Opportunità di usare la fattura elettronica semplificata al posto delle ricevute fiscali
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- Categoria: Circolari 2019
- Creato Mercoledì, 26 Giugno 2019 11:00
- Ultima modifica il Mercoledì, 26 Giugno 2019 11:00
- Pubblicato Mercoledì, 26 Giugno 2019 11:00
- Scritto da Sebastiano Scuderi
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Economia 10.05.2019, oggi è possibile emettere fatture elettroniche semplificate (ex art. 21-bis D.P.R. 633/1972) per importi fino a 400,00 euro riportando nella compilazione dei dati anagrafici relativi al cessionario/committente solo la sua partita IVA o il codice fiscale come previsto dalla circolare 28.06.2014, n. 18/E (parte 2, punto 2),
Ciò consente di emettere velocemente le fatture per carichi di lavoro concentrati in poche ore durante la giornata e acquisire facilmente i dati anagrafici dei clienti soprattutto occasionali (per esempio i bar, trattorie, ristoranti).
I soggetti che oggi emettono ricevute fiscali potranno emettere velocemente una fattura elettronica semplificata, consegnandone copia cartacea di cortesia al cliente, anche se l'art. 22 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che “non è obbligatoria l'emissione di fattura, salvo espressa richiesta del cliente”.
Emettere solo fatture elettroniche ai consumatori finali, anche recuperando i dati automaticamente dalla lettura della tessera sanitaria, significa inoltre eliminare alcuni adempimenti della impresa come l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico delle ricevute fiscali e il riporto sul registro corrispettivi del totale giornaliero delle ricevute emesse.