Non esiste solidarietà per le ritenute di acconto non versate
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- Categoria: Circolari 2016
- Creato Lunedì, 02 Maggio 2016 09:52
- Ultima modifica il Mercoledì, 03 Agosto 2016 11:10
- Pubblicato Lunedì, 02 Maggio 2016 09:52
- Scritto da Sebastiano Scuderi
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E’ frequente il caso di un imprenditore che effettua ritenute di acconto su compensi di lavoro autonomo ma successivamente non le versa all’Erario, come sarebbe suo dovere.
Le ritenute possono essere certificate o meno.
Nel primo caso il percipiente utilizza la certificazione per compensare il suo debito di imposta con le somme trattenute a titolo di acconto.
Nel secondo caso lo stesso può uscire indenne da pretese fiscali se dimostra con la relativa documentazione bancaria unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comunque la ritenuta è stata applicata nei suoi confronti.
Tuttavia può capitare che il fisco - sempre famelico - ritenga di dovere chiedere il pagamento della ritenuta di acconto non versata dal sostituto al malcapitato sostituito, in nome di una presunta e inesistente solidarietà, avallata purtroppo qualche volta dalla giurisprudenza.
La norma invocata dall’Agenzia è l’art. 35 del DPR 602/73 che riguarda però fattispecie totalmente differenti e cioè il caso di ritenute a titolo di imposta (e non di acconto) che non siano state né trattenute né versate.
Tuttavia in questi casi è sempre opportuno opporsi alle pretese del fisco in quanto vi sono diverse sentenze (Regionale Torino n. 595/2014 e Regionale Milano n. 23/2016) che affermano apertamente che il sostituito è liberato da ogni obbligazione se ha incassato solo il netto.