiti fiscali e previdenziali oltre soglie prestabilite faranno scattare l’allerta aziendale
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- Categoria: Circolari 2019
- Creato Martedì, 24 Settembre 2019 15:54
- Ultima modifica il Martedì, 24 Settembre 2019 15:54
- Pubblicato Martedì, 24 Settembre 2019 15:54
- Scritto da Sebastiano Scuderi
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Una rivoluzione organizzativa in arrivo.
E’ noto che tutte le aziende che si trovano a corto di liquidità e devono far fronte alle scadenze correnti, privilegiano prioritariamente il pagamento del dovuto ai dipendenti e ai fornitori - che ovviamente rappresentano l’ossatura della propria organizzazione - rinviando a tempi migliori (se verranno) il pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali.
Di fatto l’imprenditore si autofinanzia per mezzo dell’erario e dell’INPS, ai quali dovrà corrispondere comunque sanzioni e interessi in un successivo pagamento rateale quando arriverà - a distanza di tempo - l’avviso bonario o la cartella esattoriale.
Evidentemente questa situazione non è gradita all’erario che vorrebbe invece al primo posto il pagamento puntuale di tasse, imposte, contributi e balzelli vari e se soffriranno fornitori e dipendenti non è un problema che possa riguardarlo.
Pertanto il legislatore ha predisposto una nuova normativa denominata “CCII - Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” che prevede che i creditori pubblici qualificati quali l’agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione provvedano celermente ad intercettare gli omessi versamenti e ad attivare le procedure di riscossione per mezzo di apposite procedure di allerta.
L’indicatore della crisi che farà scattare l’obbligo di segnalazione è rappresentato da una certa quantità di debito fiscale e/o previdenziale non pagato.
La procedura è la seguente:
In una prima fase il creditore pubblico segnala all’impresa tramite PEC che il suo debito ha superato la soglia di rilevanza e a questo punto il debitore ha novanta giorni di tempo per estinguere o regolarizzare il debito.
Trascorso inutilmente questo periodo, il creditore informa un organismo di nuova istituzione: l’OCRI - Organismo per la Composizione della Crisi d’Impresa – istituito presso ogni Camera di Commercio.
Le soglie di rilevanza oltre la quale scatta l’obbligo di segnalazione sono:
- per l’INPS un ritardo nel pagamento superiore a sei mesi, con un debito che supera la metà delle somme dovute per l’intero anno precedente e con una soglia minima di 50.000 euro;
- per l’Agente della riscossione un valore del credito (a partire dal 15/8/2020) scaduto da oltre novanta giorni, con un importo che oscilla da un minimo di 500.000 euro per l’impresa individuale a 1.000.000 di euro per le società.
- per l’Agenzia delle Entrate, si fa riferimento solo all’IVA e nessuna segnalazione dovrà essere eseguita per altri debiti fiscali.
La soglia di rilevanza è legata al debito emergente dalla comunicazione trimestrale di liquidazione e inoltre devono verificarsi congiuntamente due condizioni :
- il debito non versato ha superato il 30% del volume di affari dello stesso periodo temporale e inoltre lo stesso:
è superiore a 25.000 euro se il volume d’affari dell’anno precedente è inferiore a due milioni;
è superiore a 50.000 euro se il volume d’affari dell’anno precedente è compreso tra due milioni e dieci milioni.
è superiore a 100.000 euro se il volume di affari ha superato i dieci milioni.
Pertanto un debito Iva non versato inferiore a 25.000 euro, non è mai oggetto di segnalazione.
Eseguita la segnalazione, il debitore può estinguere il debito o rateizzarlo pagando la sanzione ridotta a un terzo.
In caso contrario si attiverà l’OCRI con procedure sempre più stringenti, che potranno portare anche alla liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento)