Società estinte e fisco
- Dettagli
- Categoria: Circolari 2016
- Creato Venerdì, 07 Ottobre 2016 16:41
- Ultima modifica il Giovedì, 20 Ottobre 2016 10:25
- Pubblicato Venerdì, 07 Ottobre 2016 16:41
- Scritto da Sebastiano Scuderi
- Visite: 797
Quando una società arriva a fine vita per via della crisi e lascia quindi una scia di debiti non pagati e non pagabili per mancanza di attivo, non ha altra opzione che procedere allo scioglimento e alla cancellazione sempreché non ricorrano gli estremi di legge che impongano la richiesta di fallimento.
Tra i creditori insoddisfatti quasi sempre troviamo il fisco, iscritto tra i ruoli ipertrofici delle esattorie, contenenti il 90% di imposte e tasse di fatto inesigibili per i più svariati motivi.
Al Ministero delle finanze hanno cercato delle soluzioni a queste insolvenze e hanno chiesto al legislatore la modifica delle norme sulle società estinte.
Hanno così ottenuto Il Dlgs 175/2014 che, modificando la norma, ha previsto che ai soli fini fiscali e contributivi i soci debbano rispondere, entro i cinque anni dall’estinzione della società, dei relativi debiti.
Al ministero sono stati però troppo precipitosi procedendo a tamburo battente all’emissione delle circolari n. 31/2014 e n. 6/2015 propugnando la inconsistente tesi che la nuova legge altro non fosse che una semplice “norma procedurale” che trovava applicazione anche per «attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto».
Questa interpretazione di comodo è stata però subito stoppata dalla magistratura.
Infatti la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai costante, ha ritenuto che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione è previsto solamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione è presentata dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, ossia dal 13 dicembre 2014.
E’ noto che l’articolo 2945 del Codice civile dà valenza costitutiva all’estinzione della società e pertanto l’ente perde la propria personalità giuridica e i diritti e doveri a prescindere dall’esistenza di eventuali rapporti di debito-credito.
Ciò determina il subentro dei soci nei rapporti debitori e creditori nella misura in cui abbiano ricevuto delle somme nel biennio precedente la cancellazione a titolo di rimborso di finanziamenti o a seguito di un piano di riparto.
Ovviamente il limite non vale per le società di persone in quanto entra in gioco la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali nei confronti dei soci di questo tipo di società.
Legittimati a impugnare un eventuale accertamento sono quindi i soci, i quali devono dimostrare di non aver ricevuto beni o denaro per uscire indenni dalle grinfie del fisco.
Tuttavia ad oggi malgrado il chiaro dettato della Cassazione il Ministero non ha ancora provveduto a correggere le Circolari di cui sopra.